Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1976 del 29/01/2014
Civile Sent. Sez. 3 Num. 1976 Anno 2014
Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO
Relatore: LANZILLO RAFFAELLA
SENTENZA
sul ricorso 7565-2008 proposto da:
FURNARI ALFIO titolare della ditta SICILGAS – METANO
03222900874, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
NICOLO’ PICCINNI 87, presso lo studio dell’avvocato
GIUSTI LUCIA, che lo rappresenta e difende giusta
delega in atti;
– ricorrente –
2013
contro
2155
DITTA EDILIZIA MAZZILLI;
– intimata –
avverso il provvedimento n. 339/2007 del GIUDICE DI
Data pubblicazione: 29/01/2014
PACE
di
SANT’ELPIDIO
MARE,
A
depositata
il .
29/11/2007, R.G.N. 421/07;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 20/11/2013 dal Consigliere Dott.
RAFFAELLA LANZILLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IGNAZIO PATRONE che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso;
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udito l’Avvocato LUCIA GIUSTI;
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 339/2007, depositata il 29.11.07, notificata
personalmente alla parte il 4.1.07, il Giudice di pace di S.
Elpidio a Mare ha accolto l’opposizione proposta dall’impresa
individuale Edilizia Mazzilli, di Matteo Mazzilli, al precetto
non opposto, recante condanna della Mazzilli a pagare C
1.577,05.
L’opponente aveva denunciato l’omessa notificazione del
decreto ingiuntivo e l’omessa esecuzione da parte del Furnari
delle prestazioni di cui chiedeva il pagamento. L’opposto era
rimasto contumace.
Il Furnari propone quattro motivi di ricorso per cassazione.
L’intimata non ha depositato difese.
Motivi della decisione
1.- Tutti i motivi di ricorso sono inammissibili per
l’inidonea formulazione dei quesiti formulati ai sensi
dell’art. 366bis cod. proc. civ., norma applicabile al caso di
specie, perché in vigore alla data del deposito della sentenza
impugnata (art. 6 e 27 d. lgs. 2 febbraio 2006 n. 40, che
hanno introdotto la disposizione, e art. 47 e 58
legge 18
giugno 2009 n. 69, che ne hanno disposto l’abrogazione).
I quesiti sono così formulati:
l) Accerti la Corte se vi è stata violazione degli art. 149
c.p.c. e 8 L. 890/1982:
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notificatole da Alfio Furnari sulla base di decreto ingiuntivo
2) Accerti la Corte se vi è stata violazione degli art. 615
c.p.c. e 650 c.p.c.
3) Accerti la Corte se vi è stata violazione dell’art. 647
c.p.c.
4)Accerti la Corte se il giudice di prime cure ha omesso la
procedimento logico giuridico posto a base della sentenza
impugnata.
Si ricorda che
è inammissibile il quesito che si risolva
nella mera indicazione della norma che si ritiene violata
(cfr. Cass. civ. S.U. 18 luglio 2008 n. 19811).
Il quesito di cui all’art. 366bis cod. proc. civ. deve essere
formulato in modo da correlare la risoluzione del caso
specifico all’enunciazione del principio di diritto di cui si
chiede l’applicazione. Esso non può esaurirsi, pertanto, nella
mera enunciazione di una regola astratta, ma deve presentare
uno specifico collegamento con la fattispecie concreta, nel
senso che deve raccordare la prima alla seconda, e deve poi
raccordarle entrambe alla decisione impugnata, dimostrando la
difformità della decisione stessa rispetto ai principi
giuridici che avrebbero dovuto essere applicati, o rispetto
alle corrette premesse logico-giuridiche che avrebbero dovuto
supportarne la motivazione.
E’ chiaro che una medesima affermazione può essere esatta in
relazione a determinati presupposti ed errata rispetto ad
altri. Deve pertanto ritenersi inammissibile il ricorso che
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dovuta motivazione non consentendo di individuare il
contenga quesiti di carattere generale ed astratto, privi di
qualunque indicazione sul tipo della controversia, sugli
argomenti addotti dal giudice
quali non dovrebbero essere condivisi ( Cass. civ. S.U., 14
gennaio 2009 n. 565).
In tal caso, infatti, i quesiti non valgono a porre il giudice
di legittimità in condizione di comprendere – in base alla
sola lettura del quesito – l’errore di diritto che si assume
essere stato compiuto dal giudice del merito, e di rispondere
al quesito medesimo enunciando una
regula iuris
idonea a
dettare norma anche per i casi simili (cfr., fra le tante,
Cass. Civ. S.U. 5 gennaio 2007 n. 36;
Cass. civ. S.U., 5
febbraio 2008 n. 2658 e 11 marzo 2008 n. 6420; Cass. Civ. Sez.
3, 30 settembre 2008 n. 24339 e 9 maggio 2008 n. 11535).
Per quanto concerne le censure attinenti ai vizi di
motivazione,
l’art. 366bis ult. parte richiede che, nel caso
previsto dall’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., l’illustrazione
di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità,
la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al
quale la motivazione si assume omessa o
contraddittoria,
ovvero le ragioni per cui la dedotta insufficienza della
motivazione la rende
Tali
indicazioni
inidonea a giustificare la decisione.
debbono
essere
sintetizzate
proposizione analoga al quesito di diritto
in
una
(Cass. civ. Sez.
Un. 1 0 ottobre 2007 n. 20603 e 18 giugno 2008 n. 16258; Cass.
,
a quo e sulle ragioni per le
Civ. Sez. 3, 4 febbraio 2008 n. 2652;
Cass. Civ. Sez. III, 7
aprile 2008 n. 8897, n. 4646/2008 e n. 4719/2008 ed altre).
Il ricorso non può che essere dichiarato inammissibile.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Così deciso in Roma, il 20 novembre 2013
sore
Il Presidente
La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso.