Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19767 del 27/09/2011

Cassazione civile sez. VI, 27/09/2011, (ud. 26/05/2011, dep. 27/09/2011), n.19767

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 8104/2010 proposto da:

ASSESSORATO ALLA SANITA’ DELLA REGIONE SICILIA (OMISSIS), in

persona dell’Assessore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

CURATELA DEL FALLIMENTO DELLA SINTESI SPA (OMISSIS) già SNC, in

persona del curatore in carica, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA DEI GRACCHI 187, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI MAGNANO

DI SAN LIO, rappresentata e difesa dall’avvocato MAUCERI Salvatore,

giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

T.G., ASSIFINANZIARIA API SPA IN LIQUIDAZIONE

(OMISSIS), M.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1029/2009 della CORTE D’APPELLO di CATANIA del

17/03/09, depositata il 28/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA;

è presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS.

Fatto

OSSERVA

La società Sintesi s.p.a. ha chiesto ed ottenuto dal Presidente del Tribunale di Catania decreto ingiuntivo per la somma di L. 983.473.271 relativa a forniture di materiale sanitario nei confronti della USL (OMISSIS) di Catania.

L’intimata con atto di citazione dell’8.7.1987 ha proposto opposizione innanzi al Tribunale di Catania contestando nel merito la fondatezza dell’avversa pretesa.

Con autonomo atto di citazione l’Assifinanziaria s.p.a. ha citato in giudizio la USL n. (OMISSIS) di Catania innanzi al Tribunale di Catania per far valere il credito di L. 274.319.334 cedutole dalla Sintesi e da questa vantato nei confronti della convenuta in relazione alla medesima ragione di credito.

I giudizi sono stati riuniti e quindi riassunti a seguito d’interruzione disposta a causa dell’intervenuto fallimento della società Sintesi.

Si è costituito il curatore fallimentare facendo proprie le difese della società, ed è intervenuto volontariamente M. G. in qualità di cessionario del credito di L. 488.999.524 vantato da Sintesi nei confronti della USL. Il Tribunale adito con sentenza n. 766/02 ha dichiarato inammissibile o comunque ha rigettato le domande di Assifinanziaria e di M. G., revocando per l’effetto l’opposta ingiunzione, ed ha accolto la domanda sussidiaria del fallimento Sintesi per arricchimento senza causa, condannando per l’effetto la USL al pagamento in suo favore della somma di Euro 453.572,00, in quanto ha ritenuto l’insussistenza dell’inadempimento contrattuale in difetto della prova di un valido contratto stipulato fra le parti avente ad oggetto le forniture cui afferiva il credito dedotto nell’istanza d’ingiunzione.

Assifinanziaria ha proposto gravame innanzi alla Corte d’appello di Catania deducendo errore del primo giudice sia per aver ritenuto inopponibile alla massa fallimentare la cessione del credito, sia perchè la fondatezza della domanda nel merito era documentalmente provata.

Si è costituito il solo curatore fallimentare per chiedere il rigetto dell’impugnazione.

E’ intervenuto in giudizio l’amministratore della società Sintesi per aderire alle difese della curatela fallimentare.

Si è costituito l’Assessorato alla Sanità della Regione Sicilia che ha contestato la fondatezza dell’appello ed in via incidentale ha lamentato errato accoglimento della domanda di arricchimento senza causa.

Con sentenza depositata il 28 luglio 2009, la Corte d’appello di Catania, per quel che interessa in questa sede, ha dichiarato infondato e quindi ha respinto l’appello incidentale dell’Assessorato alla Sanità rilevando la genericità della contestazione mossa in ordine alla prova della fornitura eseguita dalla società Sintesi, che di contro era stata puntualmente verificata dal primo giudice.

Avverso questa statuizione ricorre per cassazione l’Assessorato alla Sanità della Regione Sicilia con tre motivi. Ha resistito il curatore del fallimento Sintesi con controricorso.

Il Consigliere rei ha depositato proposta di definizione nei seguenti termini:

“Il ricorso può essere trattato in Camera di consiglio ai sensi degli artt. 367, 380 bis e 375 c.p.c., per essere dichiarato infondato.

Col primo motivo l’ente ricorrente sostiene che la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto generiche le censure mosse nel suo gravame incidentale che, di contro, aveva puntualmente investito il capo della sentenza impugnata che aveva accolto la domanda di arricchimento senza causa della curatela del fallimento Sintesi, denunciandone erroneità perchè la domanda era infondata posto che l’esecuzione della fornitura non risultava provata, così come non risultava provato che da essa l’amministrazione avesse tratto vantaggio.

Il resistente deduce inammissibilità ovvero infondatezza della censura.

Il mezzo in esame è infondato in quanto si limita a ribadire la specificità del motivo d’appello, volto a denunciare l’erroneità delle decisione gravata in relazione al requisito dell’utilitas, ma non contrasta affatto l’affermazione della Corte di merito che ascrive il ravvisato difetto di genericità all’omessa censura della dettagliata motivazione resa dal primo giudice che aveva illustrato il vaglio critico condotto sui dati acquisiti – bolle di consegna, certificati di collaudo e mandati di pagamento, da cui aveva tratto la prova che la fornitura era stata eseguita ed in parte anche pagata.

Esaurendosi in un mero richiamo alle riferite argomentazioni dell’atto d’appello, il motivo in esame non censura il fondamento logico giuridico della sentenza ora impugnata che, giova ripetere, riferisce la riscontrata genericità all’omessa illustrazione di deduzioni tese a confutare le ragioni, addotte dal primo giudice a fondamento della sua decisione conclusiva, fondate sulla verifica dei dati di fatto riscontrati all’esito dell’istruttoria. Resta, dunque accertato il difetto di sufficiente grado di specificità dell’appello.

Il secondo e terzo motivo, con cui si deduce inadeguata verifica del requisito dell’utilitas e correlato vizio motivazionale, restano travolti”.

Il collegio ritiene di condividere la riferita proposta non smentita da argomenti di confutazione. Ne discende il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della curatela fallimentare delle spese del presente giudizio liquidandole nell’importo di Euro 5.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2011

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