Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19763 del 03/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 03/10/2016, (ud. 16/06/2016, dep. 03/10/2016), n.19763

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Sergio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12822-2015 proposto da:

P.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA EMILIO DE’

CAVALIERI 11, presso lo studio dell’avvocato ANTON GIULIO LANA,

rappresentato e difeso dall’avvocato PASQUALE TARRICONE, per procura

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

PRESSO L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n 10051/15/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 20/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA CRUCITTI

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Nella controversia concernente l’impugnazione di avviso di accertamento relativo ad IRPEF, IVA ed IRAP dell’anno (OMISSIS), P.C. ricorre nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che resiste con controricorso) avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Campania, rigettandone l’appello, ha confermato la decisione di primo grado, ribadendo il rigetto dell’eccezione di decadenza dal potere impositivo e, nel merito, la legittimità dell’accertamento a fronte dell’accertata antieconomicità dell’attività esercitata.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c. e di fissazione dell’adunanza della Corte in camera di consiglio, ritualmente comunicate, il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 156 e 160 c.p.c. e del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 43 e 60, laddove la Commissione regionale, sul presupposto che la consegna al messo notificatore dell’atto da notificare avvenne, a cura dell’Ufficio, al più tardi, in data 21.12.2011 e che il predetto messo procedeva all’inoltro per la notifica in pari data, aveva ritenuto infondata l’eccezione di decadenza dovendosi avere riguardo, ai fini della maturazione del relativo termine, non già alla data di ricevimento dell’atto da parte dell’appellante, ma alla data di inoltro della raccomandata. Secondo la prospettazione difensiva, nella specie, essendo la notificazione nulla, il momento a cui occorreva fare riferimento era quello relativo alla proposizione del ricorso, epoca in cui la decadenza era già maturata.

2. La censura è infondata. La sentenza impugnata si muove, infatti, lungo il solco interpretativo tracciato da questa Corte (di recente Cass. n. 22320 del 21/10/2014; id n. 13432 del 2012) la quale ha ritenuto che, in tema di avviso di accertamento notificato a mezzo posta, ai fini della verifica del rispetto del termine di decadenza che grava sull’Amministrazione finanziaria, occorre avere riguardo alla data di spedizione dell’atto e non a quella della ricezione dello stesso da parte del contribuente, atteso che il principio della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il notificato si applica in tutti i casi in cui debba valutarsi l’osservanza di un termine da parte del notificante e, quindi, anche con riferimento agli atti d’imposizione tributaria.

Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente, soccombente, alle spese del giudizio, liquidate come in dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente alla refusione in favore dell’Agenzia delle Entrate delle spese processuali, che liquida in complessivi Euro 1.170,00.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 16 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2016

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