Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19759 del 23/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 23/07/2019, (ud. 17/04/2019, dep. 23/07/2019), n.19759

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28465-2016 proposto da:

E.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA XX SETTEMBRE

3, presso lo studio dell’avvocato MICHELE SANDULLI, rappresentato e

difeso dagli avvocati FERDINANDO PINTO, GIULIO RENDITISO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3917/52/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 02/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO

FRANCESCO E..

Fatto

RILEVATO

che:

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale della Campania confermava la sentenza di primo grado che aveva respinto il ricorso proposto da E.L. contro l’avviso di accertamento con il quale, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, veniva determinato il maggiore reddito del contribuente per l’anno d’imposta 2008.

Avverso la decisione, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

L’Agenzia delle entrate non ha svolto difese.

Con apposita istanza, il contribuente ha chiesto la sospensione del processo ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11,comma 8, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 96 del 2017. Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale. Il contribuente ha depositato istanza per la declaratoria di estinzione del giudizio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Preliminarmente va rilevato che il processo è rimasto sospeso sino al 31 dicembre 2018, avendo il contribuente presentato istanza di definizione agevolata ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 96 del 2017, contenente la prova del versamento della prima rata dell’importo liquidato in applicazione del beneficio.

Con l’istanza successivamente depositata il contribuente ha attestato il pagamento dell’intero importo dovuto.

Ai sensi del medesimo art., comma 10, entro lo stesso termine del 31 dicembre 2018, la parte che ne aveva interesse avrebbe dovuto presentare istanza di trattazione, pena l’estinzione del giudizio.

Atteso che tale adempimento non risulta effettuato, il processo va dichiarato estinto; le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, per espressa previsione del citato art. 11, comma 10, u.p..

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del giudizio e pone le spese a carico della parte che le ha anticipate.

Così deciso in Roma, il 17 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2019

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