Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1976 del 28/01/2010

Cassazione civile sez. trib., 28/01/2010, (ud. 15/12/2009, dep. 28/01/2010), n.1976

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

D.S.F.;

– intimato –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Campania, sez. 41^, n. 33, depositata il 17 marzo

2006;

Letta la reLazione scritta redatta dal consigliere relatore dott.

Aurelio Cappabianca;

constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis

c.p.c., comma 3.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

che D.S.F. propose ricorso avverso avviso di accertamento iva per l’anno 1994, emesso dall’Ufficio sulla scorta delle risultanze di p.v.c. della G.d.F.;

che da tali risultanze era emerso che il contribuente era stato trovato, in (OMISSIS), in possesso di una borsa contenente preziosi, subito sottoposti a sequestro, e che la successiva verifica presso la sua abitazione di (OMISSIS) aveva portato al rinvenimento di altri oggetti della stessa natura di quelli sequestrati, sicchè, in assenza di qualsiasi documentazione contabile, si era proceduto all’accertamento, in via induttiva, di altrettanti acquisti di merce in evasione d’imposta;

– che, a fondamento del ricorso, il contribuente dedusse che la pretesa dell’Ufficio non aveva alcun fondamento, in quanto basata su presunzione inidonea, atteso: che, fino al (OMISSIS), aveva svolto attività di artigiano per la lavorazione di oggetti di corallo; che, dal (OMISSIS), era stato dipendente a tempo pieno delle FF.SS.;

che i beni rinvenuti non erano altro che le rimanenze invendute dell’originaria cessata attività, che, per esigenze finanziarie, stava cercando di vendere;

che l’adita commissione tributaria accolse il ricorso, con decisione confermata, in esito all’appello dell’Agenzia, dalla commissione regionale;

– che, nel suo nucleo essenziale, la decisione di appello è così testualmente motivata: “L’appello dell’Ufficio non merita accoglimento. Questa Commissione condivide pienamente la parte della motivazione della sentenza impugnata, da sola sufficiente a giustificare la pronuncia di accoglimento del ricorso e di annullamento dell’atto impugnato; ed osserva preliminarmente, che il semplice rinvenimento di oggetti preziosi, in parte semilavorati, non è sufficiente per poter affermare l’esistenza di un’attività di lavorazione e vendita dei suddetti beni. Dagli atti dell’Ufficio è stato possibile accertare che il contribuente effettivamente dal (OMISSIS) è stato dipendente del Ministero dei Trasporti, per cui aveva svolto a tempo pieno l’attività presso le FF.SS. Inoltre la G.d.F., non rinvenne alcun attrezzo per la lavorazione dei preziosi, nè alcuna documentazione contabile o extracontabile che potesse essere assunta a dimostrazione del capitale impiegato o delle svolgimento nel tempo dell’attività imprenditoriale”;

rilevato:

– che, avverso la decisione di appello, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso in cassazione in due motivi;

– che il contribuente non si è costituito;

osservato:

che, riproducendo, nel rispetto del criterio dell’autosufficienza, i contenuti del proprio atto di appello con specifico riferimento all’analitica elencazione degli elementi ritenuti idonei a sorreggere l’accertamento nei suoi vari profili (con particolare riferimento alla diversità delle merci sequestrate rispetto a quelle oggetto d’inventario nell’ambito della precedente attività commerciale ed all’assoluta inverosimiglianza della conservazione per venticinque anni della rimanenza delle merci esistenti all’atto della cessazione dell’attività) l’Agenzia ha dedotto violazione dell’art. 2697 c.c. e vizio di motivazione, in particolare, con riguardo alle circostanze sopra evidenziate;

considerato:

che i motivi di ricorso, che per la stretta connessione possono essere congiuntamente esaminati, si rivelano manifestamente fondati;

– che, invero, la motivazione della decisione di appello, nega, l’idoneità delle circostanze poste a fondamento dell’avviso a costituire presunzione sufficiente a sorreggere l’accertamento in termini sostanzialmente apodittici e, peraltro, senza esaurire tutti i pertinenti rilievi evidenziati, in senso contrario, nell’appello dell’Agenzia;

ritenuto:

che il ricorso va, conseguentemente, accolto, nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;

– che la sentenza impugnata va, dunque, cassata, con rinvio della causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Campania.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Campania.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2010

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