Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19762 del 09/08/2017

Cassazione civile, sez. I, 09/08/2017, (ud. 29/05/2017, dep.09/08/2017),  n. 19762

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI PALMA Salvatore – Presidente –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7027/2015 proposto da:

D.D.A., elettivamente domiciliato in Roma, Via Vittorio

Colonna n. 27, presso lo studio dell’avvocato Federico Annamaria,

rappresentato e difeso dagli avvocati Luperto Cosimo, Sinisi

Stefano, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

V.B., elettivamente domiciliata in Roma, Via del Cancello n.

20, presso lo studio dell’avvocato Pedone Luigi, rappresentata e

difesa dall’avvocato De Giorgi Anna, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 72/2015 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 03/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/05/2017 dal cons. DOGLIOTTI MASSIMO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale

SORRENTINO FEDERICO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato Paola Marra, con delega, che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione, in data 7/2/2014 D.D.A. conveniva in giudizio V.B. davanti alla Corte di Appello di Lecce; per sentir dichiarare l’efficacia nel nostro ordinamento di sentenza del Tribunale Ecclesiastico Beneventano, dichiarativa della nullità del matrimonio contratto tra le parti.

Costituitosi il contraddittorio la V., chiedeva rigettarsi la domanda e in subordine proponeva domanda riconvenzionale di condanna dell’attore al pagamento dell’indennità di cui all’art. 129 bis c.c..

La Corte di Appello di Lecce, con sentenza in data 3 febbraio 2015 rigettava la domanda, richiamando la sentenza di questa Corte a Sezioni Unite n. 16379 del 2014.

Ricorre per Cassazione D.D..

Resiste, con controricorso, la V..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, Il ricorrente lamenta violazione degli artt. 166 e 167 c.p.c., sostenendo l’assenza dell’eccezione di convivenza tra i coniugi per più di un triennio, che non poteva essere proposta/in quanto la costituzione della convenuta era anteriore alla predetta sentenza n. 16379.

Con il secondo, violazione dell’art. 167 c.p.c., sostenendo la tardività dell’eccezione, non svolta nella prima difesa e la conseguente decadenza da essa.

Con il terzo, violazione della L. n. 121 del 1985, art. 8, n. 2, artt. 2697 e 123 c.c. nonchè omesso esame, escludendo che vi fosse stata “convivenza come coniugi” essendo il matrimonio tra le parti un mero simulacro in assenza di qualsiasi progettualità e affettività.

Possono trattarsi insieme i primi due motivi,strettamente collegati.

Come è noto, questa Corte a S.U. (n. 16379 del 2014) ha statuito che la convivenza come coniugi, quale elemento essenziale del matrimonio-rapporto, se protratta per almeno tre anni dalla celebrazione del matrimonio concordatario, è ostativa alla dichiarazione di efficacia in Italia della sentenza di nullità pronunciata dal Tribunale ecclesiastico per vizio genetico del matrimonio-atto. Aggiungeva la predetta sentenza che tale convivenza può essere oggetto di una eccezione in senso stretto, da proporsi,a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, dal coniuge convenuto.

Nella specie, l’eccezione è stata ritualmente proposta dalla convenuta nella comparsa di risposta. E’ appena il caso di precisare che a nulla rileva che tale eccezione sia stata proposta prima della pubblicazione della predetta sentenza n. 16379 del 2014. Prima di essa vi era stato dibattito giurisprudenziale (di segno opposto Cass. 1343 del 2011 e 8926 del 2012) cui evidentemente l’odierna ricorrente ha fatto riferimento.

Quanto al terzo motivo, si tratta, all’evidenza, di valutazioni di fatto insuscettibili di controllo in questa sede. Va peraltro osservato che “la convivenza come coniugi” non presuppone certo un rapporto matrimoniale sempre e comunque privo di screzi e contrasti. Nella specie, il giudice a quo, con ampia e approfondita motivazione, richiama il periodo di convivenza superiore a tre anni, nonchè un consorzio coniugale tranquillo, sereno, e allietato dalla nascita di un figlio.

Vanno dunque rigettati i motivi del ricorso e conseguentemente il ricorso stesso.

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 3.000,00 per onorari ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 29 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA