Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19762 del 03/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 03/10/2016, (ud. 26/05/2016, dep. 03/10/2016), n.19762

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14569-2015 proposto da:

F.D., elettivamente domiciliato in Roma Piazza Cavour presso la

Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’Avvocato STEFANO DI

FOGGIA, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso L AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE CASERTA, MINISTERO

ECONOMIA FINANZE (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 10692/32/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI del 3/10/2014, depositata il 05/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. VELLA PAOLA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue.

1. Con il primo motivo si lamenta “violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, nonchè della L. n. 212 del 2000, art. 6 comma 5”, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), deducendosi la nullità della cartella di pagamento – intestata alla società “Dieffe Sistemi s.a.s.”, di cui il F. era accomandatario, estintasi nel 2008 – per non essere stata preceduta nè dall’attivazione del contraddittorio preventivo, nè dalla comunicazione dell’esito della liquidazione, previsti dalle norme sopra citate, oltre che dall’avviso bonario previsto dal D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 2, comma 2.

2. Con il secondo, la sentenza viene censurata in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), per “mancata analisi del punto dirimente della controversia”, ossia la “inapplicabilità del fenomeno successorio”, per cui nulla sarebbe dovuto nè dalla società estinta, nè dall’ex socio accomandatario.

3. Entrambi i motivi sono palesemente inammissibili: il primo, in quanto attiene ad una questione su cui la C.T.R. non si è pronunciata, non essendo perciò individuabile la decisione affetta dal denunziato error in iudicando; il secondo, perchè non indica il “fatto decisivo per il giudizio” il cui esame sarebbe stato omesso, ma in realtà contesta (infondatamente) in diritto la decisione di ritenere responsabile l’ex socio accomandatario per il fenomeno successorio delineato dalle Sez Unite di questa Corte con le note sentenze nn. 6070, 6071 e 6072 del 2013.

5. All’inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese secondo soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese del presente giudizio di legittimità liquidate in Euro 1.170 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2016

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