Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19764 del 28/08/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 19764 Anno 2013
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: CIGNA MARIO

SENTENZA

sul ricorso 2499-2007 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

FALL. COOP. L’AVVENIRE SRL IN PERSONA DI MICCICHE’
LUIGI CURATORE, MONTEPASCHI SERIT SPA;
– intimati –

sul ricorso 7604-2007 proposto da:
MICCICHE’ LUIGI in qualità di Curatore Fallimentare

Data pubblicazione: 28/08/2013

della “L’AVVENIRE SOC. COOP. A.R.L.”, elettivamente
domiciliato in ROMA VIA FAMAGOSTA 8, presso lo studio
dell’avvocato PORRETTI MARCO, rappresentato e difeso
dall’avvocto CAPPELLO PIER LUIGI giusta delega a
margine;

contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, MONTEPASCHI SERIT SPA;

intimati

avverso la sentenza n. 65/2005 della COMM.TRIB.REG. di
PALERMO, depositata il 22/11/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 12/06/2013 dal Consigliere Dott. MARIO
CIGNA;
udito per il ricorrente l’Avvocato DETTORI che si
riporta;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PASQUALE FIMIANI che ha concluso per il
rigetto del ricorso principale e l’accoglimento del
ricorso incidentale.

– controricorrente e ricorrente incidentale –

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza depositata il 22-11-2005 la CTR Sicilia rigettava l’appello proposto dall’Agenzia
delle Entrate di Agrigento avverso la sentenza resa dalla CTP di Agrigento, che, in accoglimento
del ricorso proposto in data 3-4-2001 da Miccichè Luigi, quale curatore del Fallimento della
Cooperativa l’Avvenire a r.1., aveva annullato l’impugnata cartella esattoriale.

ed eccepito dall’Ufficio (secondo il quale il provvedimento impugnato era stato notificato il 9-111999), e non risultando invece contestata la notifica avvenuta il 2-2-2001, il ricorso doveva ritenersi
ammissibile; nel merito, affermava che l’atto impugnato non possedeva né gli elementi prescritti
dall’art. 25 dpr 602/73 (necessari per poter individuare il tributo oggetto dell’imposizione) né le
ulteriori indicazioni di cui all’art. 2, comma 4, L. 241/90.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidato ad un
motivo; resisteva con controricorso Miccichè Luigi, nella sua qualità, che proponeva anche ricorso
incidentale; la Montepaschi Se.Ri.T SpA, concessionaria del servizio riscossione tributi per la
provincia di Agrigento, non svolgeva attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico articolato motivo di ricorso l’Agenzia deduceva —ex art. 360 nn. 3 e 5 cpc- violazione e
falsa applicazione degli artt. 10 d.lgs 546/92 e 25 dpr 602/73, nonché omessa e insufficiente
motivazione su punto decisivo della controversia; al riguardo rilevava che l’intera motivazione della
gravata sentenza riguardava esclusivamente la notifica ed il contenuto della cartella, e cioè attività
rientrante nella competenza del concessionario della riscossione Montepaschi Se.Ri.T SpA, che si
era anche costituito in giudizio ed era stato parte dello stesso; ciò nonostante la CTR, nel
dispositivo, anziché estromettere l’Agenzia, aveva pronunciato solo nei confronti di quest’ultima;
sosteneva, inoltre, che erroneamente la CTR aveva ritenuto l’atto impugnato una “cartella di
pagamento”, quando invece lo stesso era “atto di intimazione”, che, come tale, non era impugnabile
e comunque non doveva riportare il contenuto di cui alle su menzionate norme; soggiungeva che
non spettava all’Ufficio contestare la notifica del 2-2-2001 e che, comunque, sia l’Ufficio sia il
Concessionario avevano contestato detta notifica, deducendo l’inammissibilità del ricorso per
intempestività.
Il motivo è infondato.

La CTR, in particolare, rilevava, in primo luogo, che, non essendovi alcuna prova su quanto dedotto

Va, in primo luogo, rigettata l’eccezione (sollevata dal contribuente nel controricorso) di
inammissibilità del motivo ex art. 366 bis cpc per mancata formulazione del quesito di diritto.
Come è noto, invero, il su citato art. 366 bis cpc è stato inserito dall’art. 6 d.lgs 40/2006 e si applica,
stante l’espressa formulazione dell’art. 27, comma 2, d.lgs cit., “ai ricorsi per Cassazione proposti
avverso le sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati dalla data di entrata in vigore del presente
decreto”, e cioè dal 2-3-2006; di conseguenza, il predetto art. 366 bis non è applicabile nel caso di

Nel merito va, innanzitutto, rilevato che nel giudizio di appello, come evidenziato anche dalla
gravata sentenza, hanno partecipato sia l’appellante Agenzia sia la concessionaria Montepaschi
Se.Ri.T SpA, che risulta avere aderito al gravame dell’Agenzia; di conseguenza, va ritenuto che
l’impugnata sentenza sia stata pronunziata anche nei confronti della Concessionaria, sicchè
l’omessa indicazione di quest’ultima nel dispositivo va considerata mera ed irrilevante omissione
materiale.
In ordine, poi, agli altri profili, il motivo è inammissibile in quanto non autosufficiente; lo stesso,
invero, non riportando -neanche sinteticamente- il contenuto dell’atto impugnato e non precisando
né quando nè come è stata contestata la notifica del 2-2-2001, non consente a questa Corte il
compiuto esame della doglianza.
In conclusione, pertanto, il ricorso principale proposto dall’Agenzia va rigettato.
Con l’unico motivo di ricorso incidentale il contribuente, deducendo -ex art. 360 n. 3 cpc- la
violazione dell’art. 91 cpc, si doleva che la CTR, in contrasto con quanto previsto da detta
disposizione, avesse dichiarato compensato le spese di lite nonostante la soccombenza totale
dell’Agenzia.
Il motivo è infondato.
Come già affermato da questa Corte, invero, “in tema di compensazione delle spese processuali ex
art. 92 cod. proc. civ., (nel testo applicabile “ratione temporis”, anteriore a quello introdotto dalla
legge 28 dicembre 2005, n. 263), poiché il sindacato della S.C. è limitato ad accertare che non
risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte
vittoriosa, esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la
valutazione dell’opportunità di compensare, in tutto o in parte, le spese di lite, e ciò sia nell’ipotesi
di soccombenza reciproca, sia nell’ipotesi di concorso di altre giuste ragioni, che il giudice di

specie, ove l’impugnata sentenza è stata depositata il 22-11-2005.

/SENTE D. REG!STItAZIONE
Al SENSI
N. 131 T,

MAT.

• – N.5

;-`1,) AittaA

non ha obbligo di specificare, senza che la relativa statuizione sia censurabile in cassazione, poiché
il riferimento a “giusti motivi” di compensazione denota che il giudice ha tenuto conto della
fattispecie concreta nel suo complesso, quale evincibile dalle statuizioni relative ai punti della
controversia” (Cass. 20457/2011) .
Nel caso di specie la CTR ha ritenuto sussistano motivi per compensare, facendo ricorso al dettato
dell’art. 92 cpc (sia pure non espressamente richiamato) e tenendo implicitamente conto, al

esposto principio, sfugge al sindacato di questa Corte, sicchè il motivo, come detto, va rigettato.
In considerazione del rigetto di entrambi i ricorsi, si ritiene sussistano giusti motivi per compensare
tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte rigetta entrambi i ricorsi e dichiara compensate tra le parti le spese del presente giudizio d
legittimità.
Così deci • in Roma il 12-6-2013 nella Camera di Consiglio della sez. tributaria.
Il C si er est
Dott. ano Cign

i

Il Presidente
dott. Aureli Cappabianca

riguardo, della fattispecie concreta nel suo complesso; siffatta valutazione, alla stregua del su

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