Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19760 del 27/09/2011

Cassazione civile sez. VI, 27/09/2011, (ud. 26/05/2011, dep. 27/09/2011), n.19760

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 4948/2010 proposto da:

V.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dagli avvocati GRASSO Carlo, ROMANELLI FRANCESCO, giusta mandato a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro in

carica, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 585/09 V.G. della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

16/09/09, depositato il 25/09/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA;

udito l’Avvocato Grasso Carlo, difensore del ricorrente che si

riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS che ha

concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

OSSERVA

V.C. impugna con ricorso per cassazione affidato ad unico motivo il decreto della Corte d’appello di Napoli n. 585/2008 che ha parzialmente accolto la sua domanda di equa riparazione formulata in relazione a processo introdotto innanzi alla Corte dei Conti con ricorso del 23.7.76 e definito con sentenza del 16 gennaio 2008, per un’eccedenza di 8 anni, 6 mesi ed 8 giorni, rispetto alla ragionevole durata computata dal 16 luglio 1999, essendo per il pregresso maturata la prescrizione, ed ha determinato il danno non patrimoniale su base annua di Euro 1.000,00.

Il Ministero dell’Economia intimato ha spiegato difesa con controricorso..

Il Consigliere rel. ha depositato proposta di definizione osservando che:

“Il ricorrente censura col primo motivo la decisione impugnata nella parte in cui ha applicato la prescrizione decennale, omettendo per l’effetto il computo della durata irragionevole dalla data d’inizio del processo presupposto.

Il motivo è fondato.

La questione è stata risolta da questa Corte con sentenza n. 27719/2009 secondo cui per l’indennizzo in pendenza del processo presupposto, non è ammesso far decorrere il relativo termine di prescrizione prima della scadenza del termine decadenziale previsto dal medesimo art. 4 per la proposizione della domanda, in tal senso deponendo, oltre all’incompatibilità tra la prescrizione e la decadenza, se riferite al medesimo atto da compiere la difficoltà pratica di accertare: la data di maturazione del diritto, avuto riguardo alla variabilità della ragionevole durata del processo in rapporto ai criteri previsti per la sua determinazione, nonchè il frazionamento della pretesa indennitaria e la proliferazione di iniziative processuali che l’operatività della prescrizione in corso di causa imporrebbe alla parte, in caso di ritardo ultradecennale nella definizione del processo presupposto.

La decisione impugnata disapplica questo enunciato.

Le restanti censure restano assorbite”.

Il collegio ritiene di condividere la riferita proposta.

Per l’effetto accoglie il ricorso e cassa il decreto impugnato con rinvio alla Corte del merito che provvederà anche al governo delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso. Cassa il decreto impugnato e rinvia anche per le spese del presente giudizio alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2011

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