Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19763 del 27/09/2011

Cassazione civile sez. VI, 27/09/2011, (ud. 26/05/2011, dep. 27/09/2011), n.19763

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 6093/2010 proposto da:

M.A. (OMISSIS), + ALTRI OMESSI

elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA DEL POPOLO 18, presso lo

studio dell’avvocato FRISANI L. Pietro, che li rappresenta e difende,

giuste procure speciali in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (OMISSIS), in persona del

Ministro in carica, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 579/09 Rep. della CORTE D’APPELLO di FIRENZE

del 20/11/09, depositata il 10/12/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA;

è presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS.

Fatto

OSSERVA

B.C. ed altri impugnano con ricorso per cassazione affidato ad unico motivo il decreto della Corte d’appello di Firenze n. 1775/2009 che, in parziale accoglimento della loro domanda di equa riparazione formulata in relazione a processo introdotto innanzi al TAR del Lazio con ricorso del 1 giugno 1995 e definito con sentenza del 16 giugno 2008, apprezzato in 10 anni il segmento eccedente la ragionevole durata indicata in 3 anni, ha liquidato il danno non patrimoniale in Euro 4.450,00 per ciascuno degli istanti in ragione del fatto che il processo presupposto rappresentava causa seriale manifestamente infondata ab origine, solitamente promossa da organizzazione sindacale senza costi o con costi minimi, con minimo rischio in caso di soccombenza quanto alle spese.

Il Ministero dell’Economia intimato ha spiegato difesa con controricorso.

Il Consigliere rei. ha depositato proposta di definizione osservando che:

“Richiamando l’obbligo del giudice nazionale di uniformarsi alla giurisprudenza CEDU vincolante in sede nazionale, il ricorrente censura la determinazione dell’equo indennizzo, inadeguata rispetto al parametro europeo di liquidazione più favorevole, nonchè ai criteri stabiliti nel diritto vivente in Euro 750,00 per ogni anno di ritardo.

Il motivo è manifestamente fondato siccome le considerazioni svolte dalla Corte territoriale possono incidere in senso riduttivo sulla determinazione del danno non patrimoniale, purchè non vengano violati almeno i minimi dello standard di regola applicato, che nel caso di specie risultano disapplicati in senso non ragionevole, nè giustificabile in ragione delle circostanze illustrate”.

Il collegio ritiene di condividere la riferita proposta e per l’effetto, disposto l’accoglimento del secondo motivo del ricorso, cassa il decreto impugnato. Pronunciando nel merito ex art. 384 c.p.c., attesa l’esauriente istruzione probatoria, condanna l’Amministrazione intimata al pagamento in favore di ciascuno dei ricorrenti dell’indennizzo per equa riparazione in Euro 5.000,00 oltre interessi dalla data della domanda di equa riparazione, nonchè al pagamento delle spese giudiziali di entrambe le fasi, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso; cassa il decreto della Corte d’appello di Torino e decidendo nel merito condanna l’Amministrazione intimata al pagamento in favore di ciascun ricorrente della somma di Euro 5.000,00 oltre interessi dalla data della domanda di equa riparazione al saldo ed al pagamento delle spese giudiziali che liquida in relazione alla fase del merito in Euro 1.350,00 per onorario, Euro 2.500,00 per diritti ed Euro 200,00 per spese, ed in Euro 3.800,00 per il giudizio di legittimità oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge per entrambe le liquidazioni.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2011

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