Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19757 del 28/08/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 19757 Anno 2013
Presidente: VALITUTTI ANTONIO
Relatore: OLIVIERI STEFANO

SENTENZA

sul ricorso 979-2009 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

ESPRINET SPA già NILOX SRL in persona del Presidente
del Consiglio di Amministrazione e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA VIALE CASTRO PRETORIO 122, presso lo studio
dell’avvocato RUSSO ANDREA, che lo rappresenta e

Data pubblicazione: 28/08/2013

difende giusta delega in calce;

con troricorrente

avverso la sentenza n. 87/2008 della COMM.TRIB.REG. di
MILANO, depositata il 20/10/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

OLIVIERI;
udito per il ricorrente l’Avvocato DE BONIS che ha
chiesto l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato RUSSO che si
riporta agli scritti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per il
rigetto del ricorso in subordine rimessione alle SS.UU.

udienza del 20/05/2013 dal Consigliere Dott. STEFANO

Svolgimento del processo

La Commissione tributaria della regione Lombardia con sentenza
20.10.2008 n. 87 ha rigettato l’appello dell’Ufficio Desio 2 della Agenzia
diritto di NILOX s.r.1., società successivamente incorporata in ESPRINET
s.p.a., al rimborso dell’IVA versata su operazioni di acquisto di beni e
servizi relativi ad autoveicoli -eseguite negli anni 2002 e 2003- e richiesta
con istanza in data 16.3.2005 alla quale la PA aveva opposto il silenziorifiuto.
I Giudici di merito rilevavano che:
– la disciplina limitativa del diritto alla detrazione IVA introdotta dall’art.
19 bis 1. del Dpr n. 633/72 non era applicabile, in quanto ritenuta
incompatibile con gli scopi della VI direttiva 77/388/CEE del Consiglio in
data 17.5.1977 dalla sentenza della Corte di giustizia in data 14.9.2006, in
causa C-228/05, Stradasfalti s.r.l.
– le contestazioni mosse dall’Ufficio per la prima volta in grado di appello
concernenti la omessa redazione della istanza di rimborso secondo il
modello e nei tempi previsti dal DL 15.9.2006 n. 258 conv. in legge n.
278/2006, e la mancata produzione dei documenti della contabilità
aziendale necessari a verificare il diritto alla detrazione, integravano nuove
eccezioni, come tali inammissibili ai sensi dell’art.57co2 Dlgs n. 546/92
– la disposizione del DL n. 258/2006 che limitava il recupero della
detrazione IVA al solo periodo 2003-2006 con conseguente perdita
del’IVA relativa all’anno 2002, doveva ritenersi non applicabile in quanto
incompatibile con la interpretazione vincolante della norma restrittiva
fornita dal Giudice comunitario.
1
RG n. 979/2009
ric.Ag.Entrate c/ESPRINET s.p.a.

est.
C
eri
Stefano

delle Entrate e confermato la pronuncia di primo grado che riconosceva il

La Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza di
appello con tre mezzi corredati di quesiti di diritto.
Ha resistito la società con controricorso e memoria illustrativa.

§1. La Agenzia fiscale ha impugnato la sentenza di appello deducendo,
con il primo motivo, vizio di “error in procedendo” ex art. 360col n. 4
c.p.c. per falsa applicazione dell’art. 57co2 Dlgs n. 546/1992 censurando la
statuizione con la quale era stata dichiarata la inammissibilità, per novità,
delle eccezioni formulate con i motivi di gravame.
Il motivo è inammissibile ed infondato in relazione ai seguenti rilievi:
il quesito di diritto non assurge al livello minimo di sufficienza, in
quanto formulato in modo generico e contraddittorio (cfr. Corte eass.
SU 28.9.2007 n. 20360) : a) si chiede a questa Corte di rilevare una
nullità processuale per errata rilevazione da parte del Giudice di
appello della novità di eccezioni che sarebbero state -secondo la
ricorrente- sollevate invece fin dal primo grado di giudizio, ma si
omette del tutto di specificare quali eccezioni in senso stretto fossero
state proposte; b) il quesito risulta contraddittorio in quanto da un
lato appare fondato sul presupposto della rituale proposizione in
primo grado delle eccezioni in questione, dall’altro invece sembra
affermare la novità delle eccezioni proposte con i motivi di gravame
da ritenersi tuttavia ammissibili in quanto giustificate dal “jus
superveniens”
il motivo è altresì inammissibile per difetto del requisito della chiara
esposizione dei fatti e del requisito di specificità ex art. 366co 1 nn.
3) e 4) c.p.c. in quanto non è indicato nella esposizione quali fossero
2
RG n. 979/2009
ric.Ag.Entrate c/ESPRINET s.p.a.

t.
Con
Stefan O vieri

Motivi della decisione

le eccezioni in senso stretto proposte in primo grado dall’Ufficio
finanziario, o quelle proposte nei motivi di gravame e dichiarate
inammissibili dalla CTR: come, infatti, costantemente ribadito dalla
giurisprudenza di legittimità “l’esercizio de/potere di diretto esame
degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità
ove sia denunciato un “error in procedendo”, presuppone comunque
n. 20405), e quanto alla sussistenza del requisito della “esposizione

sommaria dei fatti di causa” di cui all’art. 366 col n. 3) c.p.c. “e’
necessario, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso,
che in esso vengano indicati, in maniera specifica e puntuale, tutti
gli elementi utili perchè il giudice di legittimità possa avere la
completa cognizione dell’oggetto della controversia, dello
svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle
parti, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti del processo, ivi
compresa la sentenza impugnata, così da acquisire un quadro degli
elementi fondamentali in cui si colloca la decisione censurata e i
motivi delle doglianze prospettate” (cfr. Corte cass sez. lav. 12.6.2008
n. 15808).

il motivo è anche infondato in quanto dalla motivazione della
sentenza di primo grado -riportata in stralcio a pag. 7 del ricorsonon emerge affatto, diversamente da quanto opinato dalla ricorrente,
che siano state proposte eccezioni in seguito al “jus superveniens”: la
sentenza di primo grado riferisce infatti che l’Ufficio -alla udienza
16.11.2006- si era limitato a richiedere soltanto una “sospensione o
rinvio” della causa “in attesa della circolare ministeriale esplicativa
a seguito della pubblicazione della sentenza della Corte di Giustizia
europea n. C-228 del 14 settembre 2006 e della promulgazione del
3
RG n. 979/2009
ric.Ag.Entrate c/ESPRINET s.p.a.

\
Cols\est.
StefanTSS iivieri

l’ammissibilità del motivo di censura” (cfr. Corte cass. I sez. 20.9.2006

DL 258/06 “: né peraltro la ricorrente precisa, nella esposizione
motivo, quali eccezioni sarebbero state proposte “nella prima
udienza dinanzi alla CTP successiva” alla promulgazione del decreto
legge.
§ 2. Con il secondo motivo viene censurata la sentenza di appello per
violazione dell’art. 57co2 Dlgs n. 546/9 in combinato disposto con gli arti.
l col e 2co2 del DL n. 15.9.2006 n. 258 conv. in legge 10.11.2006 n. 278.
Dalla lettura del quesito di diritto risulta che la critica rivolta al Giudice di
appello va individuata nell’avere questi dichiarato inammissibili i motivi di
gravame ritenendo erroneamente che l’Ufficio appellante avesse proposto
nuove eccezioni, quando, invece, si era limitato soltanto ad invocare la
applicazione al rapporto controverso della disciplina normativa introdotta
dal DL n. 258/2006.
Il motivo è fondato.
La sentenza di appello statuisce la inammissibilità di eccezioni non
rilevabili di ufficio asseritamente proposte dall’Ufficio per la prima volta
con i motivi di gravame, confondendo tra mere difese ed eccezioni in senso
stretto, operando il divieto dei “nova” ex art. 57co2 Dlgs n. 546/1992
soltanto in relazione a queste ultime e non anche alle prime.
Nel contenzioso tributario, infatti, costituisce eccezione in senso stretto
lo strumento processuale attraverso il quale si fa valere un fatto giuridico
avente efficacia modificativa od estintiva della pretesa fiscale, (cfr. Corte
eass. V sez. 11.7.2002 n. 10112), non potendo al contrario essere considerata
tale -e non comportando pertanto il divieto di sollevare eccezioni nuove in appello,
posto dall’art. 57 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n.546- la deduzione, in grado di

appello, di cosiddette eccezioni improprie, o mere difese, in quanto dirette a
4
RG n. 979/2009
ric.Ag.Entrate c/ESPRINET s.p.a.

C . est.
Stefa Olivieri

nullità processuale in relazione all’art. 360col n. 4) c.p.c. determinata dalla

sollecitare il rilievo d’ufficio da parte del Giudice della inesistenza dei fatti
costitutivi del diritto dedotto in giudizio (cfr. Corte cass. V sez. 12.8.2004 n.
15546, con riferimento alla posizione del contribuente), ovvero, specularmente, in

quanto volte alla mera contestazione -da parte dell’Amministrazione
finanziaria- delle censure mosse dal contribuente all’atto impugnato -con il
ricorso introduttivo- ed alle quali rimane quindi circoscritta la indagine
Se dunque la norma dell’art. 57co2 Dlgs n. 546/1992 comporta
esclusivamente la preclusione delle eccezioni “nuove” e cioè di quelle
eccezioni che si risolvono in “mutamento, in secondo grado, degli elementi
materiali del fatto costitutivo della pretesa” con conseguente ampliamento
del “thema decidendum” (cfr. Corte cass. V sez. 3.5.2002 n. 6347 -che esclude
dal divieto di “ius novorum” le domande ed eccezioni con le quali si prospetti una
“diversa qualificazione giuridica del rapporto dedotto in giudizio in relazione agli elementi materiali della fattispecie- gia’ acquisiti al processo”-), ne segue che,

avuto riguardo all’oggetto del contendere come definito dal ricorso in
primo grado (avente ad oggetto la illegittimità del silenzio-rifiuto opposto dalla
Amministrazione al riconoscimento del diritto al rimborso), rimangono escluse

dal divieto di “jus novorum” le “eccezioni” proposte dall’Ufficio con i
motivi di gravame (riassunte nelle premesse in fatto della stessa sentenza della
CTR: omessa presentazione della istanza di rimborso nelle forme previste dalla
legge; mancata produzione di documentazione contabile; perdita del diritto a
richiedere il rimborso anche per l’anno d’imposta 2002), in quanto debbono tutte

ritenersi rilevabili, anche “ex officio”, salvo solo l’eventuale giudicato
formatosi nel precedenti grado, essendo inerenti agli elementi costitutivi
della fattispecie controversa individuati nei fatti già acquisiti al giudizio
(come le contestazioni della mancanza di una valida domanda di rimborso e della
omessa prova dei fatti costitutivi del credito), e configurandosi tale anche la

eccezione di decadenza del diritto di credito vantato dal contribuente nei
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RG n. 979/2009
ric.Ag.Entrate c/ESPRINET s.p.a.

C
est.
Stefano livieri

rimessa al giudice.

confronti della Amministrazione finanziaria, essendo il relativo termine
dettato per finalità di interesse pubblico e di esso non potendo neppure
l’Amministrazione disporre (la decadenza in cui è incorso il contribuente può
essere infatti rilevata di ufficio, ai sensi dell’art. 2969 cod. civ., trattandosi di materia
sottratta alla disponibilità delle parti, per tale ritenendosi non soltanto quella che
riguarda i diritti indisponibili, ma anche quella disciplinata da un regime legale che
derogarvi, rinunciarvi o comunque modificarlo: Corte cass. V sez. 14.1.2011 n. 791,
in materia di imposte sui redditi con riferimento al termine di cui all’art. 38, primo
comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; Corte cass. V sez. 21.6.2004 n.
11521; id. V sez. 20.3.2006 n. 6207; id. V sez. 25.1.2008 n. 1605; id. V sez.
27.5.2009 n. 12386; id. V sez. 19.6.2009 n. 14378 che ribadiscono il consolidato
principio secondo cui « in materia tributaria, la decadenza dell’Amministrazione
finanziaria dall’esercizio di un potere nei confronti del contribuente, in quanto
stabilita in favore e nell’interesse esclusivo del contribuente, in materia di diritti da
questo disponibili, non può essere rilevata d’ufficio dal giudice, ma deve essere
dedotta dal contribuente in sede giudiziale, mentre la decadenza del contribuente
dall’esercizio di un potere nei confronti dell’Amministrazione finanziaria,

in

quanto stabilita in favore di quest’ultima ed attinente a situazioni da questa non
disponibili -perché disciplinata da un regime legale non derogabile, rinunciabile o
modificabile dalle parti- è rilevabile anche d’ufficio”, salvo il limite del giudicato
interno formatosi in conseguenza di una pronuncia esplicita o implicita assunta nel
precedente grado di giudizio).

Deve ritenersi del tutto irrilevante che tali contestazioni di merito
trovino fondamento nella disciplina normativa del DL n. 258/2006 conv. in
legge n. 278/2006, sopravvenuta nelle more del giudizio, atteso l’obbligo
che incombe al Giudice di applicare il “jus superveniens” d’ufficio in ogni
stato e grado, salvo che sulla questione controversa non si sia formato il
giudicato interno (cfr. Corte cass. Sez. L, Sentenza n. 21382 del 07/08/2008; id.
Sez. 5, Sentenza n. 16274 del 23/07/2007 secondo cui “Qualora, nel corso del
giudizio di primo grado, venga introdotta una nuova norma che modifichi la materia
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RG n. 979/2009
ric.Ag.Entrate c/ESPRINET s.p.a.

est.
C
StefahoJvieri

escluda qualsiasi potere di disposizione delle parti, nel senso che esse non possono

sub iudice, e di essa il giudice di primo grado non tenga conto, tale ius superveniens
può essere preso in considerazione dal giudice del gravame solo in presenza di una
specifica allegazione di parte sul punto, in mancanza della quale sulla
inapplicabilità dello ius superveniens si forma il giudicato”).

2.1 La sentenza di appello non si è conformata ai principi enunciati,
deve essere cassata in parte qua.
§ 3. Il terzo motivo concerne il vizio di violazione dell’art. l col DL
15.9.2006 n. 258 conv. in legge 10.11.2006 n. 278, in relazione all’art.
360col n. 3) c.p.c., ritenendo la Agenzia ricorrente che il Giudice di merito
abbia di fatto erroneamente disapplicato la disciplina normativa adottata
dallo Stato italiano per conformarsi alla pronuncia della Corte di Giustizia
in data 14.9.2006 in causa C-228/05.
3.111 motivo è fondato nei limiti di seguito indicati.
3.2 La decisione del Giudice comunitario ha statuito che la esclusione di
determinati beni dal regime delle detrazioni, prevista dall’art. 19 bis 1.
comma 1 lett. c) e d) del Dpr n. 633/1972 (nel testo modificato dall’art. 15
della legge del 28/12/2001 n. 448, applicabile “ratione temporis” alla
fattispecie oggetto del presente giudizio: “l. In deroga alle disposizioni di cui
all’articolo 19

e) l’imposta relativa all’acquisto o alla importazione di

ciclomotori, di motocicli e di autovetture ed autoveicoli indicati nell’articolo 54,
lettere a) e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non compresi
nell’allegata tabella B e non adibiti ad uso pubblico, che non formano oggetto
dell’attivita’ propria dell’impresa, e dei relativi componenti e ricambi, nonche’ alle

prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell’articolo 16 ed a quelle di impiego,
custodia, manutenzione e riparazione relative ai beni stessi, non e’ ammessa in
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RG n. 979/2009
ric.Ag.Entrate c/ESPRINET s.p.a.

Co1
Stefa

st.
ivieri

avendo fatta errata applicazione dell’art. 57co2 Dlgs n. 546/1992, e dunque

detrazione salvo che per gli agenti o rappresentanti di commercio; d) l’imposta

relativa all’acquisto o all’importazione di carburanti e lubrificanti destinati ad
autovetture e veicoli, aeromobili, navi e imbarcazioni da diporto e’ ammessa in
detrazione se e’ ammessa in detrazione l’imposta relativa all’acquisto,
all’importazione o all’acquisizione mediante contratti di locazione finanziaria, di
noleggio e simili di detti autovetture, veicoli, aeromobili e natanti

“), violava

del comitato consultivo d’imposta sul valore aggiunto istituito dall’art. 29”
della sesta direttiva 77/388/CEE, ed in quanto priva di limitazioni temporali
connesse ad una specifica congiuntura economica come espressamente
richiesto dall’at. 17 n. 7 della predetta direttiva, con la conseguenza che le
norme statali, in quanto illegittimamente derogative al principio del diritto
alla detrazione d’imposta sul valore aggiunto enunciato dall’art. 17 n. 1
della sesta direttiva, non potevano essere opposte dallo Stato membro al
soggetto passivo al quale, pertanto, doveva essere consentito di “poter
ricalcolare il suo debito d’imposta sul valore aggiunto conformemente alle
disposizioni dell’art. 17 n. 2 ella sesta direttiva 77/388 nella misura in cu i
beni e i servizi sono stati impiegati ai fini di operazioni soggette ad
imposta” (cfr. dispositivo 2 e 3, sentenza Corte di giustizia in data 14.9.2006 in
causa C-28105, Stradasfalti s.r.1.).

3.3 Lo Stato è quindi intervenuto a determinare le modalità di recupero
della imposta -rimasta priva “ab origine” di causa giustificativa- versata dai
soggetti passivi, emanando il DL 15.9.2006 n. 258 (recante “disposizioni
urgenti di adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità
europee in data 14 settembre 2006 nella causa C-228/05 in materia di detraibilità
dell’IVA”), entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione

(15.9.2006) e convertito con modificazioni in legge 10 novembre 2006 n.
278, che, all’art. 1 comma 1 -nel testo risultante dalla conversione- dispone
che “Ai fini dell’attuazione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità
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RG n. 979/2009
ric.Ag.Entrate c/ESPRINET s.p.a.

Co est.
Stefio wieri

l’ordinamento comunitario, in quanto disposta “senza previa consultazione

europee del 14 settembre 2006 nella causa 228/05, in sede di prima applicazione i
soggetti passivi che fino alla data del 13 settembre 2006 hanno effettuato
nell’esercizio dell’impresa, arte o professione acquisti ed importazioni di beni e
servizi indicati nell’art. 19 bis, comma 1, lett c) ed), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.
633, presentano in via telematica entro il 20 ottobre 2007, apposita istanza di
rimborso, utilizzando uno specifico modello, da approvarsi entro quarantacinque
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto con provvedimento del
individuati i dati e i documenti che devono essere indicati o predisposti a
fondamento dell’istanza di rimborso. Con il predetto provvedimento possono essere,
inoltre, stabilite le differenti percentuali di detrazione dell’imposta per distinti settori
di attività in relazione alle quali è ammesso il rimborso in misura forfettaria. Resta
ferma, per i contribuenti che non aderiscono al suddetto rimborso forfettario, ovvero
per coloro che non presentano l’istanza entro il predetto termine, la possibilità di
dimostrare il diritto ad una detrazione in misura superiore presentando apposita
istanza ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21 e successive
modifìcazioni, contenente i dati e gli elementi comprovanti la misura, nell’esercizio
dell’impresa, arte o professione, dell’effettivo utilizzo in base a criteri di reale
inerenza, stabiliti con il provvedimento di cui al presente comma. Al fine di evitare
ingiustificati arricchimenti, i dati hanno ad oggetto anche gli altri tributi rilevanti ai
fini della complessiva determinazione delle somme effettivamente spettanti”

ed al

comma 2 dispone che “Sono in ogni caso escluse le procedure di detrazione e di
compensazione dell’imposta sul valore aggiunto di cui agli articoli 19 e seguenti del
decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1972 n. 633, ed all’articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241”.

3.4 La tesi della Agenzia fiscale ricorrente secondo cui il recupero del
diritto a detrazione (recte la restituzione della imposta versata in adempimento di
un obbligo di legge venuto meno con effetto “ex tunc” in conseguenza della
pronuncia del Giudice comunitario) troverebbe titolo nella sopravvenuta

disciplina legislativa è privo di fondamento.
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RG n. 979/2009
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St

est.
“vieri

Direttore dell’Agenzia delle entrate. Con il medesimo provvedimento sono

La accertata incompatibilità originaria della norma fiscale limitativa del
diritto alla detrazione IVA ha determinato infatti, la riespansione della
efficacia della norma fiscale derogata (art. 19 Dpr n. 633/72) sulle cui
disposizioni trova necessario fondamento il diritto al rimborso del credito
IVA che i soggetti passivi non hanno potuto portare in detrazione in
relazione alle operazioni concernenti i beni illegittimamente esclusi,
comunitario della imposta sul valore aggiunto fondata (ex art. 17 paragr. 1
“il diritto a deduzione nasce quando la imposta deducibile diviene esigibile”,
paragr. 2 “nella misura n cui i beni e servizi sono impiegati ai fini di due operazioni
soggette ad imposta, il soggetto passivo è autorizzato a dedurre dal ‘imposta di cui è
debitore: a) l’imposta sul valore aggiunto dovuta assolta per le merci che sono o gli
saranno fornite e per i servizi che gli sono o gli saranno prestati da altro soggetto
passivo…”, direttiva 77/388/CEE) sul principio della detrazione della imposta
(attraverso il quale si realizza il meccanismo della neutralità fiscale che è alla base
del tributo) che deve essere riconosciuta a tutti quei soggetti passivi che

effettuino operazioni di cessione di beni e di prestazioni di servizi
nell’esercizio di una attività economica (cfr. da ultimo Corte giustizia 6.9.2012
causa C-324/11, Gabor Toth, punti 23-28; id. 21.6.2012 cause riunite C-80/11 e
C-142/11, Mahageben kft, e David).

Ne segue che, diversamente da quanto ipotizzato dalla Agenzia
ricorrente, il diritto alla detrazione, al pari del corrispondente diritto al
rimborso della eccedenza di imposta, è direttamente disciplinato dalle
norme della direttiva comunitaria e rinviene il proprio fatto generatore
esclusivamente nella effettuazione di una delle operazioni considerate
imponibili dalla legge (cfr. Corte cass. V sez. 28.6.2012 n. 10808), insorgendo
il diritto nel momento stesso in cui diviene esigibile la imposta applicata
sulla cessione di beni prestazioni di servizi, non potendo in conseguenza gli
Stati membri, inserendo condizioni o requisiti diversi da quelli previsti
dalle norme comunitarie, introdurre una disciplina modificativa dei fatti
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RG n. 979/2009
ric.Ag.Entrate c/ESPRINET s.p.a.

st.
Steano ljvieri

venendo in tal modo ad essere ripristinata la legalità del sistema

costitutivi del predetto diritto di fonte comunitaria, non potendo
riconoscersi, pertanto, all’adempimento degli oneri formali e temporali
prescritti dal decreto legge n. 258/2006 carattere costitutivo del diritto.
3.5 L’esame della normativa statale sopravvenuta, peraltro, non
conduce alla conclusione -opinata dalla ricorrente- secondo cui le nuove
nella specie- in cui i contribuenti, anteriormente alla pronuncia della Corte
di Lussemburgo, avessero già presentato istanza di rimborso (sul presupposto
della eccepita incompatibilità dell’art. 19 bis 1. Dpr n. 633/72 con la sesta direttiva)

ed avessero presentato ricorso avverso il diniego espresso o tacito
dell’Ufficio finanziario alla restituzione della imposta.
Dal tenore della disposizione dell’art. 2 del decreto legge (che non
contempla effetti retroattivi) e dal testo normativo non emergono, infatti,
prescrizioni implicanti la improcedibilità, in sede amministrativa, delle
domande di rimborso già presentate dai soggetti passivi (per le quali,
eventualmente, si può al più porre soltanto una esigenza di completamento
istruttorio, in relazione alla verifica della spettanza del credito in relazione ai
presupposti di cui al’art. 19 Dpr n. 633/1972), né emerge alcuna esigenza di

rimessione in termini di tali soggetti, atteso che il termine di decadenza
(eliminato, peraltro, in sede di conversione del decreto legge), stabilito dall’art. 1

col, concerneva soltanto la presentazione della “istanza telematica” volta a
conseguire il rimborso “forfetario”

della imposta – secondo differenti

percentuali di detraibilità della imposta relativa a beni presuntivamente considerati
dalla legge ad utilizzo promiscuo – , essendo in ogni caso consentito presentare

ordinaria istanza, nel termine di decadenza previsto dall’art. 21co2 Dlgs n.
546/92, per ottenere il rimborso in misura integrale delle somme non
detratte: : risulta peraltro evidente come il termine di decadenza indicato è
stabilito per i soggetti passivi rimasti pregiudicati nel diritto alla detrazione
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RG n. 979/2009
ric.Ag.Entrate c/ESPRINET s.p.a.

Co est.
vieri
Stefan

disposizioni trovano indiscriminata applicazione anche nel caso -che ricorre

e che non avevano precedentemente richiesto alcun rimborso, mentre alcun
termine di decadenza può iniziare a decorrere per i soggetti passivi che tale
decadenza avevano già impedito, mediante esposizione del credito IVA
nella dichiarazione ovvero nella istanza di rimborso presentate
anteriormente alla stessa pubblicazione della decisione del Giudice

3.6 Alcun onere di adempimento delle formalità previste dal decreto
legge n. 258/2006 (tanto meno quello della “ripresentazione” della domanda di
rimborso) poteva, pertanto, esser fatto gravare sulla società contribuente, in

pendenza del giudizio avente ad oggetto il riconoscimento del diritto al
rimborso della imposta per la quale non era stata consentita la detrazione,
non potendo, in conseguenza, derivare dalla inosservanza delle formalità
previste dalle nuove disposizioni la perdita del diritto di credito.
Risulta quindi privo di pregio l’argomento addotto dalla ricorrente
secondo cui il mancato adempimento di tali formalità impediva all’Ufficio
di effettuare le dovute verifiche in ordine alla effettiva spettanza del credito
chiesto a rimborso, emergendo la infondatezza di tale assunto in tutta
evidenza ove si consideri che la stessa Agenzia delle Entrate con la
circolare 2.10.2007 n. 55 della Direzione Centrale Normativa e
Contenzioso ha preso atto (vedi circolare, paragr. 1, lett. D) che in relazione
alle liti pendenti alla data della pronuncia della Corte di giustizia, aventi ad
oggetto il rimborso in questione, una alternativa tra prosecuzione del
giudizio e procedimento di rimborso disciplinato dal DL n. 258/2006, è
configurabile esclusivamente nel caso in cui il contribuente intenda
conseguire la liquidazione della somma “con metodo forfetario”: in tal
caso se intende aderire a tale forma di liquidazione è tenuto ad attivare il
relativo procedimento mediante presentazione della “istanza telematica”,
diversamente -ove cioè non intenda avvalersi di tale forma di liquidazione12
RG n. 979/2009
ric.Ag.Entrate c/ESPRINET s.p.a.

Co est.
Stefa Olivieri

comunitario..

”si deve ritenere che il procedimento giurisdizionale prevalga

su una

eventuale procedura amministrativa…” (venendo quindi accertato in sede
giudiziale il relativo diritto indipendentemente dal procedimento
amministrativo disciplinato dal DL n. 258/006).
3.7 Le considerazione svolte se conducono a escludere l’applicazione
pendenti aventi ad oggetto il rimborso del credito d’imposta, non mandano
esente la sentenza impugnata dal denunciato vizio di legittimità, in quanto i
Giudici di appello, ritenendo come accertato nell’esame del precedente motivo-

erroneamente inammissibile per “novità” la contestazione dell’Ufficio
concernente la omessa produzione della documentazione contabile, hanno
altresì implicitamente disatteso la applicazione delle norme di diritto che
disciplinano la fattispecie della detrazione d’imposta e del rimborso dei
crediti IVA, ritenendo erroneamente che le contestazioni di merito
dell’Ufficio finanziario circa la insussistenza dei presupposti normativi in
questione fosse fondata sulle nuove disposizioni di legge ritenute
inapplicabile alla fattispecie.
Orbene rileva il Collegio che la produzione dei documenti attestanti la
percorrenza del veicolo acquistato in relazione alla attività d’impresa, e di
quelli dimostrativi dell’utilizzo del veicolo in orari e percorsi coerenti con
l’ordinario svolgimento dell’attività (cfr. ricorso pag. 5 e 6),
indipendentemente dalla circostanza che tali documenti siano stati
espressamente indicati nel provvedimento direttoriale contemplato dall’art.
1 col DL n. 258/2006, concerne il momento probatorio dei fatti costitutivi
del diritto al rimborso (tra i quali l’art. 19 del Dpr n. 633/1972 prevede il
requisito di “inerenza” del bene acquistato alla attività economica del soggetto
passivo), che non può che essere riservato alla fase istruttoria del giudizio,

essendo rimesso al Giudice tributario -in caso di espressa contestazione
13
RG n. 979/2009
ric.Ag.Entrate c/ESPRINET s.p.a.

Cop est.
livieri
Stefa

indiscriminata delle disposizioni del “jus superveniens” anche ai giudizi

dell’ “an” e del “quantum” della spettanza della detrazione- la verifica della
rilevanza e decisività dei mezzi di prova dedotti dalla società contribuente
(che allegando la titolarità del diritto al rimborso della imposta non potuta portare in
detrazione, è onerata ex art. 2697 c.c. della prova dei relativi fatti costitutivi: cfr., da
ultimo, Corte cass. Sez. 5, Sentenza n. 3706 de/ 17/02/2010; id. Sez. 5, Sentenza n.
2362 del 31/01/2013), così come non può che essere riservato al Giudice

liquidare, tenuto conto delle “ricadute” che il rimborso d’imposta viene a
determinare sul maggiore imponibile ai fini delle imposte sui redditi e
dell’eventuale Iva a debito dovuta in caso di rivendita del veicolo
(sull’obbligo del Giudice tributario di rideterminare, ove occorra, l’esatto ammontare
del tributo o della detrazione/rimborso: Corte cass. Sez. 1, Sentenza n. 3047 del
17/05/1984 ; id. Sez. 1, Sentenza n. 3718 del 04/05/1990; id. Sez. 1, Sentenza n.
11958 del 02/12/1993; id. Sez. 5, Sentenza n. 3309 del 19/02/2004; id. Sez. 5,

Sentenza n. 28770 del 23/12/2005; id. Sez. 6 – 5, Ordinanza n.

13034 del

24/07/2012).

La contestazione del credito, pure se formulata dalla Agenzia fiscale con
riferimento nella rubrica del motivo alle norme del DL n. 258/2006, va
riferita agli elementi costitutivi della fattispecie normativa considerata
dall’art. 19 Dpr n. 633/1972 (norma che non solo non è derogata ma costituisce
l’indefettibile presupposto sui cui si innesta il “jus superveniens”), dovendo

ravvisarsi nei documenti contabili indicati nel decreto direttoriale, non un
(ulteriore) elemento di validità della istanza di rimborso, quanto piuttosto
una semplice modalità volta ad agevolare e rendere più snella la procedura
di rimborso, modalità pertanto che non esonera né impedisce al
contribuente -che abbia già agito in giudizio a tutela del credito- di fornire,
con qualsiasi altro mezzo idoneo, la prova dei fatti costitutivi del diritto ai
sensi dell’art. 19 Dpr n. 633/1972.

14
RG n. 979/2009
ric.Ag.Entrate c/ESPRINET s.p.a.

Co
Stefan

vieri

tributario il compito di determinare l’esatto ammontare dell’importo da

IONE
ESENTE
SENSI
DE’,.
Al
– N. 5
N. 131 TAL. ALL.
MATEDUATTUBUTALIA

3.8 Tanto premesso, il Giudice di appello ha abdicato del tutto ai
compiti sopra individuati, avendo erroneamente riconosciuto il rimborso
del credito sul mero presupposto dell’accertamento del Giudice comunitario
della incompatibilità della norma statale limitativa della detrazione IVA
(art. 19 bis 1. col lett. c Dpr n. 633/1972) con la VI direttiva 77/388/CEE,
omettendo del tutto di accertare la corrispondenza della fattispecie concreta,
normativi del diritto alla detrazione/rimborso, violando in tal modo le
relative norme di diritto, interne e comunitarie, che tale diritto disciplinano.
§ 4. La sentenza deve in conseguenza essere cassata, con rinvio della
causa ad altra sezione della Commissione tributaria della regione
Lombardia affinchè, attenendosi ai principi enunciati proceda a nuovo
esame, liquidando all’esito anche le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte :
– accoglie il ricorso (secondo e terzo motivo), cassa la sentenza impugnata e
rinvia la causa ad altra sezione della Commissione tributaria della regione
Lombardia affinchè, attenendosi ai principi enunciati, proceda a nuovo
esame, liquidando all’esito anche le spese del presente giudizio
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Così deciso nella camera di consiglio 20.5.2013

IL

2 8 AL 2sai3

come definita dalle prove documentali prodotte in giudizio, agli elementi

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