Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19761 del 22/09/2020

Cassazione civile sez. trib., 22/09/2020, (ud. 28/05/2019, dep. 22/09/2020), n.19761

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina – Consigliere –

Dott. GILOTTA Bruno – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 21166/2014, proposto da:

Vargros di V.G. e C. sas;

V.G.;

V.A., tutti rappresentati e difesi dall’avv. Gaffuri

Gianfranco del foro di Milano e dall’avv. D’Ayala Valva Francesco ed

elettivamente domiciliati presso lo studio di quest’ultimo in viale

Parioli, n. 43 – Roma;

– ricorrenti –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata dall’Avvocatura Generale dello stato, con domicilio

legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato;

– controricorrente –

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

per l’annullamento della sentenza n. 2405/2014 emessa inter partes l’11 aprile 2014 dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia:

letta l’istanza di definizione agevolata delle liti depositata dai ricorrenti a norma del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, conv. con mod. in L. n. 96 del 2017;

letta l’istanza 7.11.2018 con la quale l’Agenzia delle Entrate, in relazione alla procedura sopra detta, ha domandato la dichiarazione di estinzione del giudizio, sulla base di nota de la Direzione Provinciale di Milano che ha comunicato la presentazione della domanda di definizione della controversia e il pagamento previsto per il perfezinamento della definizione;

letti i documenti allegati all’stanza, che provano gli adempimenti a carico del contribuente per l’estinzione del giudizio;

ritenuto che le spese del presente giudizio debbano essere compensate e che in relazione alla definizione agevolata della lite non ricorrano i presupposti

per il versamento da parte dei ricorrenti di ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, come da dispositivo.

PQM

Dichiara estinto il giudizio e cess ta la materia del contendere.

Dichiara compensate le spese del giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 28 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2020

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