Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19759 del 27/09/2011
Cassazione civile sez. VI, 27/09/2011, (ud. 28/04/2011, dep. 27/09/2011), n.19759
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –
Dott. RORDORF Renato – Consigliere –
Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –
Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 22806/2009 proposto da:
P.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA COLA DI RIENZO 297, presso lo studio dell’avvocato MONACO
ANTONIO, rappresentato e difeso dall’avvocato LAVAGGI Giuseppe,
giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
P.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA LUCREZIO CARO 38, presso lo studio dell’avvocato POMARICI
COSTANZA, rappresentata e difesa dall’avvocato STURIALE Lucia, giusta
procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
e contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI CATANIA;
– intimato –
avverso l’ordinanza n. 409/08 della CORTE D’APPELLO di CATANIA
dell’11.6.09, depositata il 24/07/2009;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
28/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MASSIMO DOGLIOTTI.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IMMACOLATA
ZENO.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Il Giudice Tutelare di Siracusa ha provveduto alla nomina di un amministratore di sostegno a favore di P.M., con provvedimento del 21/07/2008, reclamato dal P., e confermato dalla Corte di Appello di Catania con provvedimento in data 11/06/2009.
Ricorre per cassazione il reclamante; resiste, con controricorso, P.C., sua figlia.
Il ricorso consta di due motivi.
Può essere trattato in Camera di consiglio.
Si lamenta, da un lato, violazione dell’art. 404 c.c., e segg., dall’altro, insufficiente motivazione.
Va precisato che, mentre può essere sicuramente oggetto di ricorso per cassazione la censura dei presupposti del provvedimento di amministrazione di sostegno, non altrettanto può dirsi per quella relativa alla nomina dell’amministratore, e dunque alla persona dello stesso, afferente piuttosto alla gestione del rapporto, priva dunque di decisorietà e definitività.
Come emerge dal provvedimento reclamato, l’odierno ricorrente è stato sentito (e non era necessaria ulteriore audizione del giudizio di reclamo). Dal complesso dei poteri attribuiti all’amministratore di sostegno, si evidenzia che il P. potrà comunque compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della vita quotidiana.
La motivazione appare adeguata: il Giudice a quo richiama la documentazione prodotta e le risultanze della CTU. Non rileva che non abbia preso in considerazione le indicazioni dei C.T. di parte (al riguardo, tra le altre, Cass. 29/1/2010 n. 2063).
Va pertanto, conclusivamente, rigettato il ricorso per manifesta infondatezza.
La natura della causa richiede che le spese del giudizio presente siano compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; compensa tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 28 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2011