Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19766 del 22/09/2020

Cassazione civile sez. trib., 22/09/2020, (ud. 22/11/2019, dep. 22/09/2020), n.19766

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – rel. Consigliere –

Dott. MARTORELLI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 18744/2014 R.G. proposto da:

Regione Toscana, in persona del presidente p.t., elett.te domiciliato

in Roma, Piazza Barbarini n. 12, presso lo studio dell’avv. Marcello

Cecchetti, unitamente agli avv.ti Lucia Bora e Arianna Paoletti

dell’Avvocatura Regionale, da cui è rapp.to e difeso, come da

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

LBM Immobiliare s.r.l. in liquidazione, in persona del legale rapp.te

p.t., elett.te domiciliato in Borgo San Lorenzo, alla via Guido

Rossa n. 3, presso lo studio dell’avv. Marco Rossi da cui è rapp.to

e difeso come da mandato in calce al controricorso;

domicilio in Roma, P.zza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di

Cassazione;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 53/16/13 della Commissione Tributaria

Regionale della Toscana, depositata il 15/07/2013, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22 novembre 2019 dalla Dott.ssa Milena d’Oriano.

 

Fatto

RITENUTO

che:

1. con sentenza n. 53/16/13, depositata il 15 luglio 2013, non notificata, la Commissione Tributaria Regionale della Toscana accoglieva l’appello proposto dalla LBM Immobiliare s.r.l. avverso la sentenza n. 147/9/11 della Commissione Tributaria Provinciale di Firenze, con compensazione delle spese di lite;

2. il giudizio aveva ad oggetto l’impugnazione del provvedimento con cui la Regione Toscana, a seguito di una segnalazione del Corpo Forestale dello Stato, aveva irrogato alla suddetta società una sanzione di Euro 21.433,50, ai sensi della L. n. 549 del 1995, art. 3, comma 32, (cd. Ecotassa), per gestione non autorizzata di rifiuti speciali non pericolosi, costituiti da terre e rocce da scavo derivanti da opere di sbancamento effettuate nel Comune di Scarperia;

3. la CTP aveva rigettato il ricorso ritenendo che il materiale in questione dovesse qualificarsi rifiuto, che non ne era stato provato il reimpiego e che in ogni caso fosse irrilevante il permesso in sanatoria a costruire rilasciato nelle more dal Comune per le opere edilizie;

4. la CTR, aveva invece accolto l’appello rilevando che, alla luce della normativa sopravvenuta applicabile per il principio del favor rei, era venuta meno l’equiparazione delle terre da scavo ai rifiuti in quanto il Comune, concedendo la sanatoria edilizia, aveva implicitamente attribuito a quel materiale la qualificazione di materia prima secondaria riutilizzabile;

5. avverso la sentenza di appello, la Regione Toscana ha proposto ricorso per cassazione, consegnato per la notifica in data 14 luglio 2014, affidato a due motivi, a cui la contribuente ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo la Regione Toscana deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 8, come interpretato dalla L. n. 443 del 2001, art. 1, commi 17-19, modificata dalla L. n. 306 del 2003, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, contestando sia l’applicabilità retroattiva del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 186, ad una contestazione del 2005 sia che, ai sensi di tale normativa sopravvenuta, ai fini della derubricazione del materiale da scavo fosse sufficiente l’autorizzazione in sanatoria del Comune per le opere edilizie realizzate, nell’assenza di un progetto preventivo di riutilizzo delle terre;

2. con il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 186, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver escluso l’equiparazione delle terre e rocce da scavo ai rifiuti pur in assenza di un preventivo progetto che ne prevedesse il riutilizzo ed i tempi di deposito temporaneo.

Osserva che:

1. Entrambi i motivi, da trattarsi congiuntamente per connessione, risultano meritevoli di accoglimento.

1.1. Si impone preliminarmente una verifica del quadro normativo di riferimento sulla falsariga di quanto già ricostruito da questa Corte in autorevoli precedenti (Vedi Cass. n. 23214 del 2015; n. 13465 del 2012; n. 19145 del 2010).

Il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi fu istituito dalla L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, commi 24 e 25, “al fine di favorire la minore produzione di rifiuti e il recupero dagli stessi di materia prima ed energia”.

La norma in oggetto, a seguito della quale la Regione Toscana provvedeva ad istituire la c.d. ecotassa nel proprio territorio con L.R. n. 60 del 1996, rinviava, quindi, alla definizione dei rifiuti solidi quale contenuta dal D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, art. 2.

La relativa disciplina dei rifiuti solidi urbani fu innovata dall’approvazione del c.d. decreto Ronchi (D.Lgs. n. 5 febbraio 1997, n. 22), che all’art. 6 stabiliva che s’intende per rifiuto “qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell’allegato A e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi”; le tre attività alternativamente previste in capo al detentore sono state oggetto d’intervento d’interpretazione autentica da parte del legislatore, con il D.Lgs. 8 luglio 2002, n. 138, art. 14.

Il cit. decreto n. 22 del 1997, art. 7, in particolare, al comma 3, lett. b), qualificava come rifiuti speciali “i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonchè i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo”.

Il D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 8, comma 2, lett. c), escludeva, peraltro, nella sua originaria formulazione, dalla categoria dei rifiuti “i materiali non pericolosi che derivano dall’attività di scavo”, ma, a seguito di osservazioni al c.d. decreto Ronchi di cui alla nota della Commissione Europea del 29 settembre 1997, n. 6465, con il D.Lgs. 8 novembre 1997, n. 389, art. 1 comma 9, fu disposta l’abrogazione del D.Lgs. n. 22 del 1997, cit. art. 8, comma 2.

Successivamente, con la L. 23 marzo 2001, n. 93, art. 10, fu modificato l’art. 8 dello stesso decreto, disciplinante le ipotesi di esclusione dall’applicazione della predetta normativa, aggiungendosi tra queste, con l’inserzione nella lett. f-bis), comma 1, riferita alle “terre e rocce da scavo destinate all’effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati, con esclusione di materiali provenienti da siti inquinati e da bonifiche con concentrazione di inquinanti superiore ai limiti di accettabilità stabiliti dalle norme vigenti”.

Il D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 7, comma 3, lett. b) e l’art. 8, comma 1, lett. f-bis), sono stati quindi oggetto d’interpretazione autentica dalla L. 21 dicembre 2001, n. 443, art. 1, commi 17, 18 e 19 e quindi modificati dalla L. 31 ottobre 2003, n. 306, art. 23.

Il D.L. 24 dicembre 2003, n. 355, art. 23 octies, convertito, con modificazioni nella L. 27 febbraio 2004, n. 47, ha poi stabilito che “la L. 31 ottobre 2003, n. 306, art. 23, si applica ai lavori in corso alla data del 30 novembre 2003 a decorrere dal 31 dicembre 2004”.

Ulteriori modifiche ai presupposti per l’attribuzione della categoria di rifiuto sono state quindi apportate dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 186.

In merito alle modifiche apportate ai criteri di qualificazione come rifiuto delle terre da roccia e da scavo dalla L. n. 306 del 2003, art. 23, questa Corte ha già ritenuto che “In tema di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani (cd. ecotassa), la L. n. 443 del 2001, art. 23, commi 17, 18, e 19, ha natura d’interpretazione autentica e, quindi, efficacia retroattiva, mentre la successiva L. n. 306 del 2003, che ha modificato il contenuto di tali disposizioni, pur intervenendo su una legge d’interpretazione autentica, ha portata innovativa. Ne consegue che l’attribuzione della categoria di rifiuto alle terre da roccia e da scavo tra l’ottobre 1998 ed il settembre 2000 va effettuata alla luce della L. n. 443 del 2001, art. 23, commi 17, 18 e 19, nella sua originaria formulazione, senza tenere conto delle modifiche apportate dalla L. n. 306 del 2003.”(Vedi Cass. n. 23214 del 2015).

Analogamente, dal confronto con il testo risultante dalle modifiche apportate dalla L. n. 306 del 2006, art. 23, si evince che anche il D.Lgs. n. 186 del 2006, art. 186, è intervenuto quale norma innovativa, e non meramente interpretativa, dando una nuova qualificazione delle terre o rocce da scavo e disciplinando le condizioni e le modalità di riutilizzo dal cui mancato rispetto deriva la qualificazione come rifiuto.

Tale norma ha infatti portata sostanziale, nè procedurale nè sanzionatoria, sicchè in base al principio di irretroattività codificato, in materia fiscale, dalla L. n. 212 del 2000, art. 3 ed in assenza di una previsione che la qualifichi espressamente quale norma di interpretazione autentica ai sensi della stessa legge, art. 1, comma 2, ne va esclusa l’applicazione retroattiva.

In ogni caso va poi escluso che tale disposizione abbia ritenuto sufficiente, per superare l’equiparazione delle terre e rocce da scavo ai rifiuti, che l’attività che ne determina la produzione sia oggetto di permesso a costruire o di DIA, richiedendosi in ogni caso che nell’ambito della procedura per il permesso di costruire, se dovuto, o secondo le modalità della dichiarazione di inizio di attività (DIA)” siano dimostrati e verificati il riutilizzo di tale materiale ed i tempi dell’eventuale loro deposito in attesa di utilizzo.

La CTR non ha fatto corretta applicazione di questi principi in quanto da un lato ha ritenuto retroattivamente applicabile il D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 186, dovendo invece trovare ancora applicazione in relazione all’anno 2005 la definizione di cui alla L. n. 306 del 2003, art. 23 e dall’altro perchè ha considerato sufficiente la concessione di un permesso a costruire in sanatoria per escludere la qualificazione delle terre e rocce da scavo come rifiuti.

Detta statuizione – che ha condotto la decisione impugnata a concludere nel senso che alla luce della sola normativa sopravvenuta ritenuta applicabile, le terre e rocce da scavo di cui alla presente controversia, non fossero sussumibili nella generale categoria normativa di rifiuti – è pertanto erronea in diritto.

La sentenza impugnata va dunque cassata, in accoglimento dei due motivi di ricorso/e la causa rinviata per nuovo esame, anche in relazione alle ulteriori questioni assorbite e riproposte nel presente giudizio dalla controricorrente, a diversa sezione della CTR della Toscana, che pronuncerà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa per l’ulteriore esame, e anche per le spese, alla CTR della Toscana, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 22 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA