Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19761 del 28/08/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 19761 Anno 2013
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: VALITUTTI ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 2917-2009 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

MARCHETTI MARCELLO, elettivamente domiciliato in ROMA
VIA PORTUENSE 104, presso la Sig.ra DE ANGELIS
ANTONIA, rappresentato e difeso dagli avvocati
TORRIANI MARIA ISABELLA, GORI FEDERICO giusta delega a
margine;

Data pubblicazione: 28/08/2013

- controricorrente –

avverso la sentenza n. 117/2007 della COMM.TRIB.REG.
–4 K3 C-og A
diAROMP4 depositata il 03/12/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 21/05/2013 dal Consigliere Dott. ANTONIO

udito per il ricorrente l’Avvocato DE SOCIO che ha
chiesto l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato GORI che ha
chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PASQUALE FIMIANI che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

VALITUTTI;

RITENUTO IN FATTO.
1. Con sentenza n. 117/2/07, depositata il 3.12.07, la
Commissione Tributaria Regionale delle Marche rigettava
l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate – Ufficio
di Pesaro avverso la decisione di primo grado con la quale era stato accolto il ricorso proposto da Marchetti
Marcello nei confronti della cartella di pagamento, emesl’anno di imposta 1997.
2. La CTR – confermando la decisione di prime cure – riteneva, invero, che il credito IVA per l’anno 1996, in
quanto riportato nella dichiarazione dell’anno successivo, fosse stato legittimamente dedotto e portato a conoscenza dell’Erario, e che, pertanto, in mancanza di accertamento, il diritto del contribuente alla detrazione
non avrebbe dovuto essere negato dall’Ufficio.
3. Per la cassazione della sentenza n. 117/2/07 ha proposto ricorso l’Agenzia delle Entrate affidato ad un unico
motivo, al quale la resistente ha replicato con controricorso. La ricorrente ha depositato memoria ex art. 378
c.p.c.
CONSIDERATO IN DIRITTO.
1. In data 5.6.03, veniva notificata a Marchetti Marcello
cartella di pagamento, con la quale l’Ufficio recuperava
a tassazione la somma di C 36.821,83, per omesso versamento dell’IVA dovuta per l’anno di imposta 1997.
L’Amministrazione finanziaria riteneva, invero, che – non
avendo il contribuente presentato la dichiarazione IVA
per il precedente anno 1996 – il diritto alla detrazione,
esercitato dal Marchetti mediante compensazione del credito IVA con debiti per altre imposte, non potesse essere
riconosciuto, potendo – in ipotesi – detto credito formare solo oggetto di istanza di rimborso.
1.1. Il contribuente provvedeva ad impugnare la cartella
di pagamento dinanzi alla CTP di Pesaro, che accoglieva
il ricorso. La pronuncia di prime cure, impugnata
dall’Agenzia delle Entrate, veniva, altresì, confermata
dalla CTR delle Marche.

sa dall’Amministrazione finanziaria ai fini IVA per

1.2. Avverso la sentenza di appello ha, pertanto, proposto ricorso per cassazione l’Amministrazione finanziaria,
sulla base di un’unica censura.
2. Con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate
denuncia la violazione degli artt. 19, 28 e 37 del d.P.R.
633/72, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.
2.1. Avrebbe, difatti, errato la CTR – a parere della ridichiarazione annuale per l’anno 1996 non impedisse al
contribuente di portare il credito in detrazione nel successivo periodo di imposta 1997, in base alla considerazione che le annotazioni delle fatture e delle liquidazioni periodiche fossero precise e concordanti nella definizione del credito vantato.
2.2. Per contro, ad avviso dell’Amministrazione finanziaria, la dichiarazione annuale costituirebbe lo strumento
indefettibile per riconoscere il diritto alla detrazione
dell’imposta, ai sensi degli artt. 30 e 55 d.P.R., sicchè
la sua mancanza comporterebbe la perdita definitiva del
diritto in parola, fatto salvo l’eventuale esercizio del
diverso diritto al rimborso delle somme indebitamente
versate.
3. La cens a è fondata.
3.1. Va, per vero, osservato, al riguardo, che – nel sistema dell’IVA – un peculiare rilievo è riconosciuto dal
legislatore alla dichiarazione annuale, alla quale è, difatti, attribuito il ruolo fondamentale di riepilogo degli adempimenti già eseguiti dal singolo contribuente
(del quale la dichiarazione deve contenere gli elementi
identificativi, al fine di consentire il controllo
dell’Ufficio), e di liquidazione definitiva, in relazione
alle operazioni attive e passive dell’intero periodo di
imposta. E tale centralità della dichiarazione in parola
appare, vieppiù, accresciuta dal fatto che – in forza degli artt. 28 d.P.R. 633/72 e 8 d.P.R. 322/98 – detta dichiarazione annuale deve essere presentata anche dai contribuenti che non hanno effettuato operazioni imponibili.

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corrente – nel ritenere che l’omessa presentazione della

3.2. Ne discende che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 30 e 55 del d.P.R. 633/72 l’inottemperanza del
contribuente all’obbligo della dichiarazione annuale dalla quale deve risultare “che l’ammontare detraibile di
cui all’art. 28, n. 3, delle somme versate mensilmente, è
superiore a quello dell’imposta relativa alle operazioni
imponibili di cui al n. l dello stesso articolo” (art. 30
dell’imposta dovuta, indipendentemente dalla previa ispezione della contabilità (art. 55 decreto cit.).
Se ne deve inferire, dunque, che l’omessa presentazione
della dichiarazione annuale – siccome indefettibile ai
fini dell’esercizio del diritto alla detrazione del credito maturato in quella specifica annualità – esclude implicitamente la possibilità di recuperare il credito maturato nel relativo periodo di imposta, attraverso il
trasferimento della detrazione nel periodo di imposta
successivo, anche mediante l’utilizzo di tale credito in
compensazione con altri debiti tributari dello stesso
contribuente. In tal caso residua, pertanto, a favore del
medesimo, unicamente l’esercizio del diverso diritto al
rimborso dell’imposta indebitamente versata (cfr. Cass.
16477/04, 268/12).
3.3. Per il che, nel caso di specie, avendo il Marchetti
omesso – com’è del tutto incontroverso – la dichiarazione
IVA per l’anno 1996, il credito maturato in tale anno non
avrebbe potuto essere portato dal contribuente in detrazione nel periodo di imposta successivo, utilizzandolo in
compensazione con i debiti per altre imposte.
3.4. Né rileva – contrariamente a quanto ritenuto dalla
CTR – che il contribuente abbia regolarmente annotato nei
registri IVA tutte le fatture per le operazioni attive e
passive relative al periodo in contestazione, ed effettuato regolarmente le liquidazione periodiche trimestrali, provvedendo al versamento della relativa imposta.
Ed invero, il contribuente che, pure avendo computato le
detrazioni per i mesi di competenza, nelle liquidazioni
periodiche trimestrali, abbia – dipoi – omesso di compu-

del decreto cit.) – lo espone all’accertamento induttivo

Al SSI
-4

N. 131

– N,5

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tane nella dichiarazione annuale, perde il diritto a
dette detrazioni, ai sensi dell’art. 28 d.P.R. n. 633/72,
fermo, come dianzi detto, il diritto al rimborso di quanto versato in eccedenza (Cass. 219477/07).
4. Per tutte le ragioni esposte, pertanto, il ricorso
dell’Agenzia delle Entrate va accolto e, di conseguenza,
l’impugnata sentenza va cassata. Non essendo necessari
del potere di decisione nel merito di cui all’art. 384,
co. 1 c.p.c., rigetta il ricorso introduttivo proposto
dal contribuente.
5. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno
poste a carico del resistente soccombente, nella misura
di cui in dispositivo. Concorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate fra le parti le spese dei
giudizi di merito.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione;
accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del
contribuente; condanna il resistente alle spese del presente giudizio che liquida in 4.000,00, oltre alle spese prenotate a debito; dichiara compensate tra le parti
le spese dei gradi di merito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 21.5.2013.

ulteriori accertamenti di fatto, la Corte, nell’esercizio

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