Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19758 del 28/08/2013
Civile Sent. Sez. 5 Num. 19758 Anno 2013
Presidente: VALITUTTI ANTONIO
Relatore: OLIVIERI STEFANO
SENTENZA
sul ricorso 20192-2010 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro
BARSANTI TRASPORTI SRL in persona del Liquidatore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA
CONSULTA 50, presso lo studio dell’avvocato MANCINI
ANTONIO, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato CALVARIO DI PASQUALE MATTEO giusta
Data pubblicazione: 28/08/2013
delega a margine;
–
controri corrente –
avverso la sentenza n. 28/2010 della COMM.TRIB.REG.
di BARI, depositata il 23/03/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
OLIVIERI;
udito per il ricorrente l’Avvocato DE BONIS che si
riporta agli scritti;
udito per il controricorrente l’Avvocato MANCINI che
si riporta agli scritti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per
raccoglimento del ricorso.
udienza del 20/05/2013 dal Consigliere Dott. STEFANO
Svolgimento del processo
Con sentenza in data 23.3.2010 n. 28 la Commissione tributaria della
Entrate riconoscendo il diritto di Barsanti Trasporti s.r.l. al rimborso
dell’IVA corrisposta negli anni dal 1996 al 2006 e relativa all’acquisto di
beni strumentali (autoveicoli utilizzati dai dipendenti della società) e non
potuta detrarre dalla impresa nel vigore della norma di cui all’art. 19bis 1.
col lett. c) e lett. d) Dpr n. 633/1972 ritenuta in contrasto con l’art. 17 della
sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio in data 17.5.1977 dalla sentenza
della Corte di giustizia in data 14.9.2006 in causa C-228/05.
I Giudici di merito, dopo aver illustrato i motivi di gravame con i quali
l’Ufficio aveva contestato l’ “inerenza” dei costi di noleggio dei veicoli alla
attività d’impresa -sostenendo che trattavasi non di beni strumentali ma di
“fringe benefits” essendo utilizzati dai dipendenti per utilizzo personale- ed
aveva altresì contestato l’inosservanza degli adempimenti richiesti dal DL
n. 258/2006 conv. in legge n. 278/2006, rilevavano che il carattere
dell’inerenza dei beni strumentali era stata accertata dall’Ufficio “in sede di
verifica della istanza di rimborso tempestivamente chiesta” e che
comunque dovevano essere rigettate tutte le eccezioni dell’Ufficio
appellante “a motivo della inerzia dal medesimo esercitata nel tempo”
nell’accertare la veridicità della documentazione prodotta dalla impresa.
Avverso tale sentenza, notificata il 28.5.2010, ha proposto tempestivo
ricorso per cassazione la Agenzia delle Entrate deducendo tre mezzi, ai
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RG n. 3084/2009
ric. Ag.Entrate c/SAPSA Bedding s.r.1
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regione Puglia ha rigettato l’appello dell’Ufficio Bari 1 della Agenzia delle
quali ha resistito con controricorso e memoria illustrativa la società
contribuente.
Motivi della decisione
La eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione, in quanto
546/1992, è infondata.
La sentenza di appello risulta notificata alla Direzione Provinciale di
Bari della Agenzia delle Entrate in data 28 maggio 2010, e dunque il
termine breve per proporre la impugnazione andava a scadere il 27 luglio
2010.
L’Agenzia fiscale ha proceduto a notificare il ricorso per cassazione, a
mezzo posta, ai sensi dell’art. 4 della legge 21.1.1994 n. 53, le cui
disposizioni sono state estese all’Avvocatura dello Stato dall’art. 55 della
legge 18.6.2009 n. 69.
Il timbro di ricezione dell’atto da parte dell’Ufficio postale di Roma
reca la data del 27.7.2010, dovendo in conseguenza ritenersi
tempestivamente proposto il ricorso, alla stregua del principio per cui il
momento di perfezionamento della notifica per il notificante (in funzione
della verifica della osservanza di termini perentori o di decadenza)
deve
distinguersi da quello in cui essa si perfeziona per il destinatario (cfr. Corte
cost. n. 477/2002; Corte cost. n. 28/2004; Corte cost. ord. n. 97/2004, con
riferimento all’art. 149 c.p.c. ed alla notificazione a mezzo posta).
Il primo motivo di ricorso si articola nelle censure di “errores in
procedendo” (art. 360co1 n. 4 c.p.c.) per omessa pronuncia ex art. 112
c.p.c., per nullità della sentenza determinata da carenza assoluta della
motivazione ex art 36co2 n. 4 Dlgs n. 546/92, ed in subordine nella
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notificato oltre il termine di decadenza previsto dall’art. 21co 1 Dlgs n.
denuncia del vizio di omessa od insufficiente motivazione in relazione
all’art. 30col n. 5) c.p.c.
La prima censura (omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c.) è inammissibile
per difetto del requisito di specificità ex art. 366col n. 4 c.p.c. e comunque
infondata.
dovere della parte ricorrente di “individuare”, nella congerie delle
argomentazioni in fatto e diritto svolte nell’atto, gli specifici motivi di
gravame con i quali venivano devolute al Giudice di secondo grado le
eccezioni di merito -deducenti fatti impeditivi od estintivi del diritto controverso o
volte a destituire di efficacia i fatti costitutivi del diritto vantato dalla società- sui
quali era chiamata a pronunciare la CTR pugliese.
Il vizio di omessa pronuncia è da ritenersi, peraltro, anche infondato in
quanto la CTR si è comunque espressa su “tutte le eccezioni” formulate
dall’Ufficio appellante, statuendone il rigetto.
Fondata è invece la seconda censura (nullità della sentenza per difetto
del requisito di validità della motivazione).
La motivazione quale requisito di validità della sentenza deve essere
verificato alla stregua del principio desumibile dalle norme di cui agli artt.
132 comma secondo n. 4) cod. proc. civ. e 118 disp. att. stesso codice,
secondo il quale la mancata esposizione dello svolgimento del processo e
dei fatti rilevanti della causa, ovvero la mancanza o l’estrema concisione
della motivazione in diritto determinano la nullità della sentenza
allorquando rendano impossibile l’individuazione del “thema decidendum”
e delle ragioni poste a fondamento del dispositivo. Tale principio è
applicabile anche al rito tributario, così come disciplinato dal D.Lgs.
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La mera riproduzione dell’intero atto appello non assolve, infatti, al
546/1992, in forza del generale rinvio materiale alle norme del codice di
rito compatibili (e, dunque, anche alle sue disposizioni di attuazione) contenuto
nell’art. 1 comma secondo del citato decreto (cfr. Corte cass. Sez. 5, Sentenza
n. 1944 de/ 12/02/2001; id. Sez. 5, Sentenza n. 13990 del 22/09/2003).
Il vizio in questione ricorre, pertanto, le volte in cui la esposizione delle
argomentazioni poste a fondamento del “decisum” risulti non intelligibile,
o presupposti nella decisione, rimanendo impedita la possibilità di verifica
della relazione di corrispondenza logica tra i fatti controversi e le ragioni
giuridiche della decisione (cfr. Corte cass. Sez. L, Sentenza n. 6683 del
19/03/2009; id. Sez. 5, Sentenza n. 22845 de110111/2010).
Nella specie i Giudici territoriali dopo aver dato atto che l’Ufficio
appellante aveva contestato la “inerenza dei costi” sostenendo che le vetture
erano destinate all’utilizzo personale dei dipendenti e pertanto difettava
l’elemento della strumentalità del bene all’esercizio della impresa. aveva
eccepito la “inammissibilità” della richiesta di rimborso non avendo
ottemperato la società atfa presentazione della istanza telematica come
previsto dal DL n. 258/2006 conv. in legge n. 278/2006 e non avendo
depositato la necessaria documentazione contabile, hanno ritenuto di
rigettare l’appello senza esaminare alcuna delle predette eccezioni,
adottando un criterio giustificativo della soluzione adottata che appare non
solo errato, ma assolutamente privo di fondamento giuridico, non
rispondendo ad alcuna logica processuale, avendo affermato che il Giudice
dovrebbe ritenersi assolto dall’obbligo di pronuncia sulle eccezioni
proposte dalla parte resistente e dall’accertamento dei fatti costitutivi del
diritto controverso (sulla scorta delle prove fornite in giudizio), in
dipendenza della mera inerzia tenuta dalla Amministrazione finanziaria in
ordine alla verifica della istanza di rimborso.
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s. est.
Stefan Olivieri
ovvero quando non sia possibile individuare gli elementi di fatto considerati
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N. 131 ‘FAB.
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Tanto è sufficiente a ravvisare la inesistenza di un supporto
motivazionale idoneo a giustificare la “regula iuris” applicata, difettando
pertanto la sentenza dell’elemento essenziale della motivazione richiesto a
pena di nullità dall’art. 36co2 n. 4) Dlgs n. 546/1992.
censura indicata, inammissibile il primo, assorbito il terzo, il ricorso deve
essere accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata e
rinvio della causa avanti altra sezione della Commissione tributaria della
regione Puglia per rinnovazione della decisione dichiarata nulla e
liquidazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte :
– accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa avanti
altra sezione della Commissione tributaria della regione Puglia per
rinnovazione della decisione dichiarata nulla e liquidazione delle spese del
presente giudizio.
COMITATO IN CANCELLERIA
k.
Così deciso nella camera di consiglio 20.5 .2013
2 A60. 2013
In conseguenza ritenuto fondato il secondo motivo, in relazione alla