Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19760 del 09/08/2017


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Cassazione civile, sez. I, 09/08/2017, (ud. 27/04/2017, dep.09/08/2017),  n. 19760

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16346/2013 proposto da:

D.S.P. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in Roma,

Via Magnagrecia n.13, presso l’avvocato Di Lascio Sebastiano,

rappresentato e difeso dall’avvocato Pinto Antonio Pio, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Banca Nazionale del Lavoro S.p.a., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via

G. Pisanelli n.40, presso l’avvocato Biscotto Bruno, che la

rappresenta e difende, giusta procura speciale per Notaio dott.

Mario Liguori di Roma – Rep. n. 176018 del 19.7.2013;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1471/2012 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 27/12/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/04/2017 dal cons. FALABELLA MASSIMO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale CARDINO

ALBERTO che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato Bruno Biscotto che ha

chiesto il rigetto dl ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Con atto di citazione notificato il 13 ottobre 2004 D.S.P. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Trani la Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. assumendo di aver acquistato il 1 luglio 2002 presso l’agenzia di Trani del predetto istituto di credito obbligazioni (OMISSIS) 8,375% con scadenza 7 marzo 2007 per un valore di Euro 71.211,33. Domandava, in via alternativa: l’annullamento del contratto con conseguente risarcimento dei danni e restituzione di quanto versato per l’acquisto delle obbligazioni; previo accertamento della violazione delle norme di diligenza professionale, la condanna della banca al risarcimento dei danni pari all’importo investito, o a quello ritenuto di giustizia; la condanna della controparte al pagamento della somma di Euro 63.631,09, corrispondente all’importo dovuto dalla banca stessa in conseguenza dell’ordine di vendita delle obbligazioni impartito da esso attore il 4 giugno 2003, mai accreditato sul proprio conto.

La Banca Nazionale del Lavoro si costituiva e chiedeva il rigetto delle domande.

Il Tribunale di Trani dichiarava la banca responsabile della violazione delle norme disciplinanti gli obblighi degli intermediari finanziari nella prestazione dei servizi di investimento e, per l’effetto, condannava la stessa convenuta al risarcimento del danno subito da D.S., che veniva liquidato equitativamente in Euro 60.000,00.

2. – Interponeva gravame la Banca Nazionale del Lavoro e la Corte di appello di Bari, nella resistenza di D.S., con sentenza pubblicata in data 27 dicembre 2012, accoglieva l’impugnazione e, per l’effetto, in totale riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda risarcitoria proposta.

3. – Contro tale pronuncia ricorre per cassazione Pietro D.S., che affida la propria impugnazione a tre motivi. Resiste con controricorso la Banca Nazionale del Lavoro. Le parti hanno depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 11 preleggi, della L. n. 1 del 1991, art. 6, dell’art. 21 t.u.f. (D.Lgs. n. 58 del 1998), del reg. Consob n. 11254/1998, degli artt. 26 e 28 reg. Consob n. 11522/1998, nonchè degli artt. 1175,1175 e 1176 c.c., oltre che omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti. Lamenta il ricorrente che il giudice di appello aveva erroneamente ritenuto inapplicabile alla fattispecie concreta la disciplina contenuta nel testo unico sull’intermediazione finanziaria e nei regolamenti attuativi: ciò sulla base dell’assunto per, cui il contratto quadro era stato stipulato nel 1992, nella vigenza della L. n. 1 del 1991. In particolare, la Corte di merito aveva completamente omesso di considerare che la vendita delle obbligazioni (OMISSIS) era avvenuta nel luglio del 2002, e quindi ben quattro anni dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 58 del 1998: normativa, quest’ultima, che prevedeva più stringenti obblighi informativi a carico dell’intetermediario. Secondo l’istante, inoltre, la Corte di appello aveva impropriamente affermato che, a seguito dell’abrogazione del reg. Consob n. 10943/1997, l’adeguamento dei contratti relativi ai servizi di investimento alla disciplina dettata dal testo unico sull’intermediazione finanziaria non trovasse applicazione per quei rapporti che avevano la loro fonte in contratti quadro stipulati prima dell’entrata in vigore del nuovo testo legislativo. In conseguenza di tale errore, il giudice distrettuale aveva mancato di attribuire il giusto rilievo agli obblighi di condotta previsti dall’art. 21 t.u.f e dall’art. 26 reg. Consob n. 11522/1998. D.S. osserva, inoltre, che, proprio in quanto trovava applicazione la nuova normativa, la banca avrebbe dovuto procedere a una distinta profilatura del rischio del cliente, chiedendogli di compilare, a tal fine, una diversa scheda; avrebbe poi dovuto consegnare allo stesso istante il documento generale sui rischi dell’investimento, rappresentandogli le caratteristiche e la rischiosità dei titoli (OMISSIS), che erano privi di rating. Viene inoltre censurata l’affermazione, sempre contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui il mancato tempestivo adeguamento dell’intermediario alla nuova disciplina era privo di importanza nell’ipotesi in cui l’operazione posta in atto non apparisse inadeguata.

1.1 – Col secondo motivo è lamentata violazione e falsa applicazione dell’art. 11 preleggi, dell’art. 21 t.u.f., dell’art. 29 reg. Consob n. 11522/1998, della L. n. 1 del 1991, art. 6, nonchè degli artt. 1175,1175,1176 e 2729 c.c.; in via subordinata è dedotta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, oltre che omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti. Deduce anzitutto il ricorrente che l’assunto della Corte territoriale, che aveva ravvisato la sussistenza del requisito dell’adeguatezza dell’operazione finanziaria nonostante il rifiuto del cliente di fornire informazioni, muovesse dall’errata considerazione che le norme applicabili al caso di specie fossero quelle previste dalla L. n. 1 del 1991. Ricorda inoltre l’istante che gli artt. 28 e 29 reg. Consob n. 11522/1998 imponevano espressamente all’intermediario di acquisire informazioni dal cliente prima della prestazione dei servizi di investimento: pertanto la banca avrebbe dovuto chiedere al medesimo ricorrente di fornire le informazioni relative al suo profilo compilando la scheda cliente, senza limitarsi a prendere atto del rifiuto manifestato da esso istante nel 1992, in occasione della stipula del contratto di negoziazione, come invece era accaduto. La Corte di appello – aggiunge D.S. – aveva altresì errato nel reputare che l’operazione finanziaria in contestazione dovesse ritenersi, sulla base delle informazioni in possesso della banca (informazioni peraltro parziali, stante il rifiuto da lui opposto), del tutto adeguata al profilo del cliente. L’esposizione del motivo è poi ulteriormente svolta attraverso l’indicazione di errori ed omissioni in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale nell’apprezzamento dell’adeguatezza dell’operazione: e al riguardo viene lamentata sia la non corretta applicazione della norma di cui all’art. 2729 c.c., sia la natura meramente apparente della motivazione spesa dal, giudice dell’impugnazione al riguardo.

1.2. – Il terzo ed ultimo motivo censura la pronuncia impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 115 preleggi, dell’art. 23 t.u.f., della L. n. 1 del 1991, art. 13, comma 10 e degli artt. 2697,2727 e 2729 c.c., nonchè per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti. Rileva il ricorrente che spettava alla banca l’onere di provare di aver agito con la dovuta diligenza professionale, nonchè di dimostrare che il danno da lui subito era derivato da eventi estranei alla propria sfera di azione; rileva altresì che la prova del danno e del nesso di causalità, incombente sull’investitore, poteva essere fornita anche sulla base di presunzioni. Deduce che, contrariamente a quanto affermato in sentenza, era stata offerta la prova, quantomeno per presunzioni, del nesso di causalità tra l’inadempimento della banca e il danno sofferto.

2. – Le esposte censure non sono fondate.

2.1 – Come ricordato nella sentenza impugnata (pag. 42), il contratto di negoziazione venne concluso nel 1992.

Dalla stessa pronuncia emerge, poi, che successivamente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 58 del 1998 la banca non aveva provveduto a redigere una nuova scheda sul profilo del cliente: e cioè a chiedere all’investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonchè circa la sua propensione al rischio, così come previsto dall’art. 28, comma 1, lett. a), reg. Consob n. 11522/1998.

La sentenza impugnata non dà atto, inoltre, della consegna all’investitore del documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari di cui all’art. 28, comma 1, lett. b).

2.2. – Come si è detto, l’odierno ricorrente si duole dell’inadempimento dell’intermediario, sottolineando come prima di dar corso all’ordine di acquisto del 2002, concluso nella vigenza del testo unico sull’intermediazione finanziaria, la banca avrebbe dovuto adempiere alle prescrizioni del cit. art. 28 sulla profilatura del rischio del cliente e sulla consegna del documento sui rischi generali.

Ciò posto, è certamente errata l’affermazione della Corte distrettuale, secondo cui l’adeguamento dei contratti di intermediazione finanziaria alla nuova normativa risulterebbe escluso: affermazione che il giudice del gravame fonda sul rilievo per cui la previsione di tale adeguamento, contenuta nel reg. Consob n. 10943/1997 – emesso nella vigenza del D.Lgs. n. 415 del 1996 – sarebbe venuta meno per effetto dell’abrogazione disposta con l’art. 70 reg. Consob n. 11522/1998. E’ da considerare, in proposito, che l’art. 36 reg. Consob n. 10943/1997 disponeva che gli intermediari, con riferimento ai rapporti già in essere, adeguassero, entro il 1 luglio 1998, i contratti relativi ai servizi di investimento alla nuova disciplina (la quale prevedeva, all’art. 5, comma 1, del nominato regolamento n. 10943, prescrizioni sostanzialmente coincidenti con quelle che sarebbero state poi contenute nell’art. 28, comma 1, del regolamento n. 11522). Vero è che l’art. 70, comma 5, del reg. Consob n. 11522/1998 ha abrogato le prescrizioni contenute nel precedente regolamento n. 10943/1997: ma ciò non implica che l’obbligo di adeguamento prescritto da quest’ultimo fosse venuto meno con effetto retroattivo, visto che il regolamento del 1998 non prevedeva un tale effetto, nè avrebbe potuto prevederlo, dal momento che alle norme regolamentari non può attribuirsi esplicazione di effetti in violazione del principio di irretroattività degli atti normativi, di cui all’art. 11 preleggi (per tutte, con riferimento a quest’ultimo aspetto: Cass. 24 febbraio 2012, n. 2850). E del resto, sarebbe privo di senso logico ritenere che la Consob, con il nuovo regolamento, abbia inteso escludere con effetto ex tunc l’adeguamento dei vecchi contratti, conclusi alla vigenza della L. n. 1 del 1991, a precetti che, benchè contenuti in un disposizione regolamentare abrogata, presentavano piena attualità, dal momento che erano stati trasfusi in un articolo del nuovo testo normativo e dovevano essere perciò rispettati nelle negoziazioni future.

Nonostante l’assunto da cui muove la Corte di appello sia sbagliato, la decisione cui essa perviene è tuttavia conforme al diritto.

Occorre considerare, per quanto specificamente attiene alle informazioni che l’intermediario è tenuto a raccogliere circa l’esperienza del cliente in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento e la sua propensione al rischio, che all’obbligo in questione va data esecuzione in occasione della conclusione del contratto quadro, e che tale adempimento non deve essere reiterato in occasione dei singoli ordini che vi danno esecuzione. Infatti, l’art. 6 reg. Consob n. 5387/1991, vigente al momento in cui fu concluso il contratto di negoziazione prevedeva, al quarto comma, che le informazioni fornite dal cliente fossero inserite in apposito documento descrittivo della situazione finanziaria del cliente “da allegare al contratto”; allo stesso modo, l’art. 28 reg. Consob n. 11522/1998 ha precisato che le suddette informazioni debbano essere raccolte prima di iniziare la prestazione dei servizi di investimento, senza prevedere, però, reiterazioni dell’incombente, e ciò quand’anche il cliente si sia rifiutato di fornire le notizie richieste; in questa ipotesi è infatti solo disposto che il rifiuto debba risultare dal contratto quadro (quello di cui all’art. 30 del regolamento), ovvero da apposita dichiarazione sottoscritta dall’investitore.

Il rifiuto, da parte del cliente, di fornire all’intermediario informazioni atte a chiarire quali siano le effettive esigenze dello stesso e le connotazioni della sua attività di investimento non significa, però, che l’intermediario stesso sia esonerato dall’obbligo di valutare l’adeguatezza dell’operazione finanziaria che l’investitore intenda porre in atto. In tale ipotesi, infatti, il giudizio sull’adeguatezza dell’investimento va condotto, in base ai principi generali di correttezza e trasparenza, tenendo conto di tutte le notizie di cui l’intermediario sia in possesso (Cass. 16 marzo 2016, n. 5250; Cass. 19 ottobre 2012, n. 18039). Si tratterà, allora, di apprezzare comunque l’adeguatezza dell’operazione alla stregua di dati già entrati nella disponibilità dell’intermediario al momento dell’investimento: il giudizio sull’adeguatezza risulterà così possibile facendo ricorso a elementi di più comune e frequente riscontro, come la situazione di mercato, l’età, la professione e l’operatività dell’investitore sui mercati finanziari.

Nel caso in esame, la Corte di merito ha evidenziato come D.S. avesse dichiarato per iscritto di rifiutarsi di fornire alla banca ogni informazione sulla propria situazione finanziaria, sui propri obiettivi di investimento, sulla propria esperienza pregressa in materia di operazioni finanziarie e sulla sua propensione al rischio.

Alla luce di tale dato, oggetto di accertamento da parte del giudice dell’impugnazione, possono formularsi due rilievi.

Anzitutto, è escluso che il contratto del 1992 andasse adeguato alla normativa sopravvenuta con particolare riguardo alla disciplina concernente gli obblighi di informazione attiva dell’intermediario (quelli attinenti al profilo del cliente, che si riassumono usualmente nella locuzione know your customer rule).

L’obbligo di adeguamento previsto dall’art. 36 reg. Consob n. 10943/1997 non ha, infatti, fondamento applicativo ove il rapporto contrattuale si sia svolto in modo rispondente a quanto programmato dalle nuove prescrizioni, visto che in tale ipotesi non c’è alcunchè da adeguare.

Ebbene, l’istante, nella vigenza della L. n. 1 del 1991, si rifiutò di procurare all’intermediario le stesse indicazioni che la nuova disciplina degli obblighi informativi – contenuta prima nell’art. 5, comma 1, lett. a), reg. Consob n. 10943/1997, poi nell’art. 28, comma 1, lett. a), reg. Consob n. 11522/1998 – ha imposto all’intermediario di richiedere; inoltre, il rifiuto del cliente fu documentato per iscritto, così come imposto dalle due norme regolamentari testè richiamate: è evidente, allora, che sul punto non trovi alcuna giustificazione l’esigenza di conformare il vecchio contratto alle nuove prescrizioni, giacchè, con riferimento al tema che qui interessa, non doveva farsi luogo a interventi di tipo additivo o sostitutivo.

Il secondo rilievo è fondato su ciò: una volta appurato che il cliente aveva mancato di fornire le informazioni attinenti all’esperienza in materia di investimento, alla situazione finanziaria, agli obiettivi e alla propensione al rischio, andava verificato se, sulla base delle informazioni in suo possesso, la banca avesse valutato l’adeguatezza dell’operazione di cui si dibatte.

La Corte di merito ha operato detto scrutinio, valorizzando la circostanza per cui la Banca Nazionale del Lavoro potè ritenere adeguata l’operazione avendo riguardo ad alcuni elementi specifici desunti dal portafoglio titoli del cliente: e cioè che in esso erano ricompresi prodotti finanziari che presentavano rendimento e rischio sostanzialmente analoghi a quelli delle obbligazioni (OMISSIS) e che, inoltre, lo stesso ricorrente aveva proceduto ad investimenti di natura azionaria, notoriamente più aleatori rispetto a quelli in titoli obbligazionari; il giudice del gravame ha infine sottolineato come andasse sconfessato l’assunto del giudice di primo grado secondo cui i titoli emessi da grandi imprese fossero sempre meno rischiosi di quelli emessi da altri operatori economici e ha menzionato, al riguardo, il caso (OMISSIS).

Tale accertamento si sottrae a censura, in quanto involge una questione di fatto.

Se è vero che la Corte di cassazione può essere investita ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 dell’errore in cui il giudice di merito sia incorso nel considerare grave una presunzione che non lo sia sotto un profilo logico generale o sotto il particolare profilo logico (interno ad una certa disciplina) entro il quale essa si collochi, così come del controllo della precisione della concordanza degli elementi indiziari (Cass. 26 giugno 2008, n. 17535), deve tuttavia ritenersi che nelle ipotesi indicate il motivo di ricorso vada articolato in modo specifico e circostanziato, avendo il ricorrente l’onere di indicare sia le singole presunzioni (e cioè le diverse inferenze logiche) che intenda censurare, sia le ragioni di diritto che, a mente dell’art. 2729 c.c., precludevano al giudice del merito di farne uso. Non è quindi sufficiente che l’istante si limiti a contrapporre agli apprezzamenti espressi dalla Corte di appello le proprie argomentazioni intese a sindacare l’efficacia probatoria delle varie risultanze di causa, contrapponendovi altre risultanze, giacchè, in tal modo, egli assume una posizione critica verso l’attività di libera valutazione delle prove che è riservata al giudice del merito: ed è appena il caso di aggiungere che nella vigenza dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per come novellato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54convertito in L. n. 134 del 2012, debba escludersi la sindacabilità in sede di legittimità della correttezza logica della motivazione di idoneità probatoria di una determinata risultanza processuale, non avendo oggi più autonoma rilevanza il vizio di contraddittorietà della motivazione (Cass. 16 luglio 2014, n. 16300).

Nè può sostenersi che nella fattispecie la Corte di merito abbia reso una motivazione solo apparente. La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da error in procedendo, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. U. 3 novembre 2016, n. 22232): il che certamente non è nel caso in esame.

2.3. – Venendo all’ulteriore inadempimento che la ricorrente imputa alla banca – inadempimento consistente della mancata consegna del documento sui rischi generali degli investimenti – deve poi osservarsi come il ricorrente non articoli la censura in modo pertinente. Per quanto con riferimento a tale documento informativo si delineasse indubbiamente la necessità, da parte della banca, di procedere all’incombente prescritto dagli artt. 5, comma 1, lett. b), reg. Consob n. 10943/1997 e 28, comma 1, lett. b), reg. Consob n. 11522/1998 – ciò nel quadro della richiamata necessità di adeguamento del contratto, concluso nella vigenza della L. n. 1 del 1991 -, l’istante manca di far discendere dal denunciato inadempimento specifiche conseguenze sul piano risarcitorio.

Deve considerarsi, in proposito, che la Corte di merito ha ritenuto che nessun danno potesse essere correlato alla condotta della banca, la quale, a fronte del rifiuto del cliente di fornirle informazioni riguardo al proprio profilo di investitore, aveva dato corso a un’operazione che, in ragione delle indicazioni desumibili dal portafoglio titoli di D.S., appariva pienamente adeguato. Per aggredire detta ratio decidendi l’istante avrebbe dovuto confutarla assumendo che proprio in ragione della mancata consegna del documento sui rischi generali degli investimenti esso istante era stato indotto a porre in atto una operazione da cui, in caso contrario, si sarebbe astenuto: ma la censura non è articolata in tal modo e non si fonda, come invece dovrebbe, sugli effetti del denunciato inadempimento.

Del nesso causale tra inadempimento e danno il ricorrente si occupa, per la verità, all’interno del terzo motivo. Nondimeno, tale motivo è orientato in tutt’altra direzione, fondandosi esso su una serie di asseriti riscontri, riferiti a varie circostanze, e non sul rilievo che concretamente avrebbe avuto la mancata consegna del nominato documento sul prodursi del danno lamentato: aspetto, questo, che, ai fini indicati, doveva essere specificamente dedotto e sviluppato come argomento di censura, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 4.

2.4. – Le deduzioni svolte all’interno del terzo motivo vanno, del resto, disattese.

Come è noto, il riparto dell’onere probatorio nelle azioni di responsabilità per danni subiti dall’investitore, in cui deve accertarsi se l’intermediario abbia diligentemente adempiuto alle obbligazioni scaturenti dal contratto di negoziazione, impone innanzitutto all’investitore stesso di allegare l’inadempimento delle citate obbligazioni da parte dell’intermediario,,nonchè di fornire la prova del danno e del nesso di causalità fra, questo e l’inadempimento, anche sulla base di presunzioni, mentre l’intermediario deve provare l’avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, allegate come inadempiute dalla controparte, e, sotto il profilo soggettivo, di avere agito con la specifica diligenza richiesta (Cass. 19 gennaio 2016, n. 810; Cass. 6 marzo 2015, n. 4620; Cass. 29 ottobre 2010, n. 22147).

La Corte distrettuale ha fatto buon governo di tale principio, affermando che D.S. avrebbe dovuto dimostrare, come non era invece accaduto, il nesso causale tra la condotta inadempiente della banca e il danno lamentato. Il rilievo, per la verità, non assume un particolare significato con riferimento al giudizio di adeguatezza, visto che la Corte di merito ha ritenuto che l’operazione fosse confacente al profilo di rischio del cliente: lo assume in ordine al tema del prospetto informativo, dal momento che, a fronte della mancata consegna dello stesso, spettava comunque all’investitore dimostrare – come non è invece accaduto – che da detta inadempienza si era originato il pregiudizio patrimoniale lamentato.

In tale prospettiva l’intera censura prospettata col terzo motivo pare non concludente.

Per mera completezza è solo il caso di aggiungere che a nulla vale, in questa sede di legittimità, opporre (menzionandosi, oltretutto, atti e documenti non riprodotti all’interno del ricorso, ed eludendosi, in tal modo, il principio di autosufficienza) che il ricorrente, quantomeno per presunzioni, avrebbe fornito la prova del nesso di causalità. Infatti, l’eventuale errore nell’individuazione delle conseguenze che sono derivate dall’illecito, alla luce della regola giuridica da applicarsi, costituisce una valutazione di fatto, come tale sottratta al sindacato di legittimità (Cass. 25 febbraio 2014, n. 4439; Cass. 7 dicembre 2005, n. 26997). Nè potrebbe comunque lamentarsi l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 5, giacchè una tale censura non può portare a una rivisitazione del materiale probatorio sottoposto all’esame del giudice del merito. E’ infatti appena il caso di ricordare che spetta, in via esclusiva, al giudice del merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. 4 novembre 2013 n. 24679; Cass. 16 novembre 2011, n. 27197; Cass. 6 aprile 2011, n. 7921; Cass. 21 settembre 2006, n. 20455; Cass. 4 aprile 2006, n. 7846; Cass. 9 settembre 2004, n. 18134; Cass. 7 febbraio 2004, n. 2357).

2.5. – Tanto osservato, resta da dire che risulta assorbita la censura posta nel primo motivo, con cui è stata contestata l’affermazione della Corte di Bari secondo cui il mancato tempestivo adeguamento dell’intermediario alla nuova disciplina sarebbe irrilevante tutte quelle volte in cui l’operazione posta in atto non apparisse inadeguata.

3. – Il ricorso è dunque respinto.

4. – Le spese di giudizio seguono la soccombenza.

PQM

 

La Corte:

rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1a sezione civile, il 2 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2017

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