Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19766 del 28/08/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 19766 Anno 2013
Presidente: VIRGILIO BIAGIO
Relatore: IOFRIDA GIULIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore
p.t., domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12,
presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la
rappresenta e difende ex lege
– ricorrente –

2.3t/

contro

/15

Umberto Bartolini & C. snc, in persona del legale
rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in
Roma Piazza Cavour 17, presso lo studio dell’Avv.to
Ferdinando Barucco, e rappresentata e difesa
dall’Avv.to Alfonso Palmieri, in forza di procura
speciale a margine del controricorso
– controri corrente –

avverso la sentenza n. 23/4/2006 della Commissione
Tributaria regionale della Campania, Sezione
Staccata

di

Salerno,

depositata

il

9/02/2006;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 13/06/2013 dal Consigliere
Dott. Giulia Iofrida;
udito l’Avvocato dello Stato, Lorenzo D’Ascia, per
parte ricorrente;

Data pubblicazione: 28/08/2013

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
generale Dott. Maurizio Velardi, che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo
Con

sentenza

n.

23/4/2006

del

31/01/2006,

depositata in data 9/02/2006, la Commissione
Tributaria Regionale della Campania, Sez. Staccata
di Salerno, respingeva l’appello proposto, in data

Avellino, avverso la decisione n. 39/01/2004 della
Commissione Tributaria Provinciale di Avellino, che
aveva accolto il ricorso proposto dalla Umberto
Bartolini e C. snc contro una cartella di
pagamento, relativa all’IRAP dovuta, oltre
interessi e sanzioni, per l’anno 1999, a seguito di
controllo automatizzato, ai sensi dell’art.36 bis
DPR 600/1973, della dichiarazione Modello Unico
2000 e di recupero a tassazione, come componenti
positivi del reddito, tali da concorrere nella
determinazione della base imponibile, dei
contributi erogati all’impresa, per lo svolgimento
dell’attività di trasporto pubblico, dalla Regione
Campania.
La C.T.P. dichiarava non dovuta la somma iscritta a
ruolo, ai sensi dell’art.11 comma 3 d.lgs.
446/1997, nel testo applicabile

ratione temporls,

dovendo ritenersi escluso, dall’imposizione IRAP,
il contributo in conto esercizio erogato dalla
Regione Campania, ex legge 151/1981 per il
ripianamento dei disavanzi di esercizio delle
aziende di trasporto pubblico di persone, avendo la
contribuente evidenziato che detto contributo
andava a coprire le spese relative a personale ed
oneri finanziari, per circa i due terzi.
La Commissione Tributaria Regionale respingeva il

2

9/08/2005, dall’Agenzia delle Entrate Ufficio di

gravame dell’Agenzia delle Entrate, in quanto
riteneva
1.446/1997,

applicabile
ante

il

testo

dell’art.11

riforma introdotta dall’art.5

comma 3 della 1.289/2002 (secondo il quale erano
imponibili anche i contributi in conto esercizio,
salvo se non specificamente correlati a costi
indeducibili, senza esclusioni correlate a
riferimenti temporali), essendo in contestazione

stata operata l’iscrizione a ruolo nel dicembre
2002, allorché era ancora vigente il d.l. 209/2002,
secondo il quale “I contributi in conto esercizio
dovevano ssere inclusi nella base imponibile solo a
partire dall’1/1/2003”.
Avverso tale sentenza ha promosso ricorso per
cassazione l’Agenzia delle Entrate, deducendo due
motivi, per violazione e/o falsa applicazione di
norme di diritto, ai sensi dell’art.360 n. 3 c.p.c.
(Motivo 1, in relazione agli artt. 11, 3 0 comma, e
11 bis d.lgs. 446/1997, 11 e 12 commal
disp.prel.c.c., 3 comma 2 ° quinquies d.l. 209/2002,
convertito con 1.265/2002, e stessa disposizione
come modificata dall’art.5 coma 3 ° 1.289/2002,
dovendo ritenersi che, anche per l’anno 1999,
periodo in contestazione, era prevista
l’inclusione, nella base imponibile ai fini IRAP,
dei contributi

“erogati a norma di legge”,

con la

sola eccezione di quelli correlati “per legge”,

in

base dunque a specifiche disposizioni relative
all’IRAP, al ripianamento di spese indeducibili,
secondo l’interpretazione restrittiva, del tipo
“autentica”,

introdotta dall’art.5 comma 3 °

1.289/2002; Motivo 2, in relazione agli artt.115 e
116 c.p.c. e 2697 c.c., avendo la C.T.R. omesso di
pronunciarsi sull’eccezione dell’Ufficio relativa

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l’IRAP dovuta per l’anno d’imposta 1999 ed essendo

alla

mancata

prova

della

correlazione

dei

contributi regionali ai costi del personale), ed
altro motivo per omessa motivazione su punto
decisivo della controversia, ai sensi dell’art.360
n. 5 c.p.c.
Ha resistito la contribuente con controricorso,
depositando altresì memoria, ai sensi dell’art.378
c.p.c..

Preliminarmente, osserva il Collegio che, in
materia tributaria ed in tema di imposte sui
redditi,

in

particolare,

attesa

l’unitarietà

dell’accertamento che è alla base della rettifica
della dichiarazione dei redditi delle società di
persone e delle associazioni, ai sensi dell’art.5
DPR

917/1986,

e

dei

soci

delle

stesse

e

l’automatica attribuzione dei redditi a ciascun
socio,

proporzionalmente

alla

quota

di

partecipazione agli utili ed indipendentemente
dalla percezione degli stessi, il ricorso proposto,
anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno
dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente
sia la società sia tutti i soci, salvo che questi
prospettino soltanto questioni personali, avendo ad
oggetto non le singole posizioni debitorie, ma la
fattispecie

costitutiva

dell’obbligazione

tributaria, composta da elementi comuni (non si può
accertare il reddito dei soci se non accertando il
reddito societario ed il primo condiziona dunque
l’accertamento del secondo).
Le Sezioni Unite hanno infatti affermato che
l’unitarietà dell’accertamento, che è alla base
delle determinazioni sui redditi delle società di
persone e delle associazioni di cui al D.P.R. n.
917 del 1986 (art. 5) e dei soci delle stesse, e la

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Motivi della decisione

conseguente automatica imputazione dei redditi a
ciascun socio, proporzionalmente alla quota di
partecipazione agli utili e indipendentemente dalla
percezione degli stessi, comporta che il ricorso
tributario proposto, anche avverso un solo avviso
di rettifica, da uno dei soci riguarda
inscindibilmente sia la società che tutti i soci,
salvo il caso in cui si prospettino questioni

Pertanto tutti detti soggetti devono essere parte
dello stesso procedimento e la controversia non può
essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di
essi, essendo configurabile un caso di
litisconsorzio necessario originario con relativa
necessità d’integrazione

(“l’obbligo

dell’accertamento unitario è conseguenza della
configurazione di un rapporto tributario
sostanzialmente unico con pluralità di soggetti
passivi, che trova poi la sua corretta collocazione
processuale nell’ambito dell’istituto del
litisconsorzio necessario originario”).
Conseguentemente il giudizio celebrato senza la
partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è
affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni
stato e grado del procedimento, anche d’ufficio
(Cass.S.U.14815/2008; Cass.11459/2009; Cass.Trib.
16661/2011).
Siffatto principio è stato di recente ribadito
dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass.
20.6.2012 n. 10145) anche per ciò che concerne la
tassazione

“per trasparenza”

dei soci, in

conseguenza di un accertamento eseguito in
relazione alla società per ciò che attiene all’
IRAP. In sostanza, le Sezioni Unite hanno ritenuto
il principio applicabile anche con riferimento

5

personali (sent. n. 14815 del 2008).

all’Irap, in virtù dell’assimilazione di detta
imposta all’ILOR, in quanto avente carattere reale,
non deducibile dalle imposte sui redditi, e
proporzionale, e potendosi, altresì, trarre profili
comuni alle due imposte dal D.Lgs. n. 446 del 1997,
art. 17, comma 1 e art. 44, affermando di
conseguenza che, essendo l’Irap imputata per
trasparenza ai soci, ai sensi dell’art. 5 del

coincidenza

degli

elementi

economici

che

costituiscono i presupposti rispettivamente
dell’imposta accertata a carico della società
(IRAP) e dell’imposta a carico dei soci (IRPEF),
che vincola il tributo dovuto dai soci al giudicato
sull’imposta a carico della società, “sussiste il
litisconsorzio necessario dei soci medesimi nel
giudizio di accertamento dell’Irap dovuta dalla
società”.
Questa Corte ritiene pertanto che il rilievo del
difetto

d’integrità

del

contraddittorio,

nel

giudizio inerente l’impugnazione dell’atto
impositivo inerente il reddito della società di
persone ai fini IRAP, per mancata presenza dei
soci, debba prevalere e che tale rilievo, omesso da
parte dei giudici di merito, debba essere compiuto
pertanto in questa sede, essendo la Corte medesima
dotata di poteri anche d’ufficio in tal senso, in
tutte le ipotesi in cui il processo non poteva
essere iniziato o proseguito (Sez. 5, nn. 25954,
25931, 25929 del 2010).
La sentenza impugnata va dunque cassata, con
declaratoria di nullità dell’intero giudizio, così
travolta anche la sentenza di primo grado, e
rinvio, ai sensi dell’art.383 c.p.c. ult.comma,
alla Commissione Tributaria Provinciale di

6

d.P.R. n. 917 del 1986,stante la sostanziale

?SENTE
AI SEN s DI:
13,

vj-

t,

Avellino, in diversa composizione, affinché decida
la controversia previa integrazione del
contraddittorio.
Sussistono giusti motivi, atteso l’iter processuale
ed il mancato rilievo d’ufficio della non integrità
del contraddittorio, per compensare tra le parti le
spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.

sentenza

impugnata

dell’intero giudizio;

e

dichiara

la

nullità

rinvia alla Commissione

Tributaria Provinciale di Avellino, perché proceda
a

nuovo

esame,

previa

integrazione

del

contraddittorio; dichiara integralmente compensate
tra le parti le spese dell’intero giudizio.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio della
Quinta sezione civile, il 13/06/2013.

La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa la

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