Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19765 del 03/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 03/10/2016, (ud. 22/06/2016, dep. 03/10/2016), n.19765

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13521/2015 proposto da:

D.R.A. e R.P., elettivamente domiciliati in

ROMA, C/O STUDIO “CLLQ” dell’avv. Antonio Colavincenzo, VIA AJACCIO

14, rappresentati e difesi dall’avvocato GIORGIO PALMA, per procura

in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO

AVELLINO;

– intimata –

avverso la sentenza n.9301/5/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA – SEZIONE DISTACCATA di SALERNO, depositata

il 26/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Fatto

IN FATTO

Nella controversia concernente l’impugnazione di cartella esattoriale, portante imposta di registro dell’anno 2004, D.R.A. e R.P. ricorrono, su tre motivi, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che non resiste) avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con cui la C.T.R. della Campania, in accoglimento dell’appello proposto dall’Ufficio erariale ed in riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato la validità della cartella e del prodromico avviso di accertamento, ritenendolo ben notificato con consegna, in assenza del destinatario, a persona di famiglia.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione.

Diritto

IN DIRITTO

1. Con il primo motivo si deduce la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 39, laddove la Commissione Regionale non aveva sospeso il procedimento a fronte della presentazione di querela di falso da parte degli appellati.

2. Con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame della “querela di falso” presentata in udienza.

3. I motivi, da trattarsi congiuntamente involgendo la medesima questione, sono inammissibili e infondati.

3.1. E’, infatti, inammissibile il secondo motivo laddove, attesa la nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, e l’interpretazione della stessa datane da questa Corte a Sezioni Unite (cfr. Cass. n. 8050/2014), la dedotta proposizione di querela di falso non integra il “fatto storico” nell’accezione di cui alla norma invocata.

3.2. E’,invece, infondato il primo motivo laddove, per come emergente dallo stesso ricorso (il quale riporta il contenuto del verbale di udienza), nel corso del processo di appello non venne proposta rituale querela ma solo manifestata l’intenzione di proporla (sulla necessità della presentazione di rituale querela cfr. Cass. n. 8046/2013; id. n. 18139/2009).

4. Con il terzo motivo – rubricato: violazione e falsa applicazione (in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3) della L. n. 890 del 2002 – art. 7) e conseguente nullità della sentenza per “omesso esame” gallo decisivo ai fini dell’esito del giudizio) della cartolina attestante la notifica dell’avviso di liquidazione atto anno 2004 Serie 1T n.002941 (relativamente all’art. 360 c.p.c., n. 5) – si deduce la valutazione errata delle norme indicate laddove la Commissione Regionale aveva ritenuto valida la notificazione a familiare non convivente e l’omesso esame del fatto decisivo (ovvero la non convivenza del familiare che si era ricevuto l’atto) risultante dalla stessa cartolina attestante la notificazione.

4.1. Il motivo non è meritevole di accoglimento. A parte l’inammissibilità del mezzo, per difetto di autosufficienza, non essendo stato riportato il contenuto della “cartolina attestante la notificazione” del plico raccomandato, la giurisprudenza citata a conforto della fondatezza dell’impugnazione attiene all’ipotesi di notificazione a mezzo di Ufficiale giudiziario, il quale si sia avvalso della spedizione a mezzo posta, mentre nella specie, con difetto di autosufficienza, i ricorrenti non specificano attraverso quali modalità sia avvenuta la notificazione dell’atto impositivo, ed, al contrario dal contenuto degli atti, come riportati in ricorso, parrebbe che l’atto sia stato direttamente inviato a mezzo posta. Ed, in detta ipotesi, la giurisprudenza di questa Corte (v. sentenza n. 9111 del 06/06/2012; id. n. 6395 del 19/03/2014; id. n. 15315 del 04/07/2014 ed in termini Cass. n. 16949/2014) è ferma nel ritenere che, in tema di notificazioni a mezzo posta, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere notificato l’avviso di liquidazione o di accertamento senza intermediazione dell’ufficiale giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, in quanto le disposizioni di cui alla L. 20 novembre 1982, n. 890, attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall’Ufficiale giudiziario ex art. 140 c.p.c..

Ne consegue che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull’avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l’atto, pervenuto all’indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnato a quest’ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di prenderne cognizione.

5.La sentenza impugnata appare conforme a tali principi per cui il ricorso va rigettato, senza pronuncia sulle spese per il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimata.

6. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, a atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2016

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