Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19758 del 23/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 23/07/2019, (ud. 04/04/2019, dep. 23/07/2019), n.19758

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27461-2017 proposto da:

M.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CAVOUR 305,

presso lo studio dell’avvocato MARCO YEUILLAZ, rappresentato e

difeso dall’avvocato MASSIMILIANO PANI;

– ricorrente –

contro

ADER – AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (OMISSIS), in persona del

Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1201/7/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di TORINO, depositata il 31/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROSARIA

MARIA CASTORINI.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte:

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 – bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue;

Con sentenza n. 1201/7/2017 depositata il 31.7.2017 la C.T.R. del Piemonte accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di M.F. avverso la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso del contribuente avente ad oggetto avviso di iscrizione ipotecaria su un bene costituito in fondo patrimoniale. La CTR affermava che il contribuente non aveva dimostrato l’estraneità dei debiti alle necessità della famiglia.

Avverso la suddetta sentenza il contribuente propone ricorso per cassazione, affidando il suo mezzo a un motivo.

L’Agenzia delle Entrate – Riscossione – resiste con controricorso. Va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso in quanto redatto con la tecnica dei cosiddetti ricorsi “assemblati” o “farciti”.

La tecnica espositiva adottata nel ricorso in esame appare idonea ad integrare il requisito dell’art. 366 c.p.c., n. 3, poichè non difetta la sintesi funzionale alla comprensione e valutazione delle censure mosse alla sentenza impugnata in cui si sostanzia il principio di autosufficienza del ricorso e contiene tutti gli elementi necessari a porre il giudice di legittimità in grado di avere la completa cognizione della controversia e di cogliere il significato e la portata delle censure rivolte alle specifiche argomentazioni della sentenza impugnata (Da ultimo Cass. 8245/2018).

1. Con il motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, e degli artt. 167 e 170 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.; lamenta in particolare che il debito fiscale era estraneo ai bisogni della famiglia.

Il ricorso non è fondato.

2. Va ribadito il principio affermato da questa Corte, e correttamente applicato dal giudice di merito, per il quale l’onere della prova dei presupposti di applicabilità dell’art. 170 c.c., ed in particolare, per quanto rileva in questa sede, che il debito per cui si procede sia stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia e che il creditore sia a conoscenza di tale estraneità, grava sulla parte che intende avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale (Cass. 19/02/2013, n. 4011; Cass. 30/05/2007, n. 12730; Cass. 31/05/2006, n. 12998). Questa Corte, con la sentenza del 5/03/2013, n. 5385, proprio in relazione ad una iscrizione ipotecaria effettuata dall’esattore sui beni di un fondo patrimoniale, ha affermato che l’art. 170 c.c., nel disciplinare le condizioni di ammissibilità dell’esecuzione sui beni costituiti nel fondo patrimoniale, detta una regola applicabile anche all’iscrizione di ipoteca non volontaria, ivi compresa quella di cui al D.P.R. 3 marzo 1973, n. 602, art. 77 – di cui all’evidenza si discute nella controversia all’esame con la conseguenza che l’esattore può iscrivere ipoteca su beni appartenenti al coniuge o al terzo, conferiti nel fondo, qualora il debito facente capo a costoro sia stato contratto per uno scopo non estraneo ai bisogni familiari, e quando, ancorchè sia stato contratto per uno scopo estraneo a tali bisogni, il titolare del credito, per il quale l’esattore procede alla riscossione, non conosceva l’estraneità ai bisogni della famiglia; viceversa, l’esattore non può iscrivere l’ipoteca su detti beni e l’eventuale iscrizione è illegittima se il creditore conosceva tale estraneità. Con la sentenza appena citata questa Corte ha anche ribadito che il coniuge (o il terzo) titolare del bene facente parte del fondo patrimoniale che si faccia attore contestando la legittimità dell’iscrizione ipotecaria perchè avvenuta al di fuori delle condizioni legittimanti previste dall’art. 170 c.c. assume l’onere di allegare e dimostrare i fatti costitutivi dell’illegittimità dell’iscrizione, evidenziando che tra tali fatti vi è, innanzi tutto, l’essere stato il debito del coniuge (o del terzo) in relazione al quale si è proceduto all’iscrizione, contratto per uno scopo estraneo ai bisogni della famiglia, e che siffatto attore deve, inoltre, allegare e dimostrare che tale estraneità era conosciuta dal creditore che abbia iscritto l’ipoteca.

3.Tanto premesso, occorre rilevare che l’iscrizione ipotecaria di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall’art. 170 c.c., circostanze che non possono ritenersi dimostrate, nè escluse, per il solo fatto dell’insorgenza del debito nell’esercizio dell’impresa” (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 23876 del 23/11/2015, Rv. 637586- 01).

In tema di fondo patrimoniale, il criterio identificativo dei debiti per i quali può avere luogo l’esecuzione sui beni del fondo va ricercato non già nella natura dell’obbligazione ma nella relazione tra il fatto generatore di essa e i bisogni della famiglia, sicchè anche un debito di natura tributaria sorto per l’esercizio dell’attività imprenditoriale può ritenersi contratto per soddisfare tale finalità, fermo restando che essa non può dirsi sussistente per il solo fatto che il debito derivi dall’attività professionale o d’impresa del coniuge, dovendosi accertare che l’obbligazione sia sorta per il soddisfacimento dei bisogni familiari (nel cui ambito vanno incluse le esigenze volte al pieno mantenimento ed all’univoco sviluppo della famiglia) ovvero per il potenziamento della di lui capacità lavorativa, e non per esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi” (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 3738 del 24/02/2015, Rv. 634646 – 01).

La sentenza impugnata è coerente con i principi di diritto espressi in tali arresti giurisprudenziali.

La CTR piemontese infatti, ha ritenuto che il contribuente non avesse nemmeno allegato la prova dell’estraneità del debito ai bisogni della famiglia, nè della conoscenza di detta estraneità in capo al creditore.

Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

La Corte dà atto che, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, artt. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013, D.P.R. n. 115 del 2002, comma 1-quater, T.U. spese di giustizia), sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato di cui all’art. 13 T.U., comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso.

Condanna M.F. al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 5.600,00 oltre alle spese prenotate a debito. La Corte dà atto che, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013, D.P.R. n. 115 del 2002, comma 1-quater, T.U. spese di giustizia), sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2019

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