Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1976 del 26/01/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 5 Num. 1976 Anno 2018
Presidente: DI IASI CAMILLA
Relatore: ZOSO LIANA MARIA TERESA

ORDINANZA
sul ricorso 24999-2014 proposto da:
COMUNE DI MAIORI, elettivamente domiciliato in
ROMA PIAZZA DELLA LIBERTA’ 20, presso lo studio
dell’avvocato SILVERIO SICA, che lo rappresenta
e difende;
– ricorrente contro

2017

ALBERGO SAN FRANCESCO DEI F.LLI FERRARA SNC;

3119
avverso

la

sentenza

n.

intimato

2304/2014

della

Data pubblicazione: 26/01/2018

COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di SALERNO, depositata
il 10/03/2014;
udita la relazione della causa svolta nella
camera

di

consiglio

del

19/12/2017

dal

lette le conclusioni

scritte del

Pubblico

Ministero in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott.

FEDERICO SORRENTINC che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso.

Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO;

R.G. 24999/2014
ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA
1.

La società Albergo San Francesco dei F.11i Ferrara s.n.c. impugnava la cartella

esattoriale emessa a seguito del ruolo formato dal Comune di Maiori per la TARSU dovuta per
l’anno 2008 in relazione allo stabilimento balneare da essa gestito. La contribuente lamentava
che il Comune di Maiori, dopo aver raggruppato nella medesima categoria diversi tipi di
attività, aveva applicato tariffe diverse per ogni singola attività e, nel caso dello stabilimento
balneare, la tariffa di euro 11,02 al metro quadrato, violando gli articoli 65 e 69 del decreto

Proponeva appello la società contribuente e la commissione tributaria regionale della
Campania, sezione staccata di Salerno, lo accoglieva sul rilievo che il regolamento del Comune
di Maiori in materia di TARSU doveva essere disapplicato in quanto illegittimo poiché i criteri
applicativi della tassa recepiti in detto regolamento erano eccessivi e sproporzionati per quanto
riguardava le tariffe applicate in relazione agli stabilimenti balneari. Ciò in quanto le superfici
coperte avevano un’attitudine significativa a produrre rifiuti mentre le superfici degli arenili
avevano un’attitudine bassa e molto inferiore. Inoltre nella categoria B di cui all’articolo 12 del
regolamento TARSU, al quale appartenevano gli stabilimenti balneari, risultavano incluse anche
altre attività come autosaloni, autoservizi, parcheggi e parchi giochi per i quali la misura
tariffaria era inferiore a quella prevista per gli stabilimenti balneari, misura questa inferiore
solo agli istituti di credito, ai ristoranti e bar. Ne conseguiva che il Comune di Maiori avrebbe
dovuto procedere nuovamente a determinare l’importo dovuto dall’appellante al titolo di
TARSU per l’anno 2008.
2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione il Comune di Maiori
affidato a tre motivi. La contribuente non si è costituita in giudizio. Il pubblico ministero ha
depositato conclusioni scritte a norma dell’art. 380 bis. 1 cod. proc. civ..
3. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell’articolo 360,
comma 1, n. 3, cod. proc. civ., in relazione agli articoli 62 e 66 del decreto legislativo 507/93.
Sostiene che il regolamento di applicazione della TARSU del Comune di Maiori, approvato con
deliberazione del consiglio comunale numero 6 dell’Il marzo 2008, del quale la CTR ha
disposto la disapplicazione, era pienamente conforme alle previsioni degli articoli 62 e 66 del
decreto legislativo 507/93.
4. Con il secondo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’articolo 360, comma 1,
n. 3, cod. proc. civ., in relazione agli articoli 62, 65, 68 e 69 del decreto legislativo 507/93.
Sostiene che ha errato la CTR nel ritenere che il regolamento del Comune di Malori dovesse
essere disapplicato perché nella categoria B di cui all’articolo 12 erano indicate attività quali gli
autosaloni, autoservizi, parcheggi e parchi giochi per i quali la misura tariffaria era inferiore.
Ciò in quanto il Comune aveva determinato i valori della TARSU attraverso una classificazione
di categorie di contribuenti tenendo conto delle potenzialità di produzione di rifiuti e non era
escluso dalla normativa vigente che il Comune potesse operare differenziazioni nell’ambito
1

di

legislativo 597/93. La commissione tributaria provinciale di Salerno rigettava il ricorso.

una sottocategoria, ove ciò risultasse necessario al fine di conseguire l’obiettivo di coprire il
costo del servizio nella misura percentuale prevista.
5. Con il terzo motivo deduce omesso esame di un punto decisivo per il giudizio che è
stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’articolo 360, comma 1, n. 5, cod. proc.
civ.. Sostiene che la CTR ha omesso di indicare le ragioni per le quali il regolamento adottato
dal Comune di Maiori doveva essere disapplicato, non avendo esplicitato se lo stesso dovesse
intendersi illegittimo per violazione di legge, eccesso di potere o incompetenza.

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE

decreto legislativo 507/93 prevede che la tassa sia dovuta per l’occupazione o la detenzione di
locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o
accessorie di civili abitazioni diverse dalle ara verde. E la norma prevede altresì che non sono
soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura o per il
particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino obiettive condizioni di non
utilizzabilità nel corso dell’anno qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria
o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o
ad idonea documentazione. L’art. 62 pone, quindi, a carico dei possessori di immobili una
presunzione legale relativa di produzione di rifiuti. Ne consegue che l’impossibilità dei locali o
delle aree a produrre rifiuti per loro natura o per il particolare uso, prevista dall’art. 62, comma
2, non può essere ritenuta in modo presunto dal giudice tributario, essendo onere del
contribuente indicare nella denuncia originaria o di variazione le obiettive condizioni di
inutilizzabilità, le quali devono essere “debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi
direttamente rilevabili o ad idonea documentazione” (Cass. n. 12443 del 3/6/2014; Cass.
n. 11351 del 06/07/2012; Cass. n. 17703 del 02/09/2004). Inoltre l’articolo 66 del decreto
legislativo 507/93 prevede che la tariffa può essere ridotta di un importo non superiore ad un
terzo nel caso, tra l’altro, di aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo,
ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per
l’esercizio dell’attività. Rientra, dunque, nell’esercizio del potere discrezionale del comune
decidere dell’introduzione o meno della suddetta riduzione.
2. Il secondo motivo di ricorso è parimenti fondato. Ciò in quanto i rapporti tra le tariffe,
indicati dall’art. 69, comma 2, del d.lgs. n. 507 del 1993, tra gli elementi di riscontro della
legittimità della delibera, non vanno riferiti alla differenza tra le tariffe applicate a
ciascuna categoria classificata, ma alla relazione tra le tariffe ed i costi del servizio discriminati
in base alla loro classificazione economica, tenuto conto della maggiore capacità produttiva di
uno stabilimento balneare rispetto ad altre categorie ( cfr. Cass.n. 16175 del 03/08/2016;
Cass. n. 25214 del 07/12/2016 ).
3. Il terzo motivo rimane assorbito.
4. Il ricorso va dunque accolto e l’impugnata sentenza cassata. Non essendo necessari
ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, a norma dell’art. 384, comma 2,
2

1. Osserva la Corte che il primo motivo di ricorso è fondato. Invero l’articolo 62 del

cod. proc. civ., ed il ricorso originario della contribuente va rigettato. Le spese processuali
dell’intero giudizio si compensano tra le parti in considerazione dell’affermarsi dei principi
giurisprudenziali sui punti controversi in epoca successiva alla proposizione del ricorso.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta
il ricorso originario della contribuente. Compensa le spese processuali dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del giorno 19 dicembre 2017.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA