Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19761 del 12/07/2021

Cassazione civile sez. trib., 12/07/2021, (ud. 25/03/2021, dep. 12/07/2021), n.19761

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Paolo – rel. est. Consigliere –

Dott. SAIEVA Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

M.G., in qualità di già socio accomandatario della IPSEA

Sas, società cancellata dal registro delle imprese, rappresentato e

difeso, giusta procura speciale rilasciata in calce al ricorso,

dall’Avv. Graziella Silvana Zarcone, che ha indicato recapito Pec,

ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, al

piazzale Clodio n. 56, in Roma;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege,

dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata

presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12, in Roma;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3978, pronunciata dalla Commissione Tributaria

Regionale di Roma il 6.5.2014, e pubblicata il 13.6.2014;

ascoltata, in Camera di consiglio, la relazione svolta dal

Consigliere Paolo Di Marzio;

la Corte osserva.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

a seguito di Processo Verbale di Costatazione redatto dalla Guardia di Finanza il (OMISSIS), dal quale emerge che i militari avevano imputato alla società IPSEA Sas redditi non dichiarati, accertati mediante analisi delle movimentazioni del conto corrente bancario del socio accomandatario M.G., il quale non era riuscito a giustificarle, l’Agenzia delle Entrate notificava alla società, il 6.12.2010 (sent. CTR, p. 2), l’avviso di accertamento n. (OMISSIS), attinente ad Irap per l’anno 2007. Il (OMISSIS), a seguito della fase liquidatoria, la società si estingueva per effetto della cancellazione volontaria dal registro delle imprese.

Avverso l’accertamento, in data 27 maggio 2011 (sent. CTR, p. 2) proponeva ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, nella qualità dichiarata di “liquidatore della IPSEA Sas” (ric., p. 1), M.G., producendo documentazione ed affermando che gli introiti contestati erano stati regolarmente dichiarati in quanto derivanti da fatture puntualmente registrate, ed onorate con ritardo dai debitori. La CTP riteneva che “le argomentazioni proposte dalla ricorrente sono del tutto prive di documentazione probatoria di supporto. Infatti, non solo i verificatori evidenziavano una mancata corrispondenza negli importi tra le fatture e i dati emersi dal conto corrente ma la controparte non ha prodotto alcuna documentazione da cui emerge che abbia proceduto al recupero dei crediti che sostiene di avere incassato con ritardo” (ric., p. 2). Pertanto la CTP respingeva il ricorso.

M.G. spiegava appello, avverso la decisione sfavorevole conseguita, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, qualificandosi “socio ed ex liquidatore della società IPSEA Sas cancellata dal registro delle imprese” (ibidem). Produceva, peraltro, ulteriore documentazione volta a dimostrare che i redditi indicati dalla Guardia di Finanza quali ricavi “in nero” erano stati regolarmente dichiarati. La CTR osservava che l’originario ricorso era stato proposto il 27.5.2011, a seguito della notifica dell’avviso di accertamento alla società, ricevuta il 6.12.2010, ma successivamente all’estinzione dell’ente collettivo, in conseguenza della cancellazione dal registro delle imprese, intervenuta in data (OMISSIS). Il giudice dell’appello riteneva pertanto M.G., che aveva introdotto il ricorso innanzi alla CTP nella qualità di “liquidatore della società”, privo della legittimazione a proporlo, e dichiarava cessata la materia del contendere.

Avverso la decisione assunta dalla CTR ha proposto ricorso per cassazione M.G., “in qualità di socio accomandatario della IPSEA Sas” (ric., p. 1), affidandosi a due motivi di impugnazione. Resiste mediante controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. – Il contribuente con il suo primo motivo di ricorso, introdotto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, contesta che la impugnata CTR è incorsa nella violazione dell’art. 2945 c.c., e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 40, nonché degli artt. 110 e 299 c.p.c., perché “il giudizio è stato instaurato correttamente in quanto è stato instaurato dal sig. M.G. in qualità di socio della IPSEA Sas cancellata dal registro delle imprese” (ric., p. 3).

1.2. – Mediante il suo secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il ricorrente censura la violazione del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), art. 163, in cui è incorsa l’impugnata CTR, per aver trascurato che gli importi ritenuti dalla Guardia di Finanza qualificabi come “ricavi in nero”, sono stati invece regolarmente dichiarati ed “hanno scontato le relative imposte sui redditi” (ric., p. 9), come emerge dalla copiosa documentazione prodotta, incorrendo il giudice impugnato, in conseguenza, nella violazione del divieto della doppia imposizione.

2.1. – 2.2. – Il ricorrente contesta, mediante il suo primo motivo di ricorso, la violazione di legge in cui sarebbe incorsa la CTR nel dichiarare la cessazione della materia del contendere nel presente giudizio, in conseguenza del ritenuto difetto di legittimazione alla sua proposizione da parte del contribuente, nella dichiarata qualità di liquidatore di società, però già cancellata dal registro delle imprese, e pertanto dopo il verificarsi dell’evento estintivo.

Il contribuente offre invero conferma di aver “presentato ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma… in qualità di liquidatore della IPSEA SAS” (ric., p. 2). Quindi segnala che il ricorso in appello è stato “correttamente instaurato” (ibidem), indicando la propria qualità di socio, oltre che di “ex” liquidatore, della società IPSEA Sas. Invoca, inoltre, la giurisprudenza della Suprema Corte laddove ha statuito: “Ipotizzare che la volontaria estinzione dell’ente collettivo comporti… la cessazione della materia del contendere nei giudizi contro di essa proposti significherebbe imporre un ingiustificato sacrificio ai diritti dei creditori”.

Il contribuente, al di là della formula decisoria utilizzata dalla CTR, propone una critica che non appare fondata. L’argomento sostenuto dal giudice dell’appello è che l’originario ricorso non poteva essere introdotto da M.G., in qualità di liquidatore della società IPSEA Sas, perché pacificamente, all’epoca della proposizione del ricorso di primo grado, la società risultava estinta a seguito di intervenuta cancellazione volontaria dal registro delle imprese. Appare pertanto inconferente il richiamo operato dal ricorrente alla giurisprudenza della Suprema Corte sulla necessità di salvaguardare i diritti dei creditori quando una società si estingua per scelta volontaria nel corso di giudizi già introdotti. Nel caso di specie, infatti, la società è stata cancellata dal registro delle imprese prima che M.G. proponesse il ricorso introduttivo del presente giudizio in qualità di liquidatore della stessa; in conseguenza, all’epoca di proposizione del ricorso in primo grado, non vi era un giudizio pendente nei confronti della società. Infondato è pure l’argomento secondo cui il vizio di legittimazione del ricorrente in primo grado risulterebbe superato dall’avere il contribuente speso la qualità di socio accomandatario della società IPSEA Sas (oltre quella di ex liquidatore) in sede di proposizione del giudizio di appello. Il difetto di legittimazione del ricorrente nel primo grado del giudizio, infatti, non può essere sanato dalla sua costituzione in secondo grado invocando un diverso titolo di legittimazione.

Può pertanto esprimersi il principio di diritto secondo cui: “qualora l’avviso di accertamento sia stato notificato ad una società, e la stessa risulti poi estinta mediante cancellazione volontaria dal registro delle imprese, vicenda che determina il venir meno del potere di rappresentanza del liquidatore, l’ex liquidatore della società non dispone, in tale cessata qualità, della legittimazione ad impugnare l’atto impositivo successivamente alla intervenuta cancellazione della società, venendo in rilievo un vizio insanabile originario del processo, che richiede, sin dal primo grado del giudizio, una pronuncia declinatoria di rito”.

Il secondo motivo di ricorso rimane assorbito, perché non è consentito a questa Corte esaminarlo, in quanto il ricorso, fin dall’origine, non avrebbe potuto essere proposto.

Le spese di lite seguono l’ordinario criterio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in considerazione del valore della causa e della natura e complessità delle questioni esaminate. Risulta dovuto anche il pagamento del c.d. doppio contributo.

La Corte.

PQM

rigetta il ricorso proposto da M.G., che condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell’Agenzia delle Entrate, e le liquida in complessivi Euro 2.300,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 25 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2021

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