Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19763 del 28/08/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 19763 Anno 2013
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso 19767-2012 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

SICILIANA SERVIZI SRL (SO.SI.SE .) in persona del suo
Amministratore e legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA SAN TOMMASO
D’AQUINO 116, presso lo studio dell’avvocato DIERNA
ANTONINO, rappresentato e difeso dall’avvocato

Data pubblicazione: 28/08/2013

VACCARO GIUSEPPE giusta delega a margine;

controricorrente

avverso la sentenza n. 254/2010 della
COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di SIRACUSA, depositata il
15/07/2011;

udienza del 04/06/2013 dal Consigliere Dott. ROBERTO
GIOVANNI CONTI;
udito per il ricorrente l’Avvocato LA GRECA che ha
chiesto raccoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato VACCARO che
ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La società I.G.M. s.r.l. proponeva ricorso innanzi alla CPT di Siracusa avverso la cartella di
pagamento, notificata il 17 aprile 2007, con la quale l’Agente della riscossione le aveva chiesto il
pagamento di imposte IVA, addizionale comunale, ritenute alla fonte, imposta sostitutiva su TFR,
IRAP, IRPEG per l’anno 2002.
2. Il giudice adito accoglieva il ricorso. L’Agenzia delle Entrate proponeva appello innanzi alla

dichiarava inesistente la notifica dell’atto di appello e conseguentemente l’inammissibilità
dell’impugnazione.
2.1 Osservava la CTR, in punto di fatto, che l’Agenzia aveva notificato l’atto di appello in data
5.6.2009 presso il domicilio del difensore della società appellata Dott.Alberto Giardina in Via
Filosto 198 Siracusa, senza tenere conto dell’avvenuto trasferimento del predetto, fin dal 20.2.2009,
in Siracusa Corso Matteotti n,37 come dallo stesso comunicato all’Agenzia delle Entrate ed
all’Ordine dei dottori commercialisti.
2.2 Evidenziava che il difensore domiciliatario non aveva alcun onere di comunicare il cambio di
residenza, riferendosi l’onere di comunicazione indicato nell’art.17 commi e 2 d.plgs.n.546/1992
solo ai casi in cui la parte ha effettuato o variato l’elezione di domicilio ovvero mutato la residenza
o la sede e non il diverso caso di variazione dell’indirizzo del domiciliatario. Da ciò conseguiva
l’inesistenza della notifica dell’atto di appello e l’inammissibilità dell’impugnazione. Aggiungeva
che alla luce dell’art.330 comma 3 c.p.c. l’atto di appello andava notificato personalmente alla
società appellata, ragion per cui la sentenza doveva ritenersi passata in giudicato dopo il decorso del
termine lungo.
3. La CTR rigettava infine l’appello incidentale.
4. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione, affidato a due motivi, al quale ha
resistito la società contribuente con controricorso e memoria.
Motivi della decisione

5. Con il primo motivo l’Agenzia lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art.17
d.lgs.n.546/1992, in relazione all’art.360 comma 1 n.3 c.p.c. Evidenzia che la CTR aveva omesso
di considerare la specificità del processo tributario che, in deroga alla disciplina del processo civile,
aveva affidato al destinatario, onerato della comunicazione di eventuali variazioni di domicilio,
l’individuazione del luogo presso il quale l’ufficio doveva effettuare le comunicazioni e notifiche.
Così facendo, il legislatore aveva dato prevalenza alla localizzazione virtuale piuttosto che a quella
reale, come aveva confermato la giurisprudenza di questa Corte, non attagliandosi alla fattispecie i
precedenti evocati dalla CTR.

CTR della Sicilia, sez.staccata di Siracusa, che, con sentenza depositata il 15 luglio 2011,

6. Con il secondo motivo l’Agenzia lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art.17
d.lgs.n.54611992, in relazione all’art.60 comma 1 n.3 c.p.c.
6.1 Evidenzia che la CTR, ritenendo applicabile al caso di specie l’art.330 c.p.c., aveva omesso di
considerare il principio di ultrattività espresso dal legislatore in materia tributaria con il ricordato
art.17, in forza del quale, in deroga alle regole processualcivilistiche, l’elezione del domicilio
spiegava effetto per tutti i gradi del giudizio.
7. La società contribuente, nel controricorso ed in memoria, ha dedotto l’infondatezza di entrambe

8.Ciò posto il primo motivo di ricorso è fondato.
8.1 In punto di fatto è pacifico che la notifica dell’appello sia stata fatta nel domicilio eletto presso il
difensore all’indirizzo del suo vecchio studio a mani di tale “Tetini Santo incaricato dallo stesso per
il ritiro dell’atto”.
8.1 Orbene, questa Corte, ha di recentemente avuto modo di ribadire, confermando un orientamento
già espresso in passato, che in tema di notificazione dell’atto di appello avverso la decisione della
commissione tributaria provinciale effettuata al difensore al domicilio inizialmente indicato per il
giudizio, mediante consegna a persona dichiaratasi abilitata a riceverlo quale collaboratore, a nulla
rileva che il difensore destinatario abbia nel frattempo comunicato la variazione dello studio,
attestando la relata di notifica la conservazione di una relazione tale da autorizzare la presunzione
che il difensore medesimo sia stato informato del contenuto dell’atto notificato; il rilevato vizio non
attiene, invero, ad un profilo di insussistenza, bensì solo di nullità della notificazione…”-cfr.Cass n.
2907/2013-.
8.3 In tale occasione si è infatti chiarito che non può dirsi improduttiva di effetti la notificazione
effettuata al difensore al domicilio inizialmente indicato per il giudizio, mediante consegna a
persona dichiaratasi abilitata a riceverlo quale collaboratore, a nulla rilevando che il difensore
destinatario abbia nel frattempo comunicato la variazione dello studio, attestando la relata di
notifica la conservazione di una relazione, tale da autorizzare la presunzione che il difensore
medesimo sia stato informato del contenuto dell’atto notificato.
8.4 Ha dunque errato la CTR nel ritenere l’inesistenza della notifica e, conseguentemente, nel non
considerare che la costituzione in appello della società contribuente era tale da sanare il vizio
notificatorio.
8.5 La sentenza impugnata va, pertanto, cassata con rinvio ad altra sezione della CTR della Siciliasez.Siracusa- , rimanendo assorbiti gli ulteriori motivi esposti dall’Agenzia
P.Q.M.
La Corte

le censure.

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Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo
Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR della Sicilia- sez.Siracusa- , che
pure provvederà alla liquidazione delkspese processuali.

Così deciso il 4 giugno 2013 nella camera di ocnsiglio della V sezione civile in Roma.

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