Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19764 del 22/09/2020

Cassazione civile sez. trib., 22/09/2020, (ud. 02/10/2019, dep. 22/09/2020), n.19764

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. MUCCI Roberto – Consigliere –

Dott. D’AURIA Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 20940/2017 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

G.A., elettivamente domiciliata in Roma, c.so Vittorio

Emanuele II n. 18, presso lo studio Gian Marco Grez, rappresentata e

difesa che la rappresenta e difende, unitamente all’avv. Francesco

D’Addario, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Toscana n. 1447/07/17, depositata il 12 giugno 2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 ottobre

2019 dal Consigliere Giacomo Maria Nonno.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. con la sentenza n. 1447/07/17 del 12/06/2017, la Commissione tributaria regionale della Toscana (di seguito CTR) respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 1049/02/14 della Commissione tributaria provinciale di Firenze (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso proposto da G.A. avverso il diniego di un rimborso IVA relativo all’anno d’imposta 2004;

1.1. come si evince dalla sentenza della CTR, il rimborso era stato richiesto dalla contribuente con istanza inoltrata nell’anno 2009, ma lo stesso era stato posto a conoscenza dell’Amministrazione finanziaria fin dalla predisposizione del modello Unico 2005, anche se non era stato compilato il quadro VR;

1.2. l’appello dell’Agenzia delle entrate veniva rigettato dalla CTR in ragione del fatto che, avendo la contribuente indicato il credito nella dichiarazione annuale, la mancata compilazione del quadro VR non ostava alla tempestività dell’istanza, che doveva avvenire nel termine di prescrizione decennale;

2. l’Agenzia delle entrate impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo;

3. G.A. resisteva con controricorso e depositava memoria ex art. 380 bis 1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, nonchè del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 30 e 38 bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, evidenziando che: a) la contribuente ha indicato nella dichiarazione annuale, quadro RX4, un credito IVA di cui ha chiesto la compensazione e/o la detrazione ma non anche il rimborso; b) conseguentemente trova applicazione il termine di decadenza biennale di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, in ipotesi pacificamente maturato;

2. vanno prima di tutto esaminate le questioni di inammissibilità del motivo proposte dalla difesa della contribuente;

2.1. si evidenzia, in proposito, che il motivo di appello originario dell’Agenzia delle entrate rispetto alla sentenza di primo grado concerne esclusivamente l’illegittimità della richiesta di rimborso per mancata compilazione del modello VR e conseguente maturazione del termine di decadenza biennale ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 21, in quanto, secondo la prospettazione della difesa erariale, “l’esposizione del credito a rimborso in dichiarazione non rappresenta una valida istanza di rimborso nè può ritenersi esercitato il relativo diritto, dato che l’omessa presentazione del modello VR ha impedito il perfezionamento del modello legale di rimborso”;

2.1.1. solo con la memoria illustrativa in appello l’Agenzia delle entrate avrebbe posto per la prima volta la questione della inidoneità dell’esposizione del credito nella dichiarazione IVA a fondare la richiesta di rimborso, questione poi ripresa con il motivo di impugnazione proposto nel presente giudizio, che involgerebbe, pertanto, una questione nuova (primi due rilievi) e, comunque, di fatto (terzo rilievo);

2.2. i rilievi di inammissibilità sono infondati;

2.3. secondo la giurisprudenza di questa Corte, “il contribuente che impugni il rigetto dell’istanza di rimborso di un tributo riveste la qualità di attore in senso sostanziale, con la duplice conseguenza che grava su di lui l’onere di allegare e provare i fatti a cui la legge ricollega il trattamento impositivo rivendicato nella domanda e che le argomentazioni con cui l’Ufficio nega la sussistenza di detti fatti, o la qualificazione ad essi attribuita dal contribuente, costituiscono mere difese, come tali non soggette ad alcuna preclusione processuale, salva la formazione del giudicato interno” (Cass. n. 15026 del 02/07/2014; Cass. n. 29613 del 29/12/2011; si vedano, altresì, Cass. n. 28333 del 05/11/2019; Cass. n. 17239 del 27/06/2019), sicchè possono essere dedotte per la prima volta anche in appello dall’Amministrazione finanziaria (Cass. n. 1906 del 28/01/2020; Cass. n. 12651 del 23/05/2018; Cass. n. 31224 del 29/12/2017; Cass. n. 22105 del 22/09/2017; Cass. n. 23587 del 21/11/2016);

2.4. nel caso di specie, l’eccezione concernente l’esistenza del diritto al rimborso, per inidoneità della esposizione del credito nella dichiarazione annuale IVA, costituisce chiaramente una eccezione in senso lato, ricavabile dalla stessa documentazione depositata in giudizio (cfr. Cass. S.U. n. 10531 del 07/05/2013), sicchè la stessa è rilevabile d’ufficio e ben può essere oggetto del motivo di ricorso per cassazione proposto, pur se esposta per la prima volta con memoria in appello;

2.5. nè può dirsi che la censura concerna una quaestio facti, non deducibile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

2.5.1. in realtà la CTR ha accertato, in punto di fatto, che: a) la contribuente non ha compilato il quadro VR; b) la mancata compilazione è dovuta al fatto che il credito sarebbe dovuto venire meno per compensazione; c) la richiesta di rimborso è stata in ogni caso dedotta con il modello Unico;

2.5.2. dalla deduzione della richiesta nel modello Unico la CTR fa, conseguentemente, derivare l’effetto giuridico per il quale si applica alla fattispecie l’ordinario termine di prescrizione decennale e non anche quello di decadenza previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21;

2.5.3. ciò premesso, la contestazione dell’Ufficio non concerne l’accertamento di fatto contenuto nella sentenza impugnata, ma le conseguenze giuridiche dell’indicazione del credito nella dichiarazione annuale, indipendentemente dalla compilazione del modello VR e, come tale, solleva una questione di diritto e non di fatto;

3. il motivo è, altresì, fondato;

3.1. secondo il consolidato orientamento di questa Corte, “in tema d’IVA, ai fini del rimborso dell’eccedenza d’imposta, è sufficiente la manifestazione di volontà mediante la compilazione nella dichiarazione annuale del quadro “RX4”, anche se non accompagnata dalla presentazione del modello “VR”, che costituisce, ai sensi del d.P.R. n. 633 del 1972, art. 38 bis, comma 1, solo un presupposto per l’esigibilità del credito; ne consegue che, una volta esercitato tempestivamente in dichiarazione il diritto al rimborso con la compilazione del predetto quadro “RX4”, la presentazione del modello “VR” non può considerarsi assoggettata al termine biennale di decadenza previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, ma solo a quello ordinario di prescrizione decennale di cui all’art. 2946 c.c.” (Cass. n. 20255 del 09/10/2015; conf., ex multis, Cass. n. 19115 del 28/09/2016; Cass. n. 27828 del 31/10/2018);

3.2. peraltro, il quadro RX4 contiene due possibili destinazioni del credito IVA: la compensazione/detrazione ovvero il rimborso, sicchè la volontà del contribuente di esercitare il diritto al rimborso, con conseguente prescrizione decennale del credito, deve essere chiaramente manifestata nella dichiarazione annuale, con la compilazione del quadro RX4 nella parte relativa al rimborso;

3.3. invero, “la domanda di rimborso del credito IVA deve essere tenuta distinta da quella di compensazione dell’imposta con altro debito fiscale, sicchè, laddove l’istanza del contribuente sia formulata in termini di compensazione, e non denoti l’inequivocabile volontà di ottenere il rimborso del credito (mediante l’indicazione del credito nel quadro “RX4″ nella dichiarazione annuale), non si applica il termine ordinario decennale di prescrizione, bensì quello di decadenza biennale previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2” (Cass. n. 30168 del 22/11/2018);

3.4. nel caso di specie, l’Agenzia delle entrate ha dimostrato, con l’allegazione della dichiarazione dei redditi annuale della contribuente, che il credito IVA esposto è stato indicato come utilizzabile per la compensazione e/o la detrazione e non per il rimborso, come del resto evincibile anche dalla sentenza impugnata (“la mancata richiesta di rimborso con apposito riempimento del quadro VR fu dovuta alla ragione, assorbente e di carattere sostanziale, che lo stesso” – vale a dire il credito IVA – “sarebbe dovuto venir meno per compensazione”: seconda pagina, dalla quartultima alla penultima riga);

3.5. ne consegue che, diversamente da quanto ritenuto dalla CTR, trova applicazione non già l’ordinario termine di prescrizione decennale, così come evidenziato dall’Agenzia delle entrate, ma il termine di decadenza biennale previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, pacificamente decorso alla data della presentazione dell’istanza di rimborso;

4. in conclusione, il ricorso va accolto; la sentenza impugnata va cassata e, non essendovi ulteriori questioni di fatto da esaminare, la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto dell’originario ricorso della contribuente;

4.1. la peculiarità e relativa novità della questione giuridica affrontata giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese dell’intero giudizio, ivi comprese quelle relative ai gradi di merito.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso della controricorrente; dichiara compensate tra le parti le spese dell’intero giudizio;

si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto dal consigliere più anziano, Paolo Catallozzi, per impedimento del Presidente del Collegio e del Consigliere anziano, ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2020, art. 1, comma 1.

Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2020

 

 

 

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