Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19766 del 03/10/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 03/10/2016, (ud. 15/07/2016, dep. 03/10/2016), n.19766

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19079-2013 proposto da:

C.D., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

RUGGERO FIORE 3, presso lo studio dell’avvocato PINO D’ALBERTO,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANGELO FRABASILE, giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

nonchè contro

AGENZIA ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE BARI;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2/05/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di BARI del 03/12/2012, depositata il 24/01/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. NAPOLITANO LUCIO;

udito l’Avvocato STEFANIA DI STEFANI, giusta delega allegata al

verbale dell’Avvocato FRABASILE, difensore del ricorrente, che si

riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:

Con sentenza n. 2/05/13, depositata il 24 gennaio 2013, non notificata, la LIR della Puglia ha accolto l’appello principale proposto dall’Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Bari, Ufficio Controlli, nei confronti D.C. per la riforma della sentenza di primo grado della CTP di Bari, che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso il silenzio – rifiuto dell’Ufficio sulle istanze di rimborso che il contribuente aveva presentato per l’IRAP versata negli anni dal 2005 al 2007, con compensazione di spese, pronuncia, quest’ultima, della quale si era doluto con appello incidentale il contribuente.

Avverso la pronuncia della CTR l’avv. C. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, al quale l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Con il primo motivo di ricorso il contribuente denuncia nullità della sentenza, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 per violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia relativamente all’eccezione d’inammissibilità dell’appello dell’Amministrazione per difetto di specificità dei motivi (violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 1), formulata dal contribuente nelle proprie controdeduzioni in grado d’appello, nonchè relativamente alla dedotta violazione degli artt. 57 e 56 del citato decreto.

Il motivo è inammissibile.

Questa Corte ha più volte affermato il principio secondo il quale il mancato esame di una questione puramente processuale non è suscettibile di dar luogo al vizio di omissione di pronuncia, il quale si configura esclusivamente nel caso di mancato esame di domande ed eccezioni di merito, potendo configurare un vizio della decisione per violazione della norma processuale che si assume direttamente violata, se ed in quanto si riveli erronea e censurabile, oltre che utilmente censurata, la soluzione implicitamente data dal giudice alla problematica prospettata dalla parte (cfr. tra le molte, più di recente, Cass. sez. 6-2, ord. 12 gennaio 2016, n. 321; si vedano anche Cass. sez. 5, 6 dicembre 2004, n. 22860; Cass, sez. 5, 18 marzo 2002, n. 3927).

Nel caso di specie la decisione della C pronunciando nel merito sull’appello proposto dall’Ufficio avverso la sentenza di primo grado favorevole all’Alessi, in relazione al primo profilo ha implicitamente ritenuto ammissibile il gravame proposto, in conformità all’indirizzo espresso in materia da questa Corte nel senso che è sufficiente ad integrare il requisito di specificità dei motivi, richiesto a pena d’inammissibilità dell’appello dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, la riproposizione, a supporto dell’appello proposto dall’amministrazione, delle ragioni ritenute giustificative del provvedimento impugnato in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado, atteso il carattere devolutivo pieno nel processo tributario dell’appello, volto ad ottenete il riesame della causa nel merito (tra le molte, cfr. Cass. sez. 6-5, ord. 22 gennaio 2016, n. 1200; Cass. sez. 5^, 29 febbraio 2012, a 3064).

Quanto al secondo profilo, va in questa sede ricordato che la preclusione di cui all’art. 57 investe le sole eccezioni in senso stretto, (cfr., da ultimo, Cass. sez. unite 27 gennaio 2016, a 1518), laddove il riferimento all’entità dei compensi, già documentati alla stregua della documentazione versata in atti nel giudizio di primo grado, costituisce mera difesa, non comportando alcun ampliamento del thema decidendum.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3, comma 1, lett. c) nonchè del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 53, comma 1, nella parte in cui la decisione impugnata ha ritenuto sufficiente ad integrare il requisito dell’autonoma organizzazione quale presupposto impositivo dell’Irap, unicamente la “capacità del libero professionista di porre in essere, con responsabilità ed interesse noti ripetibili ad altri, scelte autonome di organizzazione e di lavoro rispetto al mondo esterno”.

Sennonchè, in tal modo argomentando, la decisione impugnata si è posta in contrasto con i principi esposti in materia dalla giurisprudenza di questa Corte, atteso che essa ha ritenuto sufficiente il solo profilo soggettivo dell’essere il libero professionista, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione.

Viceversa, come da ultimo affermato ancora dalle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Cass. 10 maggio 2016, n. 9451), il requisito dell’autonoma organizzazione di cui al D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, quale presupposto impositivo dell’Irap, ricorre quando il contribuente: “a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenta di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la sogna dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segretaria ovvero meramente esecutive”.

Nella fattispecie in esame l’errore di diritto in cui è incorsa la decisione impugnata ha fatto sì che sia del tutto mancato l’accertamento, spettante al giudice di merito, della sussistenza delle condizioni di cui sub b), segnatamente – in assenza di dipendenti- in punto di valutazione dell’entità dei beni strumentali adoperati e dell’entità e della natura delle spese sostenute, in proposito avendo questa Corte affermato (Cass. sez. 6-5, ord. 28 dicembre 2012, n. 24117), che, in tema di Irap, la locazione di uno studio, da parte di un avvocato, l’utilizzazione di software per il collegamento ad una banca dati, la formazione di un archivio, non costituiscono elementi idonei a configurare l’esistenza dei presupposti impositivi, poichè detti elementi, quali che siano il loro valore o le loro caratteristiche, rientrano nelle attrezzature usuali o che dovrebbero essere usuali, per il suddetto professionista.

Il ricorso deve, pertanto, essere accolto per manifesta fondatezza in relazione al secondo motivo, dichiarato inammissibile il primo, con conseguente cassazione della pronuncia impugnata in relazione al motivo accolto e rinvio per nuovo esame a diversa sezione della CTR della Puglia, che verificherà se nella fattispecie il contribuente esercente la professione di avvocato, che ha chiesto il rimborso dell’imposta versata per gli anni di riferimento, abbia fornito la prova, su di lui incombente (cfr., tra le altre, Cass. sez. 5^, 5 settembre 2014, n. 18749), dell’assenza delle condizioni implicanti la sussistenza del requisito dell’autonoma organizzazione.

Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso in relazione al secondo motivo, dichiarato inammissibile il primo.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese, a diversa sezione della CTR della Puglia.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 15 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA