Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19767 del 25/07/2018
Civile Decr. Sez. 1 Num. 19767 Anno 2018
Presidente:
Relatore:
Rep.
DECRETO
Cd.
sul ricorso 341-2016 proposto da:
C:,e) QC1
COPROGEN
S.R.L.
IN
LIQUIDAZIONE
E
CONCORDATO
PREVENTIVO, in persona del liquidatore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TOMMASO SALVINI
n.55, presso lo studio cl11’avvocato SIMONETTA DE
SANCTIS MANGELLI, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato ELISA CASTAGNOLI;
– ricorrente contro
SCOTTA IMPIANTI S.R.L.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1145/2015 della CORTE D’APPELLO
Data pubblicazione: 25/07/2018
di TORINO, depositata il 10/06/2015;
2018
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1
Decreto
R.G. 341/2016
ritenuto che:
Oggetto: concordato
– con ricorso notificato il in data 11 dicembre 2015 COPROGEN s.r.l. in
preventivo; estinzione del
giudizio per rinuncia.
liquidazione e CONCORDATO PREVENTIVO N. 2/11, in persona del
liquidatore giudiziale. ha impugnato per cassazione, nei confronti di
SCOTTA IMPIANTI s.r.I.. la sentenza della Corte di appello di Torino. n.
1145/2015 resa in data l O giugno 2015;
– la società intimata non ha resistito al ricorso;
– con atto notificato all’intimata , ora SCOTTA S.R.L., il 19/22 giugno 2018
e depositato il 5 luglio 2018 la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al
ricorso;
– non è stata ancora fissata la data della decisione;
– nulla è dovuto per le spese non avendo parte intimata svolto difese;
P.Q.M.
dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, il 18 luglio 2018
11 Funzionati° Giudiz
Cron .
Rep.
legale rappresentante pro tempore e del commissario giudiziale. ora