Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19762 del 27/09/2011

Cassazione civile sez. VI, 27/09/2011, (ud. 26/05/2011, dep. 27/09/2011), n.19762

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 6066/2010 proposto da:

SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA GERARDI PIETRO SRL (OMISSIS)

– (già Gerardi Pietro & C. sas) in persona

dell’amministratore,

unico, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE DELLE BELLE ARTI

8, presso lo studio dell’avvocato ABRIGNANI IGMAZIO, rappresentata e

difesa dall’avvocato MESSINA Giovan Battista, giusta procura ai

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CURATELA DEL FALLIMENTO DI G.N.C.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1872/2009 della CORTE D’APPELLO di PALERMO del

30.10.09, depositata il 04/12/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PIERFELICS

PRATIS.

Fatto

OSSERVA

Con sentenza n. 1872 notificata il 29.12.2009, la Corte d’appello di Palermo ha confermato la precedente sentenza del Tribunale di Marsala che aveva accolto la domanda proposta dal curatore del fallimento G.N.C. nei confronti della società Gerardi Pietro s.a.s., disponendo la revoca ai sensi della L. Fall., art. 67, comma 2, di due contratti, di cui uno avente ad oggetto la locazione dell’immobile di proprietà del fallito in (OMISSIS) stipulato in data 2.9.96 per il canone annuo di L. 18.000.000, l’altro, stipulato il 16.9.97 avente ad oggetto l’affitto di beni strumentali ed attrezzature al prezzo annuo di L. 10.000.000.

Ha desunto la prova della scientia decotionis dai plurimi elementi indiziari addotti dalla curatela fallimentare che, esaminati singolarmente e valutati nella loro sintesi, hanno dimostrato che G.P., figlio del fallito, allorchè stipulò i contratti controversi, fosse consapevole dello stato di crisi irreversibile dell’impresa gestita dal padre. Deponevano in tal senso il pagamento anticipato di due annualità dei canoni, la pendenza di procedura esecutiva immobiliare a carico del fallito, la preesistente collaborazione prestata a quest’ultimo dal figlio, il quale, dopo l’apertura del fallimento aveva continuato ad esercitare la medesima attività gestita dall’impresa paterna con la collaborazione degli stessi dipendenti.

La società Gerardi Pitero s.r.l. ricorre per cassazione avverso questa pronuncia con unico motivo.

Il curatore della procedura fallimentare intimata non si è costituito.

Il Consigliere rel. – ha depositato proposta di definizione osservando che:

“Il ricorrente deduce omessa ed insufficiente motivazione in ordine agli elementi presuntivi, trascurati dal primo giudice e specificamente riprodotti nei motivi d’appello, a suo avviso idonei a contrastare la prova presuntiva addotta dal curatore fallimentare, e consistenti nella congruità del canone di locazione pattuito, nella corrispondenza del prezzo del merci al loro valore di mercato, infine nell’acquisto di ulteriori merci da altri fornitori. Lamenta che la Corte d’appello ha sminuito la valenza probatoria di tali dati probatori in modo laconico e con estrema sintesi.

La censura introduce in sostanza la critica nel merito dell’apprezzamento condotto sulle riferite evenienze dal giudice d’appello. Il tessuto argomentativo che sorregge l’impugnata decisione rende conto del vaglio critico condotto sui dati acquisiti, puntualmente esaminati, al cui esito il giudice d’appello ha ritenuto comunque confermato il quadro indiziario già configuratosi. Seppur scarna ed estremamente concisa, come; del resto ammette lo stesso ricorrente, suddetta motivazione risulta comunque sufficiente a ricostruire il percorso critico condotto dal giudicante sul coacervo delle emergenze istruttorie acquisite, coerentemente valutate nel loro complesso. Nel merito tale percorso critico non è sindacabile.

Il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile”.

Il collegio ritiene di condividere la riferita proposta non smentita da argomenti di confutazione.

Ne discende il rigetto del ricorso .omessa la pronuncia sulle spese del presente giudizio stante l’assenza d’attività e difensiva dell’intimato.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA