Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19764 del 27/09/2011

Cassazione civile sez. VI, 27/09/2011, (ud. 26/05/2011, dep. 27/09/2011), n.19764

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 6111/2010 proposto da:

B.F., + ALTRI OMESSI

tutti elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA DEL POPOLO 18, presso

lo studio dell’avvocato FRISANI Pietro L., che li rappresenta e

difende, giuste procure speciali in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 635/09 della CORTE D’APPELLO di TORINO del

25.11.09, depositato il 09/12/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PIERFELICE

PRATIS.

Fatto

OSSERVA

B.F. e gli altri odierni ricorrenti impugnano con ricorso per cassazione affidato a 2 motivi il decreto della Corte d’appello di Torino 635/2009 che, in parziale accoglimento della loro domanda di equa riparazione formulata in relazione a giudizio introdotto innanzi al TAR Piemonte con ricorso del 19.4.94 ed ancora pendente, ha rilevato che l’interesse in gioco è stato soddisfatto del tutto in via sostanziale, con la sospensione del provvedimento impugnato ottenuta in soli due mesi, e difetta perciò in relazione ad esso il danno non patrimoniale, residuante invece in relazione alla sola pronuncia sul governo delle spese di quel giudizio, ed ha liquidato l’equo indennizzo sulla base annua di Euro 41,00 per ciascuna annualità per ognuno dei ricorrenti.

Il Ministero dell’Economia intimato ha resistito con controricorso.

Il Consigliere rei. ha depositato proposta di definizione osservando che:

“Entrambi i motivi, l’uno in relazione alla violazione della L. n. 89 del 2001 e dell’art. 6 par. 1 della Convenzione EDU l’altro in chiave motivazionale, prospettano errore della Corte di merito per avere riferito il danno non patrimoniale al solo stress derivante dall’attesa della pronuncia sulle spese, ed aver quindi determinato l’equo indennizzo in misura irrisoria, contraria ai criteri CEDU. Il ricorso può essere parzialmente fondato.

In ordine alla prima censura, la Corte territoriale non ha reso affermazioni contrastanti con il principio consolidato, secondo il quale la durata non ragionevole del giudizio ordinariamente fa sorgere il diritto all’indennizzo ma, più semplicemente, ha precisato che l’esistenza del danno non patrimoniale può essere esclusa in presenza delle circostanze evidenziate che depongano in tal senso, precisazione in linea con la giurisprudenza di questa Corte, e si è limitata a rilevare che la circostanza incide sull’apprezzamento dell’entità, del pregiudizio per la sola questione non trattata in sede cautelare. L’immediatezza dell’accoglimento della domanda incidentale di sospensione, che nel processo amministrativo ha particolare ampiezza, ha permesso di assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso, anche in considerazione delle apprezzate circostanze concrete. Non vi sarebbe stato perciò nocumento dal protrarsi del processo. Si tratta di valutazione di merito adeguatamente motivata ed insindacabile quindi in questa sede, che non contrasta con i principi costantemente richiamati da questa Corte, ed in particolare con quello per il quale il danno non patrimoniale, pur essendo fisiologicamente riconducibile all’eccesso di durata, non può essere automaticamente riconosciuto quando esistano circostanza particolari che lo facciano escludere (C. 04/1338), come ravvisato nel caso in esame.

Il ricorso merita invece accoglimento in ordine alla liquidazione dell’equa riparazione attribuita in relazione al prosieguo del processo presupposto, perchè effettivamente si discosta, senza fornirne adeguata motivazione, dai criteri ritenuti congrui in sede europea ed applicati nella giurisprudenza interna”.

Il collegio ritiene di condividere la riferita proposta e per l’effetto, disposto l’accoglimento del secondo motivo del ricorso, cassa il decreto impugnato. Pronunciando nel merito ex art. 384 c.p.c., attesa l’esauriente istruzione probatoria, condanna l’Amministrazione intimata al pagamento in favore di ciascuno dei ricorrenti dell’indennizzo in Euro 7.550,00 oltre interessi dalla data della domanda di equa riparazione, nonchè al pagamento delle spese giudiziali di entrambe le fasi, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso; cassa il decreto della Corte d’appello di Torino e decidendo nel merito condanna l’Amministrazione intimata al pagamento in favore di ciascuno dei ricorrenti della somma di Euro 7.550,00 oltre interessi dalla data della domanda di equa riparazione al saldo ed al pagamento delle spese giudiziali che liquida in relazione alla fase del merito in Euro 1.350,00 per onorario, Euro 2.500,00 per diritti ed Euro 200,00 per spese, ed in Euro 3.800,00 per il giudizio di legittimità oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge per entrambe le liquidazioni.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2011

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