Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1976 del 27/01/2011

Cassazione civile sez. trib., 27/01/2011, (ud. 14/12/2010, dep. 27/01/2011), n.1976

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – rel. est. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

cui domicilia in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

P.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 51/06/08 della Commissione tributaria

regionale della Calabria, depositata, il 5 maggio 2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14 dicembre 2010 dal Consigliere relatore Dott. Mario Bertuzzi;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del dott. Tommaso

Basile.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Collegio, letto il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza n. 51/06/08 del 5.5.2008 della Commissione tributaria regionale della Calabria, che aveva respinto il suo appello per la riforma della pronuncia di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto dall’Avv. P.G. per l’annullamento degli avvisi di accertamento che, a fini iva, irpef ed irap, gli avevano contestato l’omessa denunzia di introiti derivanti dalla sua attività professionale, fondati, per l’anno 2001, sulla avvenuta liquidazione di un sinistro in favore di un suo assistito e, per l’anno 2002, sulla base dei movimenti riscontrati sul suo conto corrente bancario;

che, in particolare, il giudice di secondo grado motivò la propria decisione in forza della considerazione che l’Ufficio appellante si era limitato a sollevare censure generiche avverso la decisione di primo grado, senza contestare in modo specifico le affermazione della Commissione tributaria provinciale secondo cui l’Amministrazione, per l’anno 2001, si era limitata a dimostrare che la Compagnia di assicurazione aveva liquidato il sinistro in favore del cliente de contribuente, ma senza provare che questi aveva, in relazione a tale attività, effettivamente percepito un compenso, e, con riferimento all’anno 2002, aveva erroneamente considerato come prova di maggiori compensi non registrati il saldo dare del conto corrente, che rappresenta un’uscita e non un’entrata;

vista la relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., dal Consigliere delegato Dott. Mario Bertuzzi, che ha concluso per la parziale fondatezza de ricorso, osservando che:

“con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate denunzia violazione del D.Lgs. n. 546 del 1002, art. 53, assumendo che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice a qua, l’atto di appello, che riproduce, conteneva specifici motivi di impugnazione avverso la decisione di primo grado”;

– “il motivo appare fondato in parte, con riferimento alla ripresa per l’anno 2001, in relazione alla quale l’atto di gravame contesta la motivazione della sentenza di primo grado sostenendo di avere fornito la prova del percepimento del compenso contestato da parte del professionista attraverso presunzioni gravi precise e concordanti, mentre nessuna contestazione specifica si rinviene in esso in relazione alle ragioni esposte da giudice di primo grado a sostegno dell’annullamento dell’avviso di accertamento relativo all’anno 2002”;

– “il secondo motivo di ricorso denunzia vizio di omessa motivazione su fatto controverso censurando la decisione impugnata per avere omesso di motivare sul fatto controverso rappresentato dall’ammontare dei maggiori compensi contestati al contribuente sulla base dell’accertamento bancario”;

– “il mezzo appare assorbito dalla conclusione raggiunta in sede di esame del primo motivo”;

rilevato che la relazione è stata regolarmente comunicata al Procuratore Generale, che non ha svolto controsservazioni, e notificata alla parte ricorrente;

ritenuto che le argomentazioni e la conclusione della relazione meritano di essere interamente condivise, apparendo rispondenti a quanto risulta dall’esame degli atti di causa;

che, pertanto, va accolto, nei limiti sopra precisati, il primo motivo, mentre il secondo – che concerne l’avviso di accertamento relativo all’anno 2002 – va dichiarato assorbito in relazione alla pronuncia che ha disatteso il primo motivo in relazione al suddetto atto impositivo;

che, per l’effetto, la sentenza va cassata limitatamente alla statuizione che ha respinto l’appello dell’Ufficio avverso il capo della pronuncia di primo grado concernente l’avviso di accertamento per l’anno 2001, con rinvio della causa ad altra Sezione della Commissione tributaria regionale della Calabria, che provvederà anche alla liquidazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso nei limiti di cui in motivazione e dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione che ha respinto l’appello dell’Ufficio avverso il capo della pronuncia di primo grado concernente l’avviso di accertamento per l’anno 2001 e rinvia, anche per la liquidazione delle spese, ad altra Sezione della Commissione tributaria regionale della Calabria.

Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2011

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