Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19764 del 03/10/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 03/10/2016, (ud. 16/06/2016, dep. 03/10/2016), n.19764

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Sergio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13757 – 2015 proposto da:

T.A., TIDONA PREFABBRICATI SRL, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, Via

PIEMONTE 32, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE SPADA,

rappresentati e difesi dall’avvocato SEBASTIANO SALLEMI giusta

mandato in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE RAGUSA, in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via Dei

Portoghesi n. 12 presso L’AVVOCATURA GENERALE. DELLO STATO, che la

rappresenta e difende;

– controricorrenti –

contro

RISCOSSIONE SICILIA SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3649/18/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE SEZIONE DISTACCATA di CATANIA del 23/10/2014, depositata

il 28/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CRUCITTI ROBERTA.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Tidona Prefabbricati s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, e T.A. propongono ricorso, affidato ad unico motivo, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che resiste con controricorso) e di Riscossione Sicilia s.p.a. (che non resiste) avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con la quale la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia – sezione distaccata di Catania, ne aveva dichiarato inammissibile, perchè tardivo, l’appello proposto avverso la decisione di primo grado sfavorevole.

Il Giudice di appello riteneva, inoltre, inapplicabile alla controversia l’art. 153 c.p.c., comma 2.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c. e di fissazione dell’adunanza della Corte in camera di consiglio, ritualmente comunicate, i ricorrenti hanno depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con l’unico motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dì una norma di diritto (art. 153 c.p.c., comma 2) laddove la C.T.R. aveva ritenuto inapplicabile detta norma al procedimento tributario, e non aveva ritenuto a ciò sufficiente la circostanza che il dispositivo della sentenza di primo grado fosse stato comunicato dalla Segreteria, ben oltre il termine previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 37.

La censura non è meritevole di accoglimento non attingendo in alcun modo l’argomentazione svolta dal Giudice di appello, costituente autonoma ratio decidendi idonea a fondare la decisione, per cui la rimessione in termini era stata invocata “implausibilmente, poichè del deposito della sentenza la Segreteria della C.T.P. di Ragusa aveva dato comunicazione il 10 aprile 2013 e quindi in tempo utile per l’impugnazione”.

Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna dei ricorrenti, in solido, alla refusione in favore della parte costituita delle spese processuali liquidate come in dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 quater, si da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna i ricorrenti, in solido, alla refusione in favore dell’Agenzia delle Entrate delle spese processuali liquidate in complessivi Euro 2.050,00 oltre eventuali spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 16 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA