Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19762 del 22/09/2020

Cassazione civile sez. trib., 22/09/2020, (ud. 10/07/2019, dep. 22/09/2020), n.19762

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – Consigliere –

Dott. BERNAZZANI Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2531-2015 proposto da:

F.P.N., con domicilio eletto in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’Avvocato FABRIZIO MOBILIA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE dello STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

Avverso la sentenza n. 251/2013 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

MESSINA, depositata il 25/10/2013;

udiva la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/07/2019 da Consigliere Dott. BERNAZZANI PAOLO.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

Il contribuente F.P.N. ha proposto ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza della CTR della Sicilia n. 251/27/13, pronunciata il 30.9.2013 e depositata il 25.10.2013, che, decidendo in sede di rinvio disposto con sentenza di questa Corte n. 1527/07 del 24.1.2007, ha dichiarato non spettante la rivalutazione monetaria sulle somme oggetto di rimborso al contribuente a seguito di riliquidazione dell’indennità di fine rapporto e della relativa imposta, condannando lo stesso F. al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità e di quello di rinvio, liquidate in Euro 800,00.

La CTR, in particolare, pur prendendo atto che le parti avevano avanzato richiesta di compensazione delle spese di lite, ha osservato che, in ragione della natura eccezionale della compensazione e dell’assenza di gravi ragioni per accedere a tale richiesta, per quanto concordemente formulata, le spese dovevano essere liquidate in favore dell’Agenzia delle entrate “in osservanza del principio della soccombenza D.Lgs. n. 546 del 1992 ex art. 15”.

Resiste l’Ufficio con controricorso. Il contribuente ha, altresì, depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo di ricorso, il contribuente contesta la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere la CTR condannato l’odierno ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità e di quello di rinvio sebbene lo stesso Ufficio, ritenuto dalla CTR parte vittoriosa, avesse aderito espressamente alla domanda del contribuente di confermare la sentenza della CTR precedentemente impugnata, con la precisazione della non spettanza della rivalutazione monetaria, e di compensare integralmente tra le parti le spese processuali. Pertanto, la CTR, pur avendo dato atto delle concordi conclusioni delle parti, ha disposto la condanna del contribuente alla rifusione delle spese del giudizio in carenza di domanda di parte ed, anzi, in presenza di espressa difforme richiesta di compensazione integrale, così incorrendo nella denunciata nullità.

2. Il motivo è fondato.

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, al quale il Collegio intende dare continuità, il giudice, nel definire un procedimento di carattere contenzioso, ha il potere-dovere, ai sensi degli artt. 91 c.p.c. e ss., di statuire sulle spese, anche senza espressa istanza dell’interessato, salvo che lo stesso abbia manifestato la volontà di rinunciarvi (Sez. 1, n. 12542 del 27/08/2003 Rv. 566295 – 01; Sez. 2, n. 15326 del 12/06/2018 Rv. 649173 – 01).

Nel caso, dunque, in cui lo stesso Ufficio, riconosciuto dalla CTR quale parte vittoriosa – in tal senso non può che intendersi l’espressa affermazione da parte della sentenza impugnata che “in osservanza del principio della soccombenza D.Lgs. n. 546 del 1992 ex art. 15” le spese dovevano essere liquidate in favore dell’A.d.e. -, abbia domandato la compensazione delle spese del giudizio di primo grado, deve ritenersi in contrasto con la disposizione dell’art. 112 c.p.c. la statuizione di condanna della controparte al pagamento delle stesse, posto che, come evidenziato, la condanna alle spese del soccombente, ancorchè pronuncia consequenziale ed accessoria e, quindi, da emettersi dal giudice anche in assenza di espressa istanza dell’interessato, può essere oggetto di rinunzia (cfr., oltre alle già richiamate sentenze n. 12542/2003 e n. 15326/18, Cass. S.U., n. 6242 del 18/11/1988; negli stessi termini, anche Sez. 2, n. 24560 del 31/10/2013 Rv. 628219 – 01, secondo cui “la richiesta di compensazione delle spese processuali, proveniente dalla parte risultata vittoriosa, impone al giudice, ex art. 112 c.p.c., di disporre in sua conformità, altrimenti incorrendo in ultra o extrapetizione”).

La statuizione contenuta nella sentenza impugnata va, dunque, annullata nella parte in cui ha disposto la condanna del contribuente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e di rinvio in favore dell’A.d.e.

3. L’accoglimento del motivo sopra illustrato comporta l’assorbimento del secondo motivo di ricorso, rubricato come violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 15, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, per erronea individuazione della parte soccombente del giudizio complessivamente inteso.

4. Tanto osservato, poichè non; risultano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere senz’altro decisa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, con l’integrale compensazione delle spese dell’intero giudizio di merito, nonchè del precedente giudizio di legittimità. Quanto alle spese del presente giudizio, esse devono essere poste a carico dell’Agenzia soccombente e vanno liquidate in Euro 800,00, oltre 15% per spese generali, Iva e c.p.a.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dispone la compensazione fra le parti delle spese dell’intero giudizio di merito e del precedente giudizio di legittimità.

Condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in Euro 800,00 oltre 15% per spese generali, Iva e c.p.a.

Così deciso in Roma, il 10 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2020

 

 

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