Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19763 del 09/08/2017

Cassazione civile, sez. I, 09/08/2017, (ud. 21/06/2017, dep.09/08/2017),  n. 19763

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – rel. Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

Banca delle Marche spa, domiciliata in Roma, via Maria Cristina 8,

presso l’avv. Goffredo Gobbi, che la rappresenta e difende, come da

mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS) snc, e dei soci illimitatamente responsabili;

– intimato –

avverso il decreto n. 2209/2012 del Tribunale di Macerata, depositato

il 14 settembre 2012;

Lette le requisitorie del Procuratore generale, che ha concluso per

l’accoglimento del ricorso;

Udita la relazione del consigliere dott. Aniello Nappi.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Banca delle Marche spa impugna per cassazione il decreto del Tribunale di Macerata che ha negato il privilegio ipotecario per il credito di circa 42 mila Euro pur ammesso al passivo del fallimento dei soci illimitatamente responsabili della fallita (OMISSIS) snc.

Per quanto è dato comprendere, i giudici del merito hanno ritenuto che l’ipoteca non sia opponibile al fallimento, perchè iscritta a garanzia di un mutuo in realtà inesistente in quanto la somma mutuata non risultava consegnata ma già nella disponibilità dei mutuatari e comunque costituita successivamente in cauzione a favore della mutuante.

La ricorrente propone quattro motivi d’impugnazione, mentre non ha spiegato difese il fallimento intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente censura la decisione impugnata per totale mancanza di inquadramento giuridico della questione, risolta esclusivamente in ragione della supposta inesistenza del contratto di mutuo dedotto in giudizio.

Con il secondo motivo la ricorrente lamenta che i giudici del merito abbiano omesso di pronunciarsi sulla subordinata ipotesi di qualificazione del contratto intercorso tra le parti come contratto di finanziamento anzichè di mutuo.

Con il terzo motivo la ricorrente deduce che dal contratto di mutuo risulta la contestuale consegna della somma mutuata, versata su conto alla parte mutuataria; e solo successivamente lascata su un deposito cauzionale intestato alla stessa parte.

Con il quarto motivo la ricorrente deduce che i giudici del merito non hanno considerato come i mutuatari abbiano ricevuto comunque la disponibilità giuridica della somma mutuata.

2. Il ricorso è fondato.

Dalla motivazione della sentenza impugnata non è dato comprendere quale sia l’effettiva ragione della decisione, perchè per un verso parrebbe che l’ipoteca sia stata iscritta per un credito già esistente, sicchè non vi sarebbe stata la necessaria traditio; per altro verso che la somma mutuata sia rimasta in realtà nella disponibilità della banca mutuante in ragione del suo successivo deposito cauzionale in suo favore.

Sennonchè, secondo la giurisprudenza di questa corte, la contestualità tra costituzione del debito e della connessa garanzia va intesa in senso funzionale più che cronologico (Cass., sez. 1, 6 dicembre 2006, n. 26154, m. 593435). Sicchè i giudici del merito avrebbero dovuto accertare quale fosse il rapporto tra costituzione della garanzia e nascita del debito garantito, atteso che “la consegna idonea a perfezionare il contratto reale di mutuo non va intesa nei soli termini di materiale e fisica “traditio” del danaro” ma anche di disponibilità giuridica da parte del mutuatario (Cass., sez. 3, 27/08/2015, n. 17194).

Quanto agli effetti del sopravvenuto deposito cauzionale, i giudici del merito avrebbero dovuto accertare da un canto se ne conseguisse effettivamente la disponibilità da parte del depositario (Cass., sez. 1, 20 aprile 2001, n. 5843, m. 546110, Cass., sez. 3, 23 agosto 2011, n. 17512, m. 619565), per altro verso quale rapporto vi fu tra stipulazione del mutuo e deposito cauzionale.

PQM

 

Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia anche per le spese al Tribunale di Macerata in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 21 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2017

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