Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1976 del 25/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 25/01/2017, (ud. 30/11/2016, dep.25/01/2017),  n. 1976

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 20408-2015 proposto da:

Q.B., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati

SERGIO TREDICINE E MANUELA ROMANO giusta procura speciale in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI, Cf. e P.I. (OMISSIS), in persona del suo

procuratore speciale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA pietro

della valle 4, presso lo studio dell’avvocato MARIO TUCCILLO, che la

rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1144/2015 del TRIBUNALE di NAPOLI, emessa il

12/01/2015 e depositata il 23/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONINO SCALISI;

udito l’Avvocato Gennaro Improta (delega Avvocato Sergio Tredicine),

per il ricorrente, che si riporta agli scritti;

udito l’Avvocato Riccardo de Florio la Rocca (delega Avvocato Mario

Tuccillo), per la controricorrente, che si riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che il Consigliere designato, dott. A. Scalisi, ha depositato ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente proposta di definizione del giudizio: “La società Fondiaria Sai proponeva appello avverso la sentenza n. 5339 del 2013 con la quale il Giudice di Pace di Napoli condannava la compagnia assicurativa a pagare in favore di Q.B. la somma di Euro 1.456,54, oltre interessi e spese per competenze professionali maturate a seguito dell’espletamento dell’incarico peritale svolto per conto e nell’interesse della società, giusta fattura agli atti. La società assicurativa con l’atto di appello deduceva la violazione del principio di buona fede e correttezza nonchè l’abuso del diritto avendo l’appellato azionato plurimi giudizi davanti al Giudice di Pace definite con sentenze, successivamente, impugnate davanti al Tribunale.

Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 1144 del 2015, accoglieva l’appello e in riforma della sentenza dichiarava improponibile la domanda, condannava l’appellato al pagamento delle spese processuali del doppio grado del giudizio. Secondo il Tribunale di Napoli, l’appellato aveva proposto più domande nascenti dallo stesso rapporto e con identico petitum e causa petendi (unico il rapporto professionale e unica la specifica causale dedotta nei menzionati giudizi), pertanto, unica avrebbe dovuto essere l’azione. Trattandosi di incarichi relativi a diversi sinistri, l’aver azionato più giudizi non poteva che risolversi in un abuso del processo. La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da Q., con ricorso affidato ad un motivo. La società Unipol Sai Assicurazioni spa ha resistito con controricorso.

Considerato che:

1.= Con l’unico motivo di ricorso Q. lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. e dell’art. 111 Cost. nonchè erronea interpretazione del principio nomofilattico espresso dalle Sezioni Unite nella pronuncia del 15 novembre 2007 n. 23726 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Secondo il ricorrente se all’ipotesi in esame il Tribunale di Napoli avesse applicato correttamente i principi espressi dalle SSUU della Corte di Cassazione con la sentenza nn. 23726 del 2007, avrebbe escluso che la condotta tenuta da Q. avesse realizzato una parcellizzazione di un unico credito. Piuttosto Quagliano avrebbe correttamente richiesto l’integrale liquidazione delle spettanze professionali relativi a distinti sinistri non operando alcuna parcellizzazione di tale credito. Gli altri incarichi ricevuti dalla impresa assicurativa riguardano altri sinistri e, quindi, differenti obbligazioni, e, pertanto, non vi era alcun obbligo da parte del Quagliano di chiedere cumulativamente il pagamento delle competenze legali per tutti gli incarichi ricevuti dalla convenuta. In definitiva, il credito azionato in ciascuno dei giudizi proposti dal Quagliano nei confronti della società resistente, in realtà, rappresentava una diversa causa petendi costituita dall’attività professionale svolta con riguardo al singolo sinistro di cui egli reclamava il pagamento delle sue competenze.

1.1.= Il motivo è infondato, non solo perchè si risolve nella richiesta di una nuova e diversa valutazione dei dati processuali non proponibile nel giudizio di cassazione e, come nel caso in esame, la valutazione compiuta dalla Corte distrettuale non presenta vizi logici o giuridici ma soprattutto perchè la decisione del Tribunale di Napoli è coerente con i principi espressi dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza del 15 novembre 2007 n. 23726. Come ha già chiarito il Tribunale di Napoli “(…) nella fattispecie in esame è unica la causa dei crediti (unico rapporto professionale e unica la specifica causale dedotta nei menzionati giudizi) e, pertanto, ad avviso del Giudicante unica avrebbe dovuto ragionevolmente essere l’azione. Infatti, pur trattandosi di incarichi relativi a sinistri diversi l’aver azionato più giudizi non può che risolversi in un abuso del processo (…)” “(…) Tale condotta si traduce inevitabilmente in una situazione di ingiustificato privilegio per il creditore che non ha nessun apprezzabile interesse e/o utilità di qualsivoglia natura alla proliferazione dei giudizi per altro di modestissimo valore a danno del debitore quantomeno in termini di duplicazione di spese e di onere di difesa nelle diverse iniziative giudiziali (…)”. E di tutta evidenza che i dati processuali (l’unitarietà della prestazione, la continuità del rapporto professionale, i più giudizi azionati) valutati dal Tribunale identificano quella stessa fattispecie decisa e risolata dalla Sezioni Unite di questa Corte secondo cui: non è consentito al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, di frazionare il credito in plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo, in quanto tale scissione del contenuto della obbligazione, operata dal creditore per sua esclusiva utilità con unilaterale modificazione aggravativa della posizione del debitore, si pone in contrasto sia con il principio di correttezza e buona fede, che deve improntare il rapporto tra le parti non solo durante l’esecuzione del contratto ma anche nell’eventuale fase dell’azione giudiziale per ottenere l’adempimento, sia con il principio costituzionale del giusto processo, traducendosi la parcellizzazione della domanda giudiziale diretta alla soddisfazione della pretesa creditoria in un abuso degli strumenti processuali che l’ordinamento offre alla parte, nei limiti di una corretta tutela del suo interesse sostanziale. Per questi motivi si propone il rigetto del ricorso”.

Tale relazione veniva comunicata ai difensori delle parti. In prossimità dell’udienza camerale le parti hanno depositato memorie.

Il Collegio, lette le memorie depositate da entrambi le parti, pur condividendo argomenti contenuti nella relazione ex art. 380 bis c.p.c., tenuto conto del diverso orientamento espresso, in altra occasione, da questa stessa Corte, in materia analoga, ritiene che non sussista l’evidenza decisoria e che le questioni prospettate necessitano un ulteriore approfondimento, e, pertanto, rinvia la causa alla Pubblica Udienza.

PQM

La Corte rinvia la causa alla Pubblica Udienza.

Così deciso in Roma, nella Camera del Consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 30 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2017

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