Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19768 del 04/10/2016


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Cassazione civile sez. lav., 04/10/2016, (ud. 20/04/2016, dep. 04/10/2016), n.19768

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. NEGRI DELLE TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – rel. Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso in 18170 – 2014 proposto da:

R.A., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

PANAMA 74, presso lo studio dell’avvocatura GIANNI EMILIO IACOBELLI,

che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato FIORELLO LUIGI, che la

rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza 16834/2013 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di

ROMA, depositata il (Ndr: testo originale non comprensibile)/07/2013

r.g.n. 10375/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/04/2016 dal Consigliere Dott. DE GREGORIO FEDERICO;

udito l’Avvocato FARES ILARIA ANITA per delega verbale Avvocato

IACOBELLI GIANNI EMILIO;

udito l’Avvocato BONFRATE FRANCESCA per delega verbale Avvocato

FIORILLO LUIGI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO RISA, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

revocazione e rigetto ricorso in cassazione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

R.A. con ricorso di cui alle relate di notifica in data 5 luglio 2014, a mezzo posta spedite dal suo difensore, ex L. n. 53 del 1994, in pari data, ha chiesto la revocazione della sentenza n. 16834 (ud. 07/05/2013) pubblicata il 05/07/2013, con la quale questa Corte (sezione lavoro, in composizione diversa da quella attuale), riuniti i ricorsi, accoglieva il primo motivo del ricorso principale di Poste Italiane S.p.a., dichiarava inammissibili il secondo ed il ricorso incidentale condizionato, spiegato dallo stesso R.. Cassava, quindi, in relazione all’accoglimento del primo motivo del ricorso principale, l’impugnata sentenza n. 3346 della CORTE d’APPELLO di ROMA, depositata il 21/04/2010, e rinviava, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla medesima Corte di Appello in diversa composizione.

La Corte territoriale, infatti, riformando la sentenza di primo grado, aveva accolto la domanda di R.A., proposta nei confronti della società Poste Italiane, di cui era dipendente, avente ad oggetto l’impugnativa del licenziamento (collettivo) intimatogli dalla società.

Il collegio di appello – si legge nella precedente sentenza di questa Corte – aveva posto a base del decisum il rilievo fondante, secondo il quale la comunicazione di avvio della procedura, L. n. 223 del 1991, ex art. 4, comma 3, non era adeguata, essendo stato fornito solo l’elenco dei lavoratori licenziati senza alcuna comparazione con gli altri rimasti in azienda e cioè senza una graduatoria idonea a consentire la verifica della corretta applicazione dei criteri di scelta.

Avverso questa decisione Poste Italiane S.p.a. ricorse in cassazione sulla base di due censure. Resistette con controricorso la parte intimata, che a sua volta propose impugnazione incidentale condizionata, assistita da tre motivi, depositando altresì brevi osservazioni sulle conclusioni rassegnate in udienza dal Pubblico Ministero.

Con il primo motivo del ricorso principale la società, deducendo violazione e falsa applicazione della L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 4, comma 3, nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un “fatto” decisivo della controversia (con riguardo alla pretesa incompletezza della comunicazione di avvio della procedura), rilevò che il giudice di secondo grado era pervenuto alla conclusione circa l’insufficienza della comunicazione di avvio della procedura di licenziamento collettivo per effetto di una errata interpretazione rigoristica della norma, che fissava il contenuto della predetta comunicazione, e non aveva tenuto conto che l’adeguatezza della stessa andava valutata in relazione alle finalità che il legislatore le aveva assegnato.

Con la seconda censura, la società Poste Italiane, denunciando violazione e falsa applicazione della L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 4, comma 9, nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un “fatto” decisivo della controversia, sostenne che erroneamente la Corte distrettuale aveva valutato inadeguata la comunicazione di cui al citato art. 4, richiamato comma 9.

La sentenza, di cui è stata chiesta la revocazione, riteneva in motivazione che tale ultima censura andava dichiarata inammissibile, in quanto l’asserita inadeguatezza della comunicazione di cui alla L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 4, predetto comma 9, era del tutto estranea alla ratio decidendi della sentenza impugnata, che fondava il proprio decisum unicamente sull’incompletezza della c.d. comunicazione di avvio.

Passando all’esame del primo motivo del ricorso principale, la Corte con la sentenza n. 16834/13 rilevava, innanzitutto, che la stessa era ammissibile, in quanto, pur contenendo la contemporanea deduzione di violazioni di leggi e di vizio di motivazione, ad ogni modo, per come sviluppata ed argomentata, consentiva l’immediata e certa individuazione delle ragioni poste a base dell’uno e dell’altro dei motivi di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1.

Nel merito, riteneva fondata la censura alla stregua di conforme orientamento di questa Corte espresso in relazione a fattispecie del tutto sovrapponibili alla presente, nei quali la stessa Corte di Appello di Roma aveva ritenuto, per analoghe ragioni, incompleta la comunicazione in parola (Cass. 26 febbraio 2009 n. 4653, Cass. 11 marzo 2011 n. 5884 e da molte altre cui si rinvia senza necessità di dover in questa sede ripercorrere i vari passaggi argomentativi). La sentenza di merito, che non si era attenuta ai richiamati principi andava, di conseguenza, cassata con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla stessa Corte di Appello di Roma in diversa composizione, per un nuovo esame del merito.

Il ricorso incidentale condizionato, che investiva questioni (secondo Cass. n. 16834/13) non decise, in quanto ritenute assorbite, dal giudice di appello, andava dichiarato inammissibile. Infatti, era applicabile il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui nel giudizio di cassazione non è consentito il ricorso incidentale condizionato, con il quale la parte vittoriosa nel giudizio di merito sollevi questioni, come nella specie, rimaste assorbite, avendo il giudice di merito attinto la ratio decidendi da altre questioni di carattere decisivo, in quanto tali ulteriori questioni, in caso di accoglimento del ricorso principale, sono riproponibili davanti al giudice di rinvio (V. per tutte Cass. S.U. 8 ottobre 2002 n. 14382 e Cass. 15 febbraio 2008 n. 3796 e Cass. 26 aprile 2010 n. 9907).

R.A., propone quindi ricorso per revocazione ex art. 391 bis c.p.c., e art. 395 c.p.c., n. 4, (così nell’intestazione dell’atto, laddove poi a pag. 19 si fa riferimento ad errore di fatto – revocazione ex art. 391 bis e art. 395, n. 5, ipotesi quest’ultima frutto di mero evidente errore materiale, poichè nell’illustrazione del motivo non si accenna minimamente al diverso caso ivi contemplato di sentenza contraria ad altra precedente avente fra le parti autorità di cosa giudicata) avverso l’anzidetta sentenza n. 16834/13, assumendo che, contrariamente a quanto opinato da quest’ultima sul punto, la sentenza di appello risultava testualmente fondata, con l’accoglimento della domanda, anche per la denunziata violazione della L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 9, laddove la comunicazione finale, indirizzata ai vari enti destinatari previsti dalla norma, si era limitata ad indicare la lista dei lavoratori da collocare in mobilità per il loro licenziamento, siccome prossimi al raggiungimento dei requisiti per la maturazione del diritto alla pensione, senza quindi precisare le modalità di applicazione del criterio, concordato in sede sindacale, quindi senza indicare tutti i dipendenti di parte datoriale, perciò senza alcuna comparazione con gli altri rimasti in azienda e cioè mediante una graduatoria idonea a consentire la verifica della corretta applicazione dei criteri di scelta (nè verificare l’eventuale presenza di altri dipendenti, che, pur prossimi alla pensione, non erano stati inclusi nell’elenco del personale da licenziare). Pertanto, in riforma della sentenza impugnata, rimanendo assorbiti gli altri motivi di gravame, la Corte di appello aveva dichiarato l’inefficacia del licenziamento de quo, con conseguente applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 18 (secondo il testo nella specie ratione temporis applicabile).

Per il resto, il ricorrente ha ribadito i precedenti motivi del suo controricorso con impugnazione incidentale condizionata, avverso l’impugnazione di POSTE ITALIANE spa (pure in relazione alla violazione e falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 9, circa la puntuale indicazione delle modalità con le quali erano stati applicati i criteri di scelta, mediante necessaria comparazione tra tutti i dipendenti interessati dalla procedura, visto tra l’altro che la formazione dell’accordo sindacale non consentiva comunque la deroga a tale obbligo di legge, assumendo altresì la decisività di quanto pretermesso con la precedente sentenza di cui veniva chiesta la revocazione).

Ha resistito POSTE ITALIANE spa con controricorso, eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza di quanto ex adverso dedotto e richiesto con l’istanza di revocazione.

R.A., inoltre, ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c., in vista dell’udienza pubblica fissata al 16 dicembre 2015, allorchè peraltro la causa veniva rinviata a nuovo ruolo.

Alla successiva udienza del 20 aprile 2016, previ nuovi avvisi di rito, le parti sono comparse come da relativo processo verbale. Per l’occasione, inoltre, POSTE ITALIANE ha depositato memoria illustrativa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è inammissibile per difetto del requisito della decisività, nel senso che occorre un nesso di causalità diretta tra l’errore rilevato e la conseguente decisione impugnata. In altri termini, tra la percezione asseritamente erronea da parte del giudice e la decisione emessa deve esistere un nesso causale, tale che senza l’errore la pronuncia sarebbe stata diversa.

Ed invero, l’errore revocatorio, previsto dall’art. 395 c.p.c., n. 4, proponibile anche avverso le sentenze della Corte di cessazione ai sensi dell’art. 391 bis dello stesso codice di rito, deve consistere in un errore di percezione e deve avere rilevanza decisiva, oltre a rivestire i caratteri dell’assoluta evidenza e della rilevabilità sulla scorta del mero raffronto tra la sentenza Impugnata e gli atti o documenti del giudizio, senza che si debba, perciò, ricorrere all’utilizzazione di argomentazioni induttive o a particolari indagini, che impongano una ricostruzione interpretativa degli atti medesimi. Inoltre, le censure prospettabili con il suddetto rimedio revocatorio nel confronti delle sentenze della Corte di cessazione devono caratterizzarsi per essere interne al giudizio di legittimità ed incidere unicamente sulla sentenza di cassazione, non potendosi dedurre asseriti errori revocatori in ipotesi addebitabili al giudice del merito, rimanendo esclusa, in ogni caso, la prospettabilità di una revisione di questioni già precedentemente sollevate e decise, sollecitandosi, in sostanza, un inammissibile riesame del precedente giudizio di cassazione (Cass. lav. n. 9396 del 21/04/2006, che sulla scorta dell’enunciato principio dichiarava l’inammissibilità del ricorso proposto ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c., avverso una precedente sentenza della stessa Corte, non ravvisandosi errori oggettivamente evidenti e, peraltro, ipoteticamente, non soltanto di fatto, involgenti anche controverse interpretazioni di atti di parte e di provvedimenti del giudice attinenti ad un procedimento esecutivo e alla correlata qualificazione di una conseguente opposizione, già risolte con la decisione impugnata, ragion per cui bisognava ritenere che con la domanda revocatoria si era cercato di provocare, in effetti, un riesame del pregresso giudizio di legittimità).

Inoltre, la medesima sentenza n. 9396/06 ha precisato che l’errore di fatto, rilevante ex cit. art. 395, n. 4, consiste in un errore di percezione, o in una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice ad affermare l’esistenza – o l’inesistenza- di un fatto decisivo, la cui sussistenza – o insussistenza- risulti invece in modo incontestabile dagli atti, e l’erronea percezione postula l’esistenza di un contrasto tra due diverse rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti rispettivamente l’una dalla sentenza impugnata, l’altra dagli atti processuali. Il suddetto errore, inoltre, non può riguardare la violazione o falsa applicazione di norme giuridiche; deve avere i caratteri dell’assoluta evidenza e della semplice rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti o documenti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche; deve essere essenziale e decisivo, nel senso che tra la percezione asseritamente erronea da parte del giudice e la decisione emessa deve esistere un nesso causale tale che senza l’errore la pronuncia sarebbe stata diversa. Con riguardo, infine, all’errore di fatto che può legittimare la domanda dl revocazione della sentenza di cassazione, esso deve riguardare gli atti “interni” al giudizio di legittimità – ossia quelli che la Corte deve, e può, esaminare direttamente con la propria indagine di fatto all’interno dei motivi di ricorso – e deve incidere unicamente sulla sentenza di cassazione, giacchè, ove esso fosse configurabile come causa determinante della decisione impugnata in Cassazione, il vizio correlato potrebbe dare adito soltanto alle impugnazioni esperibili contro la pronuncia di merito.

Conformi Cass. n. 12283 del 2004, n. 13915 del 2005.

V. ancora Cass. sez. un., ordinanza n. 1666 del 23/01/2009, secondo cui a norma dell’art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, una sentenza può essere oggetto di revocazione solo quando sia effetto del preteso errore di fatto e cioè unicamente nell’ipotesi in cui il fatto che si assume erroneo costituisca il fondamento della decisione revocanda o rappresenti l’imprescindibile, oltre che esclusiva, premessa logica di tale decisione, sicchè tra il fatto erroneamente percepito, o non percepito, e la statuizione adottata intercorra un nesso di necessità logica e giuridica tale da determinare, in ipotesi di percezione corretta, una decisione diversa.

Cass. 2^ civ. n. 3935 del 18/02/2009: a norma dell’art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4), il nesso causale tra errore di fatto e decisione, nel cui accertamento si sostanzia la valutazione dl essenzialità e decisività dell’errore revocatorio, non è un nesso di causalità storica, ma di carattere logico-giuridico, nel senso che non si tratta di stabilire se il giudice autore del provvedimento da revocare si sarebbe, in concreto, determinato in maniera diversa ove non avesse commesso l’errore di fatto, bensì di stabilire se la decisione della causa sarebbe dovuta essere diversa, in mancanza di quell’errore, per necessità logico – giuridica).

Orbene, nel caso di specie manca il requisito della decisività, nei sensi sopra delineati, come del resto si evince anche dalle testuali deduzioni in proposito svolte da parte ricorrente (cfr. in part. pag. 24 del ricorso 5 luglio 2004), laddove infatti è stata ipotizzata l’eventualità del rigetto del ricorso per cassazione di Poste Italiane, nel caso in cui la precedente sentenza avesse percepito che la pronuncia d’appello aveva in realtà fondato il proprio decisum anche sull’inadeguatezza della comunicazione di cui al cit. art. 4, comma 9, sicchè non avrebbe potuto esimersi dal valutare nel merito il secondo motivo di ricorso preposto dalla società, il cui (appunto) eventuale rigetto avrebbe comportato la conferma della sentenza di appello, che aveva dichiarato l’illegittimità del licenziamento intimato al R..

Dunque, come si vede, lo stesso ricorso per revocazione, nell’allegare l’eventuale rigetto, finisce così inevitabilmente per escludere l’anzidetto nesso, imprescindibile e necessario, di causalità diretta, per contro indispensabile ex art. 395 c.p.c., n. 4, nel senso che se non ci fosse stato quello che il ricorrente denuncia come errore la decisione sarebbe stata sicuramente diversa, perciò in senso favorevole al R.; esito questo però non affatto scontato (v. del resto sul punto i contrasti giurisprudenziali circa la completezza della comunicazione richiesta L. n. 223 del 1991, ex art. 4, comma 9, in ordine alla puntuale indicazione delle modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta, soprattutto nei casi in cui il criterio sia stato unico, ovvero correlato ad un parametro matematicamente determinabile).

Cfr., ad esempio, Cass. n. 19576 del 26/08/2013, secondo cui può essere idonea anche la comunicazione dell’elenco dei lavoratori licenziati e del criterio di scelta del possesso dei requisiti per l’accesso alla pensione di anzianità o di vecchiaia, in quanto la natura oggettiva del criterio rende superflua la comparazione con i lavoratori privi del detto requisito.

V. inoltre Cass. lav. n. 12196 – 08/02 – 06/06/2011, la quale aveva ritenuto nella specie insufficiente la comunicazione contenente soltanto l’elenco dei lavoratori da licenziare e cioè l’esito della comparazione effettuata, di guisa che non consentiva di verificare in concreto la reale aderenza ai criteri di scelta fissati e la loro corretta esecuzione. Tale iter motivazionale era però erroneo, avuto riguardo all’orientamento di legittimità, circa la previsione di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 9, secondo il quale anche quando il criterio prescelto sia unico il datore di lavoro deve provvedere a specificare nella comunicazione le sue modalità applicative, in modo che la stessa raggiunga quel livello di adeguatezza sufficiente a porre In grado il lavoratore di percepire perchè lui – e non altri dipendenti – sia stato destinatario del collocamento in mobilità o del licenziamento collettivo e, quindi, di poter eventualmente contestare l’illegittimità della misura espulsiva, sostenendo che, sulla base del comunicato criterio di selezione, altri lavoratori – e non lui – avrebbero dovuto essere collocati in mobilità o licenziati. Tuttavia, dal suddetto principio deriva che, siccome la specificità dell’indicazione delle modalità di applicazione del criterio di scelta adottato è funzionale a garantire al lavoratore destinatario del provvedimento espulsivo la piena consapevolezza delle ragioni per cui la scelta è caduta su di lui, in modo da consentirgli una puntuale contestazione della misura espulsiva, il parametro per valutare la conformità della comunicazione al dettato di cui all’art. 4, comma 9, deve essere individuato nell’idoneità della comunicazione, con riferimento al caso concreto, di garantire al lavoratore la suddetta consapevolezza. La sentenza impugnata, però, non aveva fatto corretta applicazione del principio, avendo basato la propria decisione esclusivamente sul rilievo formale, in virtù del quale, poichè la comunicazione conteneva l’elenco dei soli lavoratori destinatari del provvedimento espulsivo e non di tutti i dipendenti fra i quali era stata operata la scelta, essa non era idonea a consentire una verifica in concreto della reale aderenza della scelta operata dal datore di lavoro ai criteri fissati in sede di accordo sindacale. Nessuna valutazione era stata fatta, per contro, dalla Corte territoriale sul contenuto complessivo della comunicazione inviata in data (OMISSIS), con la quale era stata data puntuale indicazione dell’unico criterio di scelta adottato e che aveva accompagnato la trasmissione dell’elenco citato in sentenza.

D’altro canto, la contestata declaratoria d’inammissibilità del secondo motivo non comporta alcuna preclusione ostativa nel successivo giudizio di rinvio per il giudice di merito. Infatti, l’art. 394 c.p.c., stabilisce, tra l’altro, che in sede di rinvio le parti conservano la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento in cui fu pronunciata la sentenza cessata. Con l’ulteriore precisazione, per di più, che, non essendo stato pronunciato, nel caso di specie, con l’anzidetta sentenza di cassazione alcun principio di diritto, relativamente alla portata della L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 9, nemmeno sussiste alcun effetto vincolante ex art. 384 c.p.c., per il giudice di rinvio, che di conseguenza non è tenuto ad alcun obbligo di uniformarsi, mancandone il presupposto, sicchè la mera declaratoria d’inammissibilità finisce con il risultare pressochè ininfluente sul punto nel prosieguo del giudizio di merito.

Dunque, il ricorso va disatteso, con conseguente condanna del soccombente alle relative spese, di guisa che lo stesso è tenuto altresì al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, trattandosi ad ogni modo d’impugnazione, per di più ricadente secondo la speciale disciplina dl legge nella specie rettone temporis applicabile in relazione al suddetto ricorso del 5 luglio 2014.

PQM

La Corte dichiara INAMMISSIBILE il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle relative spese, che liquida in favore di Poste Italiane S.p.a. nella misura di Euro =100,00= per esborsi e di Euro =1500,00= per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2016

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