Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19761 del 27/09/2011
Cassazione civile sez. VI, 27/09/2011, (ud. 26/05/2011, dep. 27/09/2011), n.19761
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –
Dott. RORDORF Renato – Consigliere –
Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –
Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –
Dott. CULTRERA Maria Rosaria – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 4951/2010 proposto da:
P.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dagli avvocati GRASSO Carlo, ROMANELLI FRANCESCO, giusta mandato a
margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;
– intimato –
avverso il decreto n. 807/08 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del
19/05/09, depositato il 15/09/2009;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
26/05/2011 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA;
udito l’Avvocato Grasso Carlo, difensore del ricorrente che si
riporta alla memoria;
è presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS che ha
concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Fatto
OSSERVA
P.G. impugna con ricorso per cassazione affidato ad unico motivo il decreto della Corte d’appello di Napoli n. 807/2008 che ha dichiarato inammissibile la sua domanda di equa riparazione, formulata in relazione a processo introdotto innanzi alla Corte dei Conti con ricorso del 2.3.82 e definito con sentenza del 2006, in difetto della prova della data di notifica della decisione anzidetta, requisito indispensabile ai fini dello scrutinio circa la tempestività della domanda in esame.
Il Ministero dell’Economia intimato non ha spiegato difesa.
Il Consigliere rel. ha depositato proposta di definizione osservando che:
“Il ricorrente censura la decisione impugnata richiamando l’onere dell’amministrazione convenuta di provare l’intervenuta decadenza per la proposizione della sua domanda di equa riparazione, che, secondo quanto si afferma nel decreto in esame, rappresentò però questione rilevata d’ufficio e non già su eccezione dell’intimato Ministero.
In relazione alla ratio decidendi il motivo non offre puntuale spunto di critica, e persiste nell’omissione riscontrata, ritenuta dal giudice di merito decisiva ai fini del riscontro della tempestività della domanda esaminata”.
Il collegio ritiene di condividere la riferita proposta non smentita da argomenti di confutazione.
Per l’effetto rigetta il ricorso senza farsi luogo alla pronuncia sul governo delle spese del presente giudizio in assenza diattività difensiva dell’intimato.
P.Q.M.
LA CORTE rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 26 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2011