Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19762 del 28/08/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 19762 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: CHINDEMI DOMENICO

SENTENZA

sul ricorso 4755-2008 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legís;
– ricorrente contro

2013
1870

CARDONI

SERGIO,

RAOLI

MILENA,

elettivamente

domiciliati in ROMA VIA G. AVEZZANA 51, presso lo
studio dell’avvocato APERIO BELLA LEOPOLDO, che li
rappresenta e difende giusta delega in calce;
– controricorrenti –

Data pubblicazione: 28/08/2013

avverso

la
decisione
n.
10546/2006
della
c—EI.STIQ ,
COMM.TRIB. EGI. di ROMA, depositata il 22/12/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 29/05/2013 dal Consigliere Dott. DOMENICO
CHINDEMI;
udito per il ricorrente l’Avvocato GENTILI che si

udito per il controricorrente l’Avvocato APERTO BELLA
che ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ENNIO ATTILIO SEPE che ha concluso per
raccoglimento del ricorso.

riporta;

R.G. 4755/2008
Fatto
La Commissione tributaria centrale , con sentenza n. 10546/2006, depositata il 22.12.2006 in
riforma della sentenza della Commissione tributaria di II grado di Roma n. 288/11/1987, annullava
l’avviso di accertamento di maggior valore di un immobile emesso nei confronti di Cardoni Sergio
e Milena Raoli , quali acquirenti di un appartamento sito in Roma via T. Salvini 27, rilevando il
difetto di motivazione dell’atto con” formula stereotipa riproducente invero il dettato legislativo e

Proponeva ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidato un unico motivo con cui deduce
violazione e falsa applicazione degli articoli 48 e 49 comma 2, d.p.r. 634/ 1972, nonché dell’articolo
52 d.p.r. 131/ 1986, in relazione all’articolo 360, numero tre, c.p.c. rilevando come l’avviso di
accertamento soddisfi l’obbligo della motivazione avendo l’amministrazione messo i contribuenti in
grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestarne
efficacemente sia l’ an che il quantum debeatur.
Gli intimati si sono costituiti con controricorso. Entrambe le parti presentavano memorie.
Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 30.5.2013, in cui il PG ha concluso come in
epigrafe.
Motivi della decisione
L’articolo 51, comma 3,dpr 131/86) , applicabile ratione temporis, prevede “per gli atti che

hanno per oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari l’ufficio del registro, ai fini
dell’eventuale rettifica, controlla il valore di cui al comma 1 avendo riguardo ai trasferimenti a
qualsiasi titolo e alle divisioni e perizie giudiziarie, anteriori di non oltre tre anni alla data
dell’atto o a quella in cui se ne produce l’effetto traslativo o costitutivo, che abbiano avuto per
oggetto gli stessi immobili o altri di analoghe caratteristiche e condizioni, ovvero al reddito netto
di cui gli immobili sono suscettibili, capitalizzato al tasso mediamente applicato alla detta
data e nella stessa localita’ per gli investimenti immobiliari, nonche’ ad ogni altro elemento di
valutazione, anche sulla base di indicazioni eventualmente fornite dai comuni”
Nella fattispecie in esame peraltro l’Agenzia pur avendo utilizzato una motivazione astratta,
limitandosi a riprodurre il dettato normativo ( ” avendo riguardo ai trasferimenti a qualsiasi titolo,

alle divisioni alle perizie giudiziarie, anteriori non oltre tre anni alla data dell’atto o a quelle di cui
se ne produce l’effetto traslativo o costitutivo che hanno avuto per oggetto gli stessi immobile o
altri di caratteristiche similari”) ha , comunque, posto i contribuenti in grado di conoscere la
pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali, potendo contestarla efficacemente sia con riferimento

1

quindi contenente una valutazione assolutamente astratta”

n.F.NTF
Al SEN`,
N. 131 irLi
MATC;dtk TRiziu

all'”an” che al “quantum”, facendo riferimento la dizione normativa alle fattispecie (trasferimenti,
divisioni, perizie giudiziarie), specificata concretamente dall’Amministrazione nel provvedimento.
Tale motivazione deve, quindi, ritenersi sufficiente al fine di consentire al contribuente di
comprendere le ragioni della pretesa erariale.
Sussiste, peraltro, l’onere dell’Ufficio di provare, nel giudizio di merito, gli elementi giustificativi
del “quantum” accertato e dei presupposti per l’applicazione del criterio prescelto e la facoltà del
contribuente di dimostrare in giudizio l’infondatezza della pretesa, contrapponendo altri elementi
Nel caso in cui l’Ufficio si limiti ad enunciare solamente il criterio adottato, sia pure indicando la
sussistenza di atti comparativi, senza allegarli all’atto amministrativo, in forza del principio della
vicinanza alla prova che trova applicazione, quale principio generale, anche nei confronti della
Amministrazione finanziaria, tale comportamento potrà avere incidenza sulla regolamentazione
delle spese processuali nei confronti della Pubblica Amministrazione che potrebbero legittimante
essere compensate ancorchè l’Ufficio dovesse risultare vittorioso in giudizio,avendo comunque,
costretto il contribuente ad adire il giudice tributario per la mancata allegazione degli atti
compartivi nell’avviso di accertamento.
Nella fattispecie, peraltro, la Commissione tributaria di primo grado, come emerge anche dalla
sentenza impugnata, con valutazione di merito, ha già ridotto il valore accertato a £ 160.000.000,
tenendo conto sia dello stato locativo dell’immobile e del suo stato di conservazione che del fatto
che, in occasione dell’elargizione di un mutuo,l’immobile era stato valutato in detta somma.
Va, conseguentemente accolto il ricorso, cassata senza rinvio l’impugnata sentenza e, non essendo
necessari ulteriori accertamenti di merito, ex art. 384 c.p.c., va confermata la sentenza della
Commissione tributaria provinciale di secondo grado di Roma in data 13.4.1997 n.87110288,
impugnata dal solo contribuente davanti alla Commissione centrale.
La non omogeneità della giurisprudenza costituisce giusto motivo per la ccéttptity~st
IL
dell’ intero giudizio

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Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, con e a la sentenza della
Commissione tributaria wmidariiile di secondo grado di Roma in data 13.4.1997 n.87110288
Dichiara compensate le spese dell’intero giudizio
Così deciso in Roma, il 29.5.2013

sulla base del medesimo criterio o di altri parametri. (cfr Cass. 9187/2011, Cass. 1218/2011)

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