Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19759 del 25/07/2018


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 19759 Anno 2018
Presidente: CAMPANILE PIETRO
Relatore: CAMPANILE PIETRO

ORDINANZA
sul ricorso n. 17363/2013 proposto da:

uQ_

LO GRECO ROSARIO
rappresentato e difeso dall’avv. Gianni Cerisano, con domicilio eletto
in Roma, via Cosseria, n. 2, presso lo studio Placidi;
– ricorrente contro
COMUNE DI RIBERA
rappresentato e difeso dall’avv. Sergio Indelicato, con domicilio eletto
in Roma, via F.P. De Calboli, n. 60, presso lo studio dell’avv. Simona
Nicosia;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 25/07/2018

avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, n. 1240, depositata in data 10 settembre 2012;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 dicembre
2017 dal Presidente dott. Pietro Campanile;

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Palermo,
pronunciando sulla domanda di determinazione dell’indennità di
espropriazione proposta da Ak odierni) ricorrentt in relazione
all’ablazione di un proprio fondo, disposta dal Comune di Ribera
nell’ambito della realizzazione del Piano Insediamenti Produttivi approvato con delibera del 19 gennaio 1999, ha liquidato la somma di
euro 83.770,00, disponendo il deposito, con gli interessi legali, al netto di quanto già versato per lo stesso titolo.
2. La corte distrettuale, aderendo alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, conseguite con il metodo analitico sulla base del c.d.
“valore di trasformazione”, ha rigettato l’eccezione di giudicato in ordine al valore del fondo, sollevata dall’espropriata, e fondata sul rilievo che il valore del terreno era stato già determinato – in misura
maggiore rispetto alla stima effettuata dall’ausiliario – nell’ambito di
un precedente giudizio concernente l’indennità di occupazione, conclusosi con decisione passata in giudicato. In proposito è stato richiamato l’orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo
cui la pronuncia in tema di indennità di occupazione assume valore di
cosa giudicata limitatamente alla natura del terreno.

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FATTI DI CAUSA

3. Per la cassazione di tale decisione la parte espropriata propone ricorso, affidato a due motivi, cui il Comune di Ribera resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE

civ., si sostiene che la corte distrettuale avrebbe erroneamente escluso la preclusione derivante dal giudicato formatosi nella decisione n.
709 del 2003, emessa dalla stessa Corte di appello, e passata in giudicato, inerente alla determinazione giudiziale dell’indennità di occupazione.
Il valore unitario attribuito al terreno avrebbe dovuto essere considerato anche ai fini dell’indennità di espropriazione, in quanto il giudicato si forma non solo su ciò che costituisce direttamente oggetto della
statuizione adottata dal giudice, ma anche si tutto ciò che appaia necessariamente ed inscindibilmente legato con la statuizione finale
2. Con il secondo mezzo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo
comma, n. 5, cod. proc. civ., nel testo anteriore alle modifiche introdotte con il d.l. 22 giugno 2012, n., 83, convertito nella I. n. 134 del
2012 (applicabile nella specie in quanto la decisione impugnata è stata pubblicata il 10 settembre 2012, un giorno prima dell’entrata in vigore delle modifiche stesse), insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio: non sarebbero state evidenziate le ragioni in base alle quali il valore considerato ai fini della determinazione dell’indennità di occupazione non poteva essere utilizzato per la determinazione dell’indennità di espropriazione.

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1. Con il primo motivo, deducendosi violazione dell’art. 2909 cod.

3. Le esposte doglianze, da esaminarsi congiuntamente in quanto intimamente correlate, sono infondate.
3.1. Non è predicabile la violazione del giudicato in relazione alla
mancata considerazione, ai fini dell’individuazione della giusta inden-

precedente giudizio, conclusosi con sentenza passata in giudicato, relativo all’indennità di occupazione.
In proposito questa Corte ha affermato che le opposizioni alla stima
dell’indennità di occupazione e dell’indennità di espropriazione sono
domande distinte ed autonome, avuto riguardo alle diversità delle relative “causae petendi”, costituite l’una dalla ablazione del bene
espropriato e l’altra dalla privazione del godimento di quello occupato,
nonché alla possibilità della mancanza di una delle due vicende,
nell’ambito del procedimento ablatorio, prevista come regola dal
d.P.R. 8 giugno 2001, n.327, che solo nell’art.22-bis (aggiunto
dall’art. 1 del d.lgs. 27 dicembre 2002, n. 302) consente l’occupazione preordinata all’esproprio per l’urgente inizio dei lavori (Cass., 29
aprile 2010, n. 10292).
4. A tale rilievo deve aggiungersi che, se è vero che ai fini del calcolo
dell’indennità di occupazione

rileva la c.d. indennità “virtuale” di

espropriazione – come normalmente si verifica allorché l’occupazione
assuma successivamente connotati di illegittimità tali da comportare il
ricorso a profili risarcitori – , è altrettanto vero che tale determinazione, effettuata in via incidentale, non può assumere valenza di giudicato, neppure in via riflessa, tanto per la diversità dei periodi consi-

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nità di espropriazione, del valore del terreno posto alla base, in un

derati, quanto per l’evidenziata autonomia dei due rapporti (Cass., 6
agosto 1997, n. 7271; Cass., 7 ottobre 1996, n. 8761).
5. Sotto tale profilo mette conto di evidenziare come, secondo un costante orientamento di questa Corte, assuma valore di cosa giudicata,

la perdita della proprietà del terreno e la determinazione
dell’indennità di occupazione, esclusivamente la natura giuridica del
terreno (Cass., 7 ottobre 2016, n. 20234; Cass., 18 dicembre 2013,
n. 28215; Cass., 7 febbraio 2011, n. 3909).
6. Quanto al valore di mercato del terreno ablato, si è affermato che
esso, non costituendo una statuizione autonoma della sentenza di
merito che lo abbia posto a base del calcolo dell’indennità di espropriazione e di occupazione, né la premessa logica indispensabile della
sentenza di cassazione con rinvio, che abbia stabilito le diverse regole
di diritto da applicare nella sua determinazione, non è suscettibile di
assumere l’efficacia di giudicato interno nel giudizio di rinvio e ben
può essere ivi riconsiderato (Cass., 25 settembre 2008, n. 24064).
7. Al lume delle superiori considerazioni, va rilevata l’insussistenza
del denunciato vizio motivazionale, in quanto la corte territoriale, che
ha correttamente giustificato la determinazione del valore del bene
ablato richiamando le conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio
all’uopo esperita (per altro non attinte da alcuna censura specifica),
non aveva l’onere, per le ragioni indicate, di specificare il motivo in
base al quale si discostava dalla valutazione relativa alla diversa indennità di occupazione.

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nei rapporti fra giudizi aventi rispettivamente ad oggetto il ristoro per

8. Al rigetto del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente al
pagamento delle spese relative al presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.

relative al presente giudizio di legittimità, liquidate in euro 4.200,00,
di cui euro 200,00 per esborsi, oltre agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà
atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari
a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis
dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione

Rigetta il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese

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