Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19766 del 27/09/2011

Cassazione civile sez. VI, 27/09/2011, (ud. 26/05/2011, dep. 27/09/2011), n.19766

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 7507/2010 proposto da:

L.S. (OMISSIS) in proprio e in qualità di

legale rappresentante e socio accomandatario della cessata INGROSSO

ALIMENTARI SAS di Lucci Salvatore & C. (già Sas Jolly Carni di

Lucci

Salvatore) poi titolare della Ditta Ingrosso Alimentari di Lucci

Salvatore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GIULIO ARISTIDE

SARTORIO 60, presso lo studio dell’avvocato CAMARDA MARCO,

rappresentati e difesi dall’avvocato FALACE Giuseppe, giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

PROSCIUTTIFICIO LUCIANI in persona del titolare, CURATELA FALLIMENTO

INGROSSO ALIMENTARI SAS DI LUCCI SALVATORE (già Jolly Carni Sas di

Lucci Salvatore) e del socio accomandatario, poi unico titolare, sig.

L.S.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 711/2009 della CORTE D’APPELLO di ANCONA del

3.11.09, depositata il 20/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA.

E’ presente; il Procuratore Generale in persona del Dott. PIERFELICE

PRATIS.

Fatto

OSSERVA

1.- La società Ingrosso Alimentari di Lucci Salvatore s.a.s. ed il socio accomandatario L.S. propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 711 depositata il 20 novembre 2009, con cui la Corte d’appello di Ancona ha respinto il reclamo da essi proposto avverso la sentenza del Tribunale di Ancona del 16-28 aprile 2009 dichiarativa del loro fallimento.

2.- Il Consigliere rel. ha depositato proposta di definizione nei seguenti termini:

“La notifica del ricorso è stata richiesta in data 8 marzo 2010 ed è quindi stata eseguita il successivo 10 marzo 2010, e risulta perciò intempestiva essendo intervenuta oltre la scadenza del termine di trenta giorni dalla data della comunicazione della sentenza impugnata, che risulta eseguita presso l’Avv. Falace, che assisteva i reclamanti, il giorno 13 gennaio 2010.

Il disposto dell’art. 18 comma 14 nel testo riformato dal D.Lgs. n. 169 del 2007, applicabile ratione temporis in quanto la decisione impugnata è stata assunta nel suo vigore, stabilisce che il termine per proporre ricorso per cassazione avverso la decisione assunta dalla Corte d’appello sul reclamo proposto avverso la declaratoria di fallimento è di trenta giorni e decorre dalla sua notificazione, ovvero dalla sua comunicazione”.

Il collegio ritiene di condividere la riferita proposta.

Per l’effetto dichiara inammissibile il ricorso, senza farsi luogo alla pronuncia sul governo delle spese del presente giudizio in è assenza d’attività difensiva dell’intimato.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2011

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