Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1976 del 29/01/2020

Cassazione civile sez. trib., 29/01/2020, (ud. 11/07/2019, dep. 29/01/2020), n.1976

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. TINARELLI FUOCHI Giuseppe – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. LEUZZI Salvatore – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 22081/2017 R.G. proposto da

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, rappresentata e difesa

dall’Avvocatura Generale dello Stato, in persona del Direttore p.t.,

con domicilio eletto presso gli uffici della predetta Avvocatura, in

Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

Newport s.p.r., in persona del legale rappresentante p.t., rapp, con

sede in Verrone (BI), strada antica per Benna, n. 1;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del

Piemonte, depositata il 17 febbraio 2017, n. 256/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11 luglio

2019 dal Cons. Leuzzi Salvatore.

Fatto

RILEVATO

Che:

– L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli propone ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe, che, in parziale accoglimento dell’appello di Newport, ha dichiarato legittimi gli avvisi di accertamento suppletivi e di rettifica emessi per il recupero di diritti doganali e rideterminato le sanzioni irrogate in misura più favorevole alla parte contribuente in ragione dell’applicazione dell’istituto della continuazione D.Lgs. n. 472 del 1997, ex art. 12.

– L’Ufficio delle Dogane di Biella procedeva al recupero evidenziando la debenza dei dazi sulle royalties dovute dall’importatrice alla società di diritto estero e osservava che le predette, suscettibili di incidere sull’imponibile, si attestavano, per contratto intercorso tra le parti, alla percentuale del 10,5% del prezzo di vendita della merce, anzichè a quella del 2% dichiarata dalla contribuente-importatrice, ovvero del 5.85% come in seguito da questa sostenuto in sede di accertamento con adesione.

– Il ricorso per cassazione dell’Agenzia è affidato a un unico motivo.

– La contribuente resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

– Con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 12, per avere la CTR, pur nella conferma della debenza delle sanzioni irrogate alla Newport, ritenuto applicabile l’istituto del cumulo giuridico di cui alla richiamata disposizione.

– Segnatamente, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 12, comma 5, per aver la sentenza impugnata applicato l’istituto della continuazione alle sanzioni irrogate per infedele dichiarazione in ordine al valore delle merci importate.

– Il motivo è fondato.

– Dall’esame della sentenza impugnata si evince che il recupero ha origine dalla contestazione dell’Ufficio delle Dogane di Biella della fedeltà delle dichiarazioni doganale in ordine al valore delle merce indicato nelle bollette, in quanto non teneva conto della misura reale delle royalties pagate dalla importatrice Newport nei confronti della società estera Gant.

– Il giudice di appello ha accertato che tali royalties costituivano una condizione di vendita e, in quanto tali, assumevano rilevanza ai fini della determinazione del valore della merce.

– Nella specie, la contribuente importatrice, “per un numero rilevante di bollette doganali nell’anno 2010” (così la CTR), si poneva in contrasto con la disciplina tributaria in materia di dazi doganali, commettendo plurime violazioni che, nella loro progressione, pregiudicavano o tendevano a pregiudicare la determinazione dell’imponibile, sottraendo, invero, ad esso una parte – le royalties nella percentuale contrattualmente prevista – certamente ascrittavi; dette violazioni si palesavano sussumibili entro l’alveo del D.Lgs. n. 492 del 1997, art. 12, comma 2, in punto di continuazione.

– Orbene, premessa l’estensibilità della disciplina di cui al mentovato D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 12 in esame anche alle violazioni doganali (cfr., sul punto, Cass. n. 5897 del 2013), è d’uopo osservare che l’art. 1 della norma in parola, nella formulazione vigente all’epoca dei fatti, prevede che sia punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio – e, dunque, con l’applicazione della regola del cumulo giuridico -, chi, con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni anche relative a tributi diversi (concorso formale) ovvero commette, anche con più azioni od omissioni, diverse violazioni formali della medesima disposizione (concorso materiale omogeneo);

– Dal dato testuale di tale disposizione si evince che, mentre la prima fattispecie include tutte le tipologie di violazioni che si esauriscono in un’unica azione od omissione (siano esse di natura formale o sostanziale), la seconda comprende solo le violazioni c.d. formali, ossia non idonee ad incidere sulla determinazione dell’imponibile o liquidazione anche periodica del tributo.

– Il comma successivo, poi, introducendo in ambito tributario l’istituto della continuazione, assoggetta alla medesima sanzione chi, anche in tempi diversi, commette più violazioni che, nella loro progressione, pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell’imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo.

– Da ultimo, l’art. 12, comma 5 dispone che “Quando violazioni della stessa indole vengono commesse in periodi di imposta diversi, si applica la sanzione base aumentata dalla metà al triplo”.

– Dal riferito quadro normativo emerge che il concorso materiale omogeneo assume rilevanza, ai fini dell’applicazione dell’istituto della continuazione, solo per il caso di violazioni di carattere formale, per cui è destinato a non essere applicabile al caso in esame in cui vengono in evidenza ripetute violazioni di natura sostanziale, che hanno dato luogo all’emissione di atti di irrogazione delle relative sanzioni, distinti per ciascuna delle violazioni (cfr. Cass. n. 15346 del 2019; Cass. n. 10738 del 2014).

– La sentenza impugnata va, dunque, cassata con riferimento al motivo accolto e rinviata, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale del Piemonte, sezione staccata di Torino, in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il motivo unico di ricorso; cassa la sentenza impugnata; rinvia per un nuovo esame e per la regolazione delle spese di lite, comprese quelle del presente giudizio di legittimità alla CTR del Piemonte, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria della Suprema Corte di Cassazione, il 11 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2020

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