Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19767 del 04/10/2016


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Cassazione civile sez. lav., 04/10/2016, (ud. 07/04/2016, dep. 04/10/2016), n.19767

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. VENUTI Pietro – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLE TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25800 – 2013 proposto da:

TELECOM ITALIA S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, L.G.

FARAVELLI 22, presso lo studio degli avvocati ARTURO MARESCA, FRANCO

RAIMONDO BOCCIA, ROBERTO ROMEI, che la rappresentano e difendono

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

T.P., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO

VIA VITTORIO EMANUELE II 209, presso lo studio dell’avvocato

FRANCESCO SILVESTRI, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato ERNESTO MARIA CIRILLO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

contro

TELEPOST S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1238/2013 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 03/05/2013 r.g.n. 9780/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/04/2016 dal Consigliere Dott. DE GREGORIO FEDERICO;

udito l’Avvocato ROMEI ROBERTO;

udito l’Avvocato PANSARELLA MARIA CRISTINA per delega verbale

Avvocato CIRILLO ERNESTO MARIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI FRANCESCA, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 20 luglio 2005 T.P., premesso di esser stata prima dipendente dell’Azienda di Stato per i Servizi Telefonici, transitata successivamente alla Iritel S.p.A. e infine alla Telecom Italia S.p.a., da ultimo inquadrata nel 4^ livello con la qualifica di impiegato esperto nel livello D; che era stata assegnata con gli ultimi passaggi di carriera prima alla Direzione Territoriale Rete Sud 1 e successivamente alla Funzione Acquisti ed Immobili Dotazioni e Servizi non Immobiliari e quindi ai Nuclei Operativi Territoriali che si occupavano della manutenzione ordinaria – e, entro certi limiti di budget, di quella straordinaria delle opere civili, degli impianti tecnologici e dei beni mobili aziendali, della gestione delle dotazioni d’ufficio e delle imprese di pulizia e di vigilanza; che aveva svolto attività amministrative a supporto del NOP acquisendo l’abilitazione all’uso delle procedure informatiche per la gestione dei buoni d’ordine e dei contatti diretti con il personale tecnico; che si era occupata della programmazione budget e dell’ avanzamento delle spese postali, della chiusura dei presidi territoriali della Campania e Basilicata e aveva ottenuto l’abilitazione ai sistemi SAP; che si occupava della predisposizione dei contratti con le ditte di recapito, della emissione delle schede PIRS riguardanti la valutazione sulla efficienza delle ditte che provvedevano alla fornitura, alla manutenzione e al trasporto sulla base di contratti di appalto; che si occupava della rilevazione delle presenze logistica del gruppo delle sale appartenente al NOP e della organizzazione riunioni; che, con nota del (OMISSIS), le veniva comunicato che pur restando assegnata al Facility Managment della funzione Acquisti e Servizi di Purchaising avrebbe operato nell’ambito di Document Management che si occupava dell’attività di protocollo e della gestione e dello smistamento della corrispondenza aziendale in entrata ed in uscita; che, in precedenza, non aveva mai svolto attività di protocollo, nè distinte delle raccomandate e le ricevute di ritorno, aprendo le buste ed inserendole nelle apposite caselle e registrando ogni singola lettera in un archivio informatico con indicazione dei dati del mittente, del destinatario, del protocollo, dell’ oggetto etc., provvedendo, saltuariamente, alla posta in uscita imbustando la lettera ed affiancandola; che le nuove mansioni non erano corrispondenti al livello di inquadramento come Impiegato Esperto; che, con decorrenza dal (OMISSIS), veniva disposto lo scorporo Document Management dalla Telecom Italia S.p.A. alla Telepost S.p.A., presso cui il proprio rapporto di lavoro proseguiva senza soluzione di continuità; che, alle dipendenze della nuova società proseguiva nello svolgimento delle mansioni in ultimo assegnate in Telecom Italia S.p.A. ma, con il passare del tempo, a seguito della riduzione di lavoro, l’attività svolta si andava riducendosi impegnandola solo al 50% della giornata lavorativa.

Tanto premesso, l’attrice, deducendo la circostanza che, relativamente alla cessione dell’attività del Document Management, Telecom Italia S.p.A. non aveva ceduto l’intera attività alla Telepost S.p.A., ma aveva conservato la gestione della maggior parte della corrispondenza, sia in entrata che in uscita, per cui di fatto vi era stata solo una limitata esternalizzazione di quelle attività accessorie svolte in ambito di Document Management; che, di fatto, alcun ramo di azienda era stato ceduto in quanto l’attività, ceduta solo parzialmente, era stata svolta esclusivamente sulla base di direttive e procedure della Telecom Italia S.p.A., e l’unica finalità della cessione del ramo di azienda era quella di aggirare la disciplina dei licenziamenti collettivi, lamentava il fatto che con l’assegnazione al Document Management, con attribuzione delle relative mansioni di addetta al protocollo della posta, aveva di fatto determinato un demansionamento rispetto alle mansioni in precedenza espletate, in violazione dell’art. 2103 c.c.; inoltre, rilevava che tale cessione era da considerarsi illegittima in quanto non era stata trasferita un’articolazione d’azienda dotata di autonomia funzionale, e cioè una porzione di impresa capace di fornire un servizio richiesto dal mercato, bensì una serie di piccoli uffici protocollo ed archivio distribuiti e decentrati su tutto il territorio nazionale; che, dopo la cessione, il personale passato alla Telepost aveva continuato ad operare presso gli uffici delle Telecom Italia nei medesimi posti di lavoro; che la cessionaria era una piccola società, che aveva come unica cliente la cedente. Peraltro, rilevava ancora la propria estraneità all’ufficio del Document Management, oggetto di cessione nei confronti della Telepost S.p.A., e che pertanto il suo inserimento in tale struttura poco tempo prima della cessione aveva natura fraudolenta ed era avvenuta in assenza di un suo consenso al trasferimento; quanto alla presunta cessione del ramo di azienda, si era di fronte ad una esternalizzazione di una parte dell’attività del protocollo, in quanto la struttura del Document Management non presentava caratteri di una entità economica organizzata in modo stabile in quanto creata pochi mesi prima della sua cessione; inoltre, il segmento di attività ceduta era inserito strettamente nel ciclo produttivo della impresa cedente, tale da rendere necessario il continuo e sistematico scambio di dati e informazioni tra il personale delle due imprese e che la Telecom Italia S.p.A. era l’unica azienda ad usufruire dei servizi del segmento ceduto; emblematicamente la stessa rappresentava di non essersi mai spostata fisicamente dagli uffici del protocollo della Telecom Italia S.p.A. e aveva svolto sempre attività di – smistamento della corrispondenza della Telecom Italia, utilizzando apparecchiature il cui noleggio era pagato dalla cedente; inoltre, i numeri di telefono e di fax erano appartenenti alla Telecom Italia e le attività erano regolamentate e gestite da quest’ultima, anche successivamente alla cessione, in quanto vi era una diretta interconnessione tra le attività dei dipendenti delle sue società.

Sulla scorta di tali deduzioni, pertanto, l’istante chiedeva che fosse accertata l’illegittimità del mutamento di mansioni e della dequalificazione operata dalla Telecom Italia S.p.A., con conseguente condanna delle società convenute al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, arrecati al suo patrimonio professionale e personale. Inoltre, instava affinchè fosse dichiarata, nulla e comunque invalida la cessione del rapporto di lavoro alle dipendenze della Telepost S.p.A., con conseguente dichiarazione di prosecuzione del rapporto di lavoro alle dipendenze della Telecom Italia S.p.A.; il tutto con il favore delle spese di lite.

Resisteva al ricorso Telecom Italia S.p.a., ribadendo la legittimità della cessione del ramo di azienda denominato “Document Management” alla Telepost S.p.a., nell’ambito del quale la ricorrente svolgeva le sue mansioni conformemente al proprio livello di inquadramento.

Si costituiva pure l’altra società convenuta, chiedendo il rigetto della domanda proposta nei suoi confronti.

Il giudice adito accoglieva la domanda proposta dalla ricorrente e dichiarava l’inefficacia del contratto di cessione di ramo di azienda, stipulato tra la Telecom Italia e la Telepost nei confronti della medesima ricorrente; per l’effetto, condannava Telecom Italia S.p.A. al ripristino del rapporto di lavoro con quest’ultima; dichiarava, altresì, l’illegittimità del mutamento di mansioni disposto dalla Telecom Italia S.p.A. a far data dal mese di (OMISSIS) e riconosceva il diritto della ricorrente al risarcimento del danno nei confronti di entrambe le società convenute, condannando le stesse a pagamento in suo favore, ciascuna per i periodi di rispettiva competenza, della somma di Euro 400,00 mensili con la suindicata decorrenza, oltre interessi e rivalutazione e spese di lite.

Con atto di appello depositato il 7 novembre 2008 Telecom Italia S.p.a. impugnava la sentenza di primo grado, riproponendo in diritto l’eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza dell’interesse ad agire; nel merito, argomentava che oggetto del contratto di trasferimento era rappresentato da un complesso di mezzi e di rapporti contrattuali esistenti presso la struttura Document Management, idonei allo svolgimento di una attività economica organizzata.

Quanto, poi, al riconosciuto demansionamento, l’appellante lamentava l’erroneità della decisione in quanto il primo giudice non avrebbe fatto buon governo delle risultanze istruttorie che avevano evidenziato l’assenza di alcun profilo di declassazione delle mansioni svolte dalla ricorrente che erano state sempre di natura impiegatizie a carattere prettamente esecutivo, in conformità all’inquadramento professionale posseduto. Deduceva, altresì, che nessun elemento probatorio era stato fornito dalla ricorrente a fondamento della richiesta di risarcimento del danno, e in particolare di quello alla professionalità, non valutabile in re ipsa senza necessità di essere provato.

Con distinto ricorso, successivamente riunito, interponeva gravame anche la società Telepost. S.p.a., che muoveva le proprie doglianze avverso la sentenza impugnata sia sotto il profilo della corretta qualificazione giuridica da attribuire al trasferimento operato tra le due società come cessione di ramo di azienda sia sotto il profilo della totale assenza di responsabilità di essa società in ordine alla ritenuta dequalificazione subita dalla ricorrente, tenuto conto dell’unica tipologia di mansioni presenti in Telepost S.p.A., la gestione della corrispondenza, alle quali era stata già adibita la ricorrente presso Telecom prima della cessione, e quindi dell’impossibilità di ottemperare alla pretesa di ripristino nelle altre mansioni precedenti e neppure di configurare alcuna responsabilità nei propri confronti neanche in termini risarcitori. Inoltre, detta seconda appellante deduceva l’illegittimità della sentenza, sotto il duplice profilo dell’an e del quantum della pretesa riconosciuta in prime cure.

La Corte d’Appello di Napoli con sentenza n. 1238 del 14 febbraio – tre maggio 2013 giudicava infondate le censure mosse alla pronuncia impugnata, disattendendo innanzi tutto, l’eccezione di inammissibilità della domanda per carenza di interesse ad agire della ricorrente in primo grado.

Quanto, poi, al trasferimento ex art. 2112 c.c., relativamente al ramo di azienda denominato “Document Management” alla Telepost S.p.a., avvenuta in data 1 marzo 2004, la questione andava affrontata in base alla norma dettata dall’art. 2112 c.c., nella formulazione successiva alla modifica attuata dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 32, applicabile ratione temporis nella fattispecie, con riferimento ai casi di “trasferimento di parte dell’azienda intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un’attività economicamente organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento”.

Comparando la dizione attuale con quella dell’art. 2112 c.c., come modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 18, in attuazione della direttiva 98/50/CE, emergeva che l’intervento riformatore da un lato aveva eliminato la necessità di una autonomia funzionale “preesistente come tale al trasferimento”; dall’altro, aveva escluso che il ramo di azienda dovesse conservare, a seguito del trasferimento medesimo, la propria identità.

Rilevava, quindi, il collegio di merito, che l’art. 2112 c.c., nella sua vigente stesura non si prestava nè ad interpretazioni totalmente restrittive, nè ad esegesi che demandasse alla esclusiva volontà delle parti ogni scelta, ritenendo quindi che il ramo di azienda dovesse essere individuato come tale solo perchè così qualificato dai contraenti.

In realtà, poichè il legislatore non aveva modificato la norma nella parte in cui definiva il ramo di azienda come “articolazione funzionalmente autonoma di un’attività economica organizzata”, non vi era dubbio che cedente e cessionario potessero definire i contenuti e l’insieme dei mezzi oggetto del negozio traslativo, delineando i confini di un’entità, anche non preesistente al trasferimento, purchè, all’esito dell’individuazione, si configurasse un’articolazione autonoma, capace, cioè di perseguire lo scopo economico prefissato con i propri autonomi mezzi, che possono essere integrati da interventi effettuati dal cessionario, a patto che l’autonomia non discenda esclusivamente da quest’ultimi.

L’autonomia funzionale dell’attività da cedere costituiva, quindi, il filtro selettivo, che consentiva di distinguere la legittima cessione del ramo di azienda, riconducibile allo schema tipico delineato dall’art. 2112 c.c., da operazioni di scomposizione e di smembramento indiscriminato dell’azienda, che finiscano per risolversi in una espulsione non controllata di forza lavoro.

La nuova formulazione dell’art. 2112 c.c., non aveva legittimato tutte le operazioni di “esternalizzazione” di servizi, nè tanto meno una pura e semplice espulsione di quote di personale, attuata evitando all’imprenditore di affrontare i costi ed i rischi di un licenziamento collettivo e privando i lavoratori delle relative tutele.

Tale interpretazione aveva trovato autorevoli conferme nella giurisprudenza di legittimità (Cass. 8 giugno 2009 n. 1317 – cfr. Corte di Giustizia CE, sentenza 24 gennaio 2002, C51/00).

Pertanto, anche nel mutato contesto normativo il ramo cedibile deve presentarsi “come una sorta di piccola azienda in grado di funzionare in modo autonomo e che non deve rappresentare, al contrario, il prodotto dello smembramento di frazioni non autosufficienti e non coordinate tra loro”. Orbene, esaminato l’atto di cessione alla luce dei principi di diritto richiamati, non poteva che pervenirsi alla conclusione che il negozio traslativo nella specie non avesse avuto ad oggetto un ramo di azienda nel senso indicato, dovendo ritenersi priva di autonomia organizzativa un’entità costituita solo dai rapporti di lavoro con parte dei dipendenti addetti al servizio di Document Management e da dotazioni di ufficio prive di rilevanza, non idonee ad assicurare il servizio di “gestione della corrispondenza in ingresso ed in uscita, gestione dell’archivio cartaceo, gestione delle fotoriproduzioni, attività di reportistica”.

Al contrario, era stato evidenziato nella sentenza impugnata che dalla istruttoria svolta non risultava provata la sussistenza di una autonomia funzionale del settore Document Management, ceduto alla Telepost S.p.a., tenuto conto del contratto di cessione stipulato il (OMISSIS). Inoltre, erano emersi ulteriori elementi sintomatici della insussistenza di una articolazione aziendale autosufficiente ed in particolare: l’assoluta prevalenza nel fatturato Telepost degli introiti derivanti dal cliente Telecom, che aveva determinato una rilevante dipendenza economica della società cessionaria rispetto alla cedente; il proseguimento dell’attività negli stessi luoghi e con lo stesso personale, tale da determinare una inevitabile perdurante interferenza da parte dell’alienante nei poteri di conformazione e controllo delle prestazioni di lavoro etc..

A fronte di tali argomentazioni, la difesa appellante, cui incombeva l’onere di provare la validità ed efficacia della cessione eseguita, aveva mosso solo generiche contestazioni.

In sintesi, gli elementi evidenziati, valutati nel loro insieme, inducevano ad escludere che la cessione del (OMISSIS) avesse riguardato un’articolazione aziendale in grado di presentarsi sul mercato in modo autosufficiente, risolvendosi nella cessione di una pluralità di contratti di lavoro subordinato e, quindi, in una forma di espulsione di quote di personale, non consentita neppure nel mutato contesto normativo.

Del tutto immotivata appariva, invece, la censura mossa alla sentenza impugnata, in relazione al riconoscimento dell’avvenuto mutamento dl funzioni, operato dalla Telecom Italia S.p.A. a far data dal mese di (OMISSIS) e al parziale accoglimento della richiesta di risarcimento danni, siccome invocata dalla ricorrente in primo grado.

Pertanto, la Corte territoriale riteneva di dover confermare il giudizio formulato dal primo giudicante, dando atto che le risultanze istruttorie ben avevano evidenziato l’assoluta diversità, sotto il profilo del contenuto professionale, tra l’attività svolta dalla T. prima e quella svolta dopo il (OMISSIS).

Alla stregua delle richiamate emergenze istruttorie, appariva corretta la ricostruzione operata dal giudice di primo grado, laddove si era ritenuto che le mansioni disimpegnate sino al mese di (OMISSIS) fossero riconducibili a quelle di un impiegato di concetto, adeguate all’inquadramento nel 4^ del CCNL 2000.

Dunque, le nuove mansioni attribuite alla ricorrente erano di tipo prettamente esecutivo e presupponevano unicamente la conoscenza dell’utilizzo del computer e, comunque, di un solo programma già impostato per fornire, sulla base dei dati forniti dall’utenza, le informazioni richieste. Nessuna discrezionalità, nè potere di iniziativa erano infatti attribuite alla T.. Appariva, allora, evidente l’assoluta diversità di tali mansioni rispetto a quelle impiegatizie in precedenza svolte, donde il conseguente depauperamento del bagaglio professionale acquisito dalla lavoratrice.

Accertata la indubitabile mutano in pejus delle mansioni, nessuna prova aveva fornito la società appellante circa una presunta impossibilità, per la società datrice di lavoro, di adibire la lavoratrice a mansioni diverse in conseguenza della sua adibizione al D.M..

Nella fattispecie in esame la Corte di merito, ad ogni modo, riteneva che le allegazioni espresse a tal proposito da parte appellante fossero estremamente generiche.

Dunque, il mancato assolvimento, da parte della società, all’onere che le incombeva comportava la conferma sotto tale profilo della decisione impugnata.

Del pari, corretta appariva la valutazione del primo giudice in ordine alla sussistenza di una vera e propria deminutio patrimoniale, integrante una voce di danno risarcibile per l’effettiva perdita della professionalità acquisita nel corso degli anni dalla lavoratrice.

La sentenza impugnata aveva individuato il danno da dequalificazione in via presuntiva, ricostruendo i compiti svolti dalla lavoratrice e desumendo il pregiudizio, subito per effetto dello svilimento della professionalità, dalla sua durata e gravità, nonchè dal tempo di acquisizione del servizio pregresso della medesima lavoratrice. Anche in tali termini, tuttavia, la decisione non si era posta in contrasto con l’orientamento espresso dal giudice di legittimità, che ai fini della prova del danno da dequalificazione del lavoratore dipendente ammetteva, pur sempre, il ricorso alla prova per presunzioni, desumibile da precisi elementi dedotti, come le caratteristiche, la durata, la gravità, la frustrazione di precise e ragionevoli aspettative di progressione professionale (richiamando tra le altre Cass. 1 marzo 2011, n. 4991).

Altrettanto corretta appariva, oltre che adeguatamente motivata, ad avviso della Corte, la quantificazione operata dal primo giudice – sulla scorta di una valutazione squisitamente equitativa – tenendo conto quale parametro di riferimento una percentuale pari ad un terzo della retribuzione di fatto percepita.

Dalle brevi quanto assorbenti precedenti considerazioni, coperta da giudicato ogni altra questione non riproposta con i rispettivi atti di gravame, conseguiva il rigetto dell’appello, con la conferma dell’impugnata sentenza.

Orbene, TELECOM ITALIA S.p.a. ha impugnato la sentenza n. 1238/13 mediante ricorso per cassazione, di cui veniva chiesta la notifica in data 20 novembre 2013, con tre motivi, cui ha resistito la T. con controricorso.

TELEPOST S.p.a. è rimasta intimata.

Non risultano memorie ex art. 378 c.p.c.. Peraltro, i difensori della ricorrente e della controricorrente sono comparsi alla pubblica udienza fissata al sette aprile 2016.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo TELECOM ITALIA ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c., artt. 2094 e 2112 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; con il secondo, parimenti ha dedotto violazione falsa applicazione dell’art. 2112 cit.; analogamente, la ricorrente con il terzo mezzo d’impugnazione ha dedotto violazione falsa applicazione degli artt. 1128, 1123 e 1227 c.c., il tutto come chiarito (dalle pagine 5 a 12 del ricorso).

Le argomentazioni poste a sostegno dell’impugnazione vanno disattese in forza delle seguenti considerazioni.

Ed invero, quanto alla reiterata eccezione del difetto dell’interesse ad agire, di cui al primo motivo, deve confermarsi l’orientamento di questa Corte, secondo cui in tema di trasferimento di azienda, sussiste l’interesse del lavoratore a far accertare in giudi2io che un determinato complesso di beni, oggetto di trasferimento, non integra un ramo di azienda e, dunque, a far dichiarare, in assenza del proprio consenso, l’inefficacia della cessione nei suoi confronti, in quanto il mutamento della persona del debitore non è indifferente per il creditore, dal momento che la solidarietà tra cedente e cessionario prevista dall’art. 2112 c.c., ha per oggetto solo i crediti del lavoratore ceduto “esistenti” al momento del trasferimento dell’azienda e non quelli futuri, onde è configurabile un pregiudizio a carico del lavoratore in caso di cessione dell’azienda a soggetto meno solvibile (Cass. lav. n. 8756 del 15/04/2014, che quindi rigettava il ricorso di Telecom Italia S.p.a. contro F. ed altra parte, avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma pubblicata il 21/11/2011).

Quanto, poi, alla seconda censura, relativa alla contestata decisione di ritenere nella specie non configurabile un legittimo trasferimento di ramo di azienda, ai sensi del cit. art. 2112, questione pressochè identica è stata già affrontata, in senso sfavorevole alle tesi di TELECOM ITALIA, da questa Corte, di modo che, non risultando novità significative tali da poter giustificare valutazioni di segno diverso, vanno confermate le argomentazioni svolte con la precedente sentenza n. 24262, in data 12/06 – 28/10/2013, che rigettava i ricorsi di TELECOM ITALIA S.P.A. e di TELEPOST S.P.A. contro T.M., avverso la pronuncia n. 4516, depositata il 15/07/2010, emessa dalla Corte territoriale, la quale, in riforma della decisione di primo grado (che aveva respinto la domanda proposta dall’attore nei confronti di entrambe le suddette società), dichiarava l’inefficacia nei confronti del lavoratore della cessione del ramo d’azienda “Document Management” effettuata dalla prima a favore della seconda, con conseguente persistenza del rapporto di lavoro subordinato tra il predetto e Telecom Italia (“… Ciò posto, rileva la Corte che l’art. 2112 c.c., comma 5, nel testo introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 18, art. 1, in attuazione della direttiva 98/50/CE, disponeva che per ramo d’azienda doveva intendersi una “articolazione funzionalmente autonoma di un’attività economica organizzata ai sensi del presente comma, preesistente come tale al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità”.

Tale disposizione è stata sostituita dal D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, art. 32, comma 1, applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, secondo cui per “parte dell’azienda” deve intendersi una “articolazione funzionalmente autonoma di un’attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento”.

E’ stato quindi eliminato il requisito dell’autonomia funzionale del ramo d’azienda “preesistente” al trasferimento ed è stato altresì escluso che il ramo d’azienda debba conservare, a seguito del trasferimento, la propria identità.

L’intervento riformatore non ha modificato la norma nella parte in cui il ramo d’azienda è definito come articolazione funzionalmente autonoma di un’attività economica organizzata, capace cioè di perseguire lo scopo economico prefissato con i propri autonomi mezzi. Oltre che autonoma ed idonea funzionalmente a svolgere un determinato servizio, l’entità economica deve essere organizzata in modo stabile e non deve, al contrario, rappresentare il prodotto dello smembramento di frazioni non autosufficienti e non coordinate tra loro.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la nuova formulazione dell’art. 2112 c.c., non ha legittimato tutte le operazioni di esternalizzazione di servizi, perseguendo viceversa il fine di evitare che il trasferimento si trasformi in un semplice strumento di sostituzione del datore di lavoro, in una pluralità di rapporti individuali, con altro sul quale i lavoratori possano riporre minore affidamento sul piano sia della solvibilità sia dell’attitudine a proseguire con continuità l’attività produttiva (cfr., in questi termini, Cass. 8 giugno 2009 n. 13171).

Orbene, nella fattispecie in esame la Corte di merito ha accertato che il negozio traslativo non aveva avuto ad oggetto un ramo d’azienda nel senso indicato, non essendo stato soddisfatto il requisito dell’autonomia funzionale del ramo ceduto. La cessione aveva infatti riguardato una articolazione aziendale non in grado di presentarsi sul mercato in modo autosufficiente, risolvendosi in una cessione di una pluralità di contratti di lavoro subordinato e quindi in una forma di espulsione di quote di personale non consentita.

Si trattava di un’entità costituita solo da rapporti di lavoro con parte dei dipendenti addetti al servizio di Document Management e da dotazioni di ufficio assolutamente prive di rilevanza, non idonee ad assicurare il servizio di “gestione della corrispondenza in ingresso e in uscita” e delle operazioni ad esso connesse.

Non erano state trasferite al cessionario le dotazioni indispensabili all’espletamento del servizio (computer e programmi) nè erano stati posti a disposizione del cessionario altri beni all’uopo necessari, dei quali il cedente si era riservata la proprietà. Inoltre, la cessione non aveva riguardato tutta l’attività di gestione della corrispondenza Telecom, essendo rimasti esclusi taluni servizi, fra cui la cosiddetta corrispondenza “Top”, ossia quella indirizzata alla sede centrale di (OMISSIS) che, secondo l’assunto della società cedente, era rimasta in Telecom per ragioni di riservatezza e di celerità. La situazione patrimoniale allegata al contratto di cessione evidenziava, poi, che, a fronte di immobilizzazioni materiali valutate in complessivi Euro 77.790, erano stati ceduti debiti verso il personale pari ad Euro 367.869,00, cui erano da aggiungere Euro 3.458.077,00 per quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto. A fronte di tali argomentazioni, le società ricorrenti hanno contrapposto una diversa valutazione degli elementi acquisiti, esprimendo un proprio giudizio sul concetto di autonomia funzionale ed affermando che, contrariamente a quanto sostenuto dalla sentenza impugnata, la cessione aveva riguardato una articolazione aziendale in grado di presentarsi sul mercato in modo autosufficiente, capace cioè di perseguire lo scopo economico prefissato con propri autonomi meni, in virtù della propria autonomia organizzativa. Ma tale prospettazione si risolve in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito, estranea alla natura e alla finalità del giudizio di cassazione, dovendosi al riguardo rimarcare che l’apprezzamento dei fatti è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che nell’ambito di tale sindacato non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico – formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito. Nella specie non sono (ravvisabili i dedotti vizi di motivazione, apparendo il percorso argomentativo della sentenza impugnata adeguato, coerente e privo di vizi logico – giuridici. Nè può condurre a diversa conclusione la circostanza che in un giudizio svoltosi davanti alla Corte di Appello di Palermo, analogo al presente, i consulenti tecnici d’ufficio siano pervenuti alla conclusione che la struttura “Document Management” aveva i requisiti previsti dall’art. 2112 c.c., ossia fosse dotata di autonomia funzionale e organizzativa ed in grado di svolgere autonomamente il servizio di corrispondenza oggetto del ramo ceduto. Come correttamente evidenziato dalla Corte di merito, a prescindere dalla tardività della produzione di tale consulenza, effettuata in grado di appello, e dal limitato valore probatorio di un accertamento disposto in altro giudizio e tra parti diverse, gli ausiliari, più che svolgere accertamenti di carattere tecnico, hanno espresso un proprio giudizio sul concetto di autonomia funzionale ed una valutazione fondata su elementi documentali (ossia sugli ordini di servizio in atti e sul contenuto del negozio di cessione), attività questa riservata al giudicante.

Peraltro, le conclusioni cui sono pervenuti i predetti consulenti tecnici non hanno trovato riscontro in una controversia, analoga alla presente, promossa da taluni lavoratori nei confronti delle odierne società ricorrenti, nella quale è stata esclusa l’autonomia funzionale ed organizzativa di Telepost S.p.A. e l’effettività del trasferimento sia per la inconsistenza dei beni materiali ceduti, sostanzialmente inidonei a consentire lo svolgimento dell’attività produttiva del cessionario, sia per la mancata attribuzione di software e di strumentazione informatica autonoma allo stesso, e sia, infine, perchè i lavoratori coinvolti dal trasferimento non costituivano un gruppo coeso per professionalità, legami organizzativi preesistenti alla cessione e specifico know how tale da individuarli come una struttura unitaria funzionalmente idonea (cfr. Cass. 21 novembre 2012 n. 20422). Alla stregua di tutto quanto precede i ricorsi vanno rigettati, con la conseguente condanna delle società ricorrenti al pagamento delle spese di questo giudizio, come in dispositivo…”).

Dunque, va disatteso il secondo motivo di ricorso, nei limiti peraltro in cui può dirsi ammissibile, laddove in sede di legittimità non sono consentite rivisitazioni di quanto in fatto correttamente e motivatamente già appurato dal competente giudice di merito.

Ed allo stesso modo deve ritenersi in relazione al terzo motivo, laddove assumendo violazione o falsa applicazione dei soli artt. 1218, 1223 e 1227 c.c., (perciò non anche dell’art. 2103 medesimo codice), TELECOM ITALIA in effetti si duole del riconoscimento del danno alla professionalità in favore dell’attrice e soprattutto del conseguente risarcimento, però inammissibilmente censurando i surriferiti apprezzamenti e le anzidette valutazioni di cui all’impugnata pronuncia, con la quale invece, congruamente e motivatamente, il giudice di merito ha dato ampio conto delle ragioni del suo convincimento circa il ristoro del danno alla professionalità, così come ivi liquidato, ben chiarendo inoltre gli elementi presuntivi in forza dei quali era possibile desumere nella specie il nocumento patito dalla diretta interessata.

Pertanto, inconferenti ed inammissibili appaiono le critiche svolte sub 3 motivo, soprattutto laddove correlate alle valide ed esaurienti argomentazioni sul punto fornite dai giudici del merito (secondo i quali andava confermato il giudizio formulato dal primo giudice, dando atto che le risultanze istruttorie ben avevano evidenziato l’assoluta diversità, sotto il profilo del contenuto professionale, tra l’attività svolta dalla T. prima e quella svolta dopo il (OMISSIS).

Infatti, alla stregua delle citate risultanze, appariva corretta la ricostruzione del giudice di prime cure, laddove ritiene che le mansioni sino al mese di (OMISSIS) fossero riconducibili a quelle di un impiegato di concetto adeguate all’inquadramento nel 4^ del CCNL 2000 (in cui rientrano “i lavoratori che, in possesso di qualificate conoscenze di tipo specialistico, esplicano attività tecnico – operative di adeguata, complessità, svolgono attività amministrative, ovvero commerciali, tecniche. Tali richiedono capacità di valutazione ed elaborazione, nell’ambito di metodologie consolidate, di più elementi dell’attività di competenza e sono svolte con autonomia e responsabilità adeguate al risultato operativo atteso e conseguite anche attraverso idonei percorsi formativi. Inoltre, le lavoratrici/lavoratori che, oltre a possedere i requisiti di cui sopra e in relazione alla specificità ruolo ricoperto, svolgono, via complementare, attività di anche solo in coordinamento operativo e/o supporto professionale di altri di lavoratori, ovvero compiti di natura specialistica”).

Diversamente, a seguito del passaggio al DM le mansioni svolte dalla ricorrente assunsero, dato pacificamente acquisito agli atti, un contenuto prettamente esecutivo, e presupponevano unicamente la conoscenza dell’utilizzo del computer e, comunque, di un solo programma già impostato per fornire, sulla base dei dati forniti dall’utenza, le informazioni richieste. Nessuna discrezionalità, nè potere di iniziativa erano infatti attribuite alla stessa, che doveva occuparsi dello smistamento di posta in arrivo apertura delle buste per verificare il destinatario e provvedere alla registrazione su supporto informatico ai fini dell’archiviazione, limitandosi ad utilizzare il programma già predisposto a fornire tali informazioni.

Era dunque evidente l’assoluta diversità di tali mansioni rispetto a quelle impiegatizie in precedenza svolte dall’appellata, con conseguente depauperamento del bagaglio professionale acquisito dalla lavoratrice.

Accertata la indubitabile mutatio in pejus delle mansioni della T., la Corte partenopea rilevava che in effetti nessuna prova era stata fornita dall’appellante Telecom Italia circa una presunta impossibilità di adibire la lavoratrice a mansioni diverse in conseguenza della sua assegnazione al D.M..

A tal proposito il collegio richiamava l’orientamento giurisprudenziale, secondo cui in un’ottica di bilanciamento di interessi tra il diritto dell’imprenditore a perseguire un’organizzazione aziendale produttiva ed efficiente ed il diritto del lavoratore al mantenimento del posto di lavoro va superata l’ottica di una cristallizzata tutela del singolo lavoratore a fronte dello jus variandi del datore di lavoro. Di conseguenza, “nei casi di sopravvenute e legittime scelte imprenditoriali, comportanti l’esternalizzazione di servizi o la loro riduzione a seguito di processi di riconversione o ristrutturazione aziendali, l’adibizione del lavoratore a mansioni diverse, ed anche inferiori a quelle precedentemente svolte, restando immutato il livello retributivo, non si pone in contrasto con il dettato codicistico, se essa rappresenti l’unica alternativa praticabile in luogo del licenziamento per giustificato motivo oggettivo” (Cass. lav. 5 aprile 2007 n. 8596, Cass. sez. un. 25 novembre 2006 n. 25033, Cass. lav. 9 marzo 2004 n. 4790).

Pertanto, alla luce di tale giurisprudenza, l’adibizione del lavoratore a mansioni inferiori appare consentita nella sola ipotesi in cui, a seguito di sopravvenuti eventi aziendali, l’attività svolta dal lavoratore sia stata soppressa e quindi tale provvedimento appaia l’unica alternativa al licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Nella fattispecie in esame, ad avviso della Corte distrettuale, le allegazioni in proposito svolte dalla società appellante erano estremamente generiche e non fornivano la prova cui era tenuta; non era stata neanche dedotto che l’attività impiegatizia svolta dalla razzi era stata soppressa, poichè lo spostamento dal centro cui la lavoratrice era addetta non comportava automaticamente l’eliminazione di tutte quelle attività inerenti alla gestione del personale di cui ella si occupava, che sicuramente dovevano essere svolte anche se in un ambito diverso.

Dunque, il mancato assolvimento, da parte della società, dell’onere che le incombeva comporta la conferma sotto tale profilo della decisione impugnata.

Del pari, corretta appariva la valutazione del primo giudice in ordine alla sussistenza di una vera e propria deminutio patrimoniale, integrante una voce di danno risarcibile per l’effettiva perdita della professionalità acquisita nel corso degli anni dalla lavoratrice. Anche sotto tale aspetto la sentenza di primo grado aveva fatto corretta applicazione dei principi di diritto in materia (citando, quindi, la Corte d’Appello in particolare quanto affermato da Cass. lav. 8 ottobre 2007 n. 21025 e dalle Sezioni Unite civili con la sentenza n. 6572/2006).

Orbene, il primo giudice aveva fatto buon governo di tali principi, ritenendo adeguatamente provato il danno allegato dalla ricorrente, perspicuamente rimarcando una serie di significative circostanze, sicchè era stato individuato il danno da de qualificazione in via presuntiva, ricostruendo i compiti svolti dalla lavoratrice e desumendo il pregiudizio, subito per effetto dello svilimento della professionalità, dalla sua durata e gravità, nonchè dal tempo di acquisizione del servizio pregresso della medesima lavoratrice. Anche in tali termini, la decisione non si era posta in contrasto con l’orientamento espresso dal giudice di legittimità, che ai fini della prova del danno da de qualificazione del lavoratore dipendente ammetteva pur sempre il ricorso alla prova per presunzioni, desumibile da precisi elementi dedotti, come le caratteristiche, la durata, la gravità, la frustrazione di precise e ragionevoli aspettative di progressione professionale.

Altrettanto corretta, oltre che adeguatamente motivata, ad avviso della Corte napoletana, appariva la quantificazione operata dal primo giudice – sulla scorta di una valutazione squisitamente equitativa – tenendo conto quale parametro di riferimento una percentuale pari ad un terzo della retribuzione di fatto percepita. Sul punto non meritavano accoglimento le generiche contestazioni mosse dall’appellante, che sembrava invocare piuttosto che correggere, sia pur sempre in via equitativa, una ulteriore riduzione di suddetta percentuale).

Pertanto, il ricorso va respinto, sicchè inoltre la società rimasta soccombente è tenuta al pagamento delle relative spese, in favore della controricorrente, con distrazione ex art. 93 c.p.c., ai suoi procuratori antistatari.

Sussistono, inoltre, i presupposti di legge per il versamento dell’ulteriore contributo unificato da parte ricorrente.

Infine, nulla va disposto, quanto alle spese, nei confronti dell’altra società, che è rimasta intimata, perciò senza svolgimento di alcuna attività processuale.

P.Q.M.

La Corte RIGETTA il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese a favore della controricorrente T.P., liquidandole in Euro 3600,00, di cui 100,00 per esborsi e 3500,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge, con attribuzione ai procuratori anticipatari, avv.ti Ernesto Maria Cirillo del foro di Napoli e Francesco Silvestri del foro dell’Aquila.

NULLA per le spese nei confronti dell’intimata TELEPOST S.p.a..

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, il 7 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2016

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