Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19765 del 27/09/2011
Cassazione civile sez. VI, 27/09/2011, (ud. 26/05/2011, dep. 27/09/2011), n.19765
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –
Dott. RORDORF Renato – Consigliere –
Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –
Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –
Dott. CULTRERA Maria Rosaria – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 6525/2010 proposto da:
S.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv.
MARRA Alfonso Luigi, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (OMISSIS) in persona del
Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo
rappresenta e difende, ope legis;
– controricorrente –
avverso il decreto n. 3351/08 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del
18.9.09, depositato il 20/11/2009;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
26/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PIERFELICE
PRATIS.
Fatto
OSSERVA
S.L. impugna con ricorso per cassazione affidato a 5 motivi il decreto della Corte d’appello di Napoli n. 3351/2008 che, in parziale accoglimento della sua domanda di equa riparazione proposta in relazione a processo introdotto innanzi al TAR Campania con ricorso del 10.1.90 e dichiarato perento il 23.10.2008, apprezzato in 10 anni e 4 mesi il segmento eccedente la ragionevole durata essendo per il pregresso maturata la prescrizione decennale, ha determinato il danno non patrimoniale in Euro 5.167,00 tenuto conto dello scarso interesse manifestato dal ricorrente alla definizione del giudizio.
Il Ministero dell’Economia intimato ha resistito con controricorso.
Il Consigliere rei ha depositato proposta di definizione osservando che:
“il ricorso può essere accolto nei sensi che seguono.
Va rilevato anzitutto che per mero errore materiale nella narrativa del ricorso il ricorrente viene indicato nella persona di tal B..
Il ricorrente censura col primo motivo la decisione impugnata nella parte in cui ha applicato la prescrizione decennale, omettendo per l’effetto il computo della durata irragionevole dalla data d’inizio del processo presupposto.
Il motivo è fondato.
La questione è stata risolta da questa Corte con sentenza n. 27719/2009 secondo cui “per l’indennizzo in pendenza del processo presupposto, non è consentito far decorrere il relativo termine di prescrizione prima della scadenza del termine decedenziale previsto dal medesimo art. 4 per la proposizione della domanda, in tal senso deponendo, oltre all’incompatibilità tra la prescrizione e la decadenza, se riferite al medesimo atto da compiere la difficoltà pratica di accertare la data di maturazione del diritto, avuto riguardo alla variabilità della ragionevole durata del processo in rapporto ai criteri previsti per la sua determinazione, nonchè il frazionamento della pretesa indennitaria e la proliferazione di iniziative processuali che l’operatività della prescrizione in corso di causa imporrebbe alla parte, in caso di ritardo ultradecennale nella definizione del processo presupposto”.
La decisione impugnata disapplica questo enunciato.
Le restanti censure restano assorbite”.
Il collegio ritiene di condividere la riferita proposta.
Per l’effetto accoglie il ricorso e cassa il decreto impugnato con rinvio alla Corte del merito che provvedere anche al governo delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte: accoglie il ricorso. Cassa il decreto impugnato e rinvia anche per le spese del presente giudizio alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 26 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2011