Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19765 del 09/08/2017


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Cassazione civile, sez. I, 09/08/2017, (ud. 21/06/2017, dep.09/08/2017),  n. 19765

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – rel. Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

Fallimento (OMISSIS) srl, in liquidazione, domiciliato in Roma, via

Sciacci 2/B, presso l’avv. Daniele Guidoni, che lo rappresenta e

difende con gli avv. Ilaria Lenzini e Stefania Iotti, come da

mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Simest spa, domiciliata in Roma, via Tunisi 4, presso l’avv. Elisa

Amato, rappresentata e difesa dall’avv. Christian Giangrande, come

da mandato in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 1977/2015 del Tribunale di Reggio Emilia,

comunicato il 16 giugno 2015;

Sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Aniello Nappi;

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Fallimento (OMISSIS) srl impugna per cassazione il decreto del Tribunale di Reggio Emilia che, in accoglimento dell’opposizione del creditore, ha ammesso al passivo del fallimento il credito chirografario di Euro 1.737.177,79 vantato dalla Simest spa, società a partecipazione pubblica. Propone cinque motivi d’impugnazione, cui resiste con controricorso la spa Simest.

Premesso che nel contesto di un più complesso rapporto contrattuale di finanziamento pubblico la spa Simest aveva acquistato dalla (OMISSIS) srl una quota di partecipazione del 28% nella società bosniaca Presal extrusion al prezzo di Euro 2.800.000, l’attuale controversia riguarda l’interpretazione del contratto con il quale la (OMISSIS) srl si era tra l’altro impegnata a riacquistare e la spa Simest a rivenderle una quota del 14% di partecipazione nella Presal extrusion entro il 30 giugno 2013, fermo l’obbligo della (OMISSIS) srl di versare comunque entro tale data alla spa Simest la somma di Euro 1.400.000 in conto del prezzo da determinare, salvo conguaglio.

Rimasto inadempiuto il contratto e sopravvenuto il 28 marzo 2014 il fallimento della (OMISSIS) srl, i giudici del merito hanno riconosciuto il credito della spa Simest indipendentemente dalla facoltà del curatore di sciogliersi dal contratto a norma della L. Fall., art. 72; e di tanto si duole il fallimento ricorrente.

Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta che erroneamente il tribunale abbia ritenuto, in violazione della L. Fall., 72, che un credito derivante da un contratto sospeso potesse essere ammesso al passivo benchè il curatore non avesse ancora esercitato la facoltà di scegliere se eseguire il contratto.

Con il secondo motivo il ricorrente eccepisce un’extrapetizione, lamentando che i giudici del merito abbiano riconosciuto alla spa Simest un credito indipendente dal riacquisto delle partecipazioni, mentre la domanda di insinuazione al passivo si ricollegava esplicitamente al riacquisto delle partecipazione controversa.

Con il terzo motivo il ricorrente lamenta che i giudici del merito, fondandosi per di più su una clausola simile di altro contratto collegato, abbiano erroneamente ritenuto che il pagamento del prezzo potesse essere preteso in ogni caso di mancata stipulazione del contratto definitivo, mentre il contratto preliminare tanto prevedeva solo per il caso in cui vi fosse un ritardo nella determinazione del valore della quota da ritrasferire alla (OMISSIS) srl.

Con il quarto motivo il ricorrente lamenta che i giudici del merito abbiano erroneamente interpretato il contratto controverso, omettendo di ricostruire la comune intenzione delle parti e mancando di intendere il senso letterale di ciascuna clausola nel contesto complessivo del contratto.

Con il quinto motivo il ricorrente lamenta che i giudici del merito abbiano ammesso al passivo l’ulteriore credito vantato dalla spa Simest per diritti di godimento e dividendi distribuiti dalla società estera, senza esibire alcuna motivazione circa il fondamento in fatto della pretesa creditoria.

2. Il primo motivo del ricorso è manifestamente fondato.

Il tribunale, pur riconoscendo che sia applicabile L. Fall., art. 72 in quanto il contratto con effetti obbligatori era ancora ineseguito al momento del fallimento del promesso compratore, ha contraddittoriamente ritenuto che il credito della spa Simest derivante dal contratto fosse già sorto alla scadenza del 30 giugno 2013 anche in mancanza del promesso trasferimento delle quote di cui quell’obbligazione costituiva il corrispettivo. Si riconosce dunque il credito per il prezzo di una promessa di compravendita dalla quale il curatore del fallimento del promesso compratore può legittimamente sciogliersi. Sennonchè viola certamente la L. Fall., art. 72 l’ammissione al passivo del credito per il prezzo di una compravendita che non sia ancora stipulata.

L’accoglimento del primo motivo del ricorso risulta assorbente dei successivi motivi secondo, terzo e quarto.

Il quinto motivo del ricorso è inammissibile, perchè propone censure attinenti al giudizio di fatto, congruamente giustificato con riferimento alle clausole contrattuali che riconoscono alla spa Simest il credito per il corrispettivo dei finanziamenti erogati.

PQM

 

Accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara inammissibile il quinto; dichiara assorbiti il secondo, il terzo e il quarto; cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto; rinvia al Tribunale di Reggio Emilia in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 21 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2017

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