Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19757 del 27/09/2011

Cassazione civile sez. II, 27/09/2011, (ud. 12/07/2011, dep. 27/09/2011), n.19757

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ELEFANTE Antonino – Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. NUZZO Laurenza – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. PROTO Cesare Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 1091/2006 proposto da:

L.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA INNOCENZO XI 8, presso lo studio dell’avvocato CASTELLANA

ORAZIO, rappresentato e difeso dall’avvocato SAVITO Tommaso;

– ricorrente –

contro

T.C., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA I C FALBO 22, presso lo studio dell’avvocato COLUCCI ANGELO,

rappresentato e difeso dall’avvocato SEMERARO Giuseppe;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 377/2004 del CORTE D’APPELLO di LECCE sezione

distaccata di TARANTO, depositata il 06/12/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/07/2011 dal Consigliere Dott. CESARE ANTONIO PROTO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso per l’inammissibilità in subordine

rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata il 22/3/1994 T.C. conveniva in giudizio L.G. per chiederne la condanna al pagamento di L. 5.000.000 quale saldo prezzo per la costruzione di un villino.

Il L. si costituiva e chiedeva il rigetto della domanda opponendo l’inadempimento di controparte; in via riconvenzionale chiedeva il risarcimento dei danni per vizi e difetti (in prevalenza occulti) dell’opera, accertati con relazioni peritali del Dr. P. e portati a conoscenza dell’appaltatore con lettere raccomandate.

All’esito di istruttoria il Tribunale di Taranto accoglieva la domanda principale e parzialmente la domanda riconvenzionale operando compensazione tra i reciproci crediti.

Il L. proponeva appello per il risarcimento dei vizi e difetti che il Tribunale aveva ritenuto non risarcibili e il T. proponeva appello incidentale riproponendo l’eccezione (già dichiarata inammissibile dal primo giudice per tardività) di decadenza, ex art. 1667 c.c., dalla garanzia per vizi in quanto non tempestivamente denunciati.

La Corte di appello di Lecce, con sentenza del 6/12/2004, rigettava l’appello del L. e confermava la sentenza appellata rilevando che erano decorsi i termini decadenziali previsti dall’art. 1667 c.c., in quanto i lavori erano terminati nel Gennaio 1993 e i vizi erano stati denunciati nel 1994, mancando elementi-anche solo indiziari dai quali desumere, per i vizi eventualmente non riconoscibili, l’osservanza del termine dalla data della scoperta.

Il L. ricorre per Cassazione sulla base di due motivi e resiste con controricorso il T..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione degli, artt. 1665, 1667, 2733, 2735 e 2697 c.c., la violazione degli artt. 112 e 116 c.p.c. e il vizio di motivazione.

Il ricorrente, in sintesi, sostiene che il giudice di appello non avrebbe considerato:

– che l’opera non era completata quanto al solaio del terrazzino di copertura del seminterrato;

che gli altri vizi erano occulti ed erano stati denunciati in corso d’opera non appena scoperti a seguito di verifica effettuata dal committente mediante un tecnico;

– che l’appaltatore aveva riconosciuto l’esistenza dei vizi; richiama a tale proposito dichiarazioni che avrebbe reso l’appaltatore in risposta ad una lettera del 25/3/1994 inviata da un avvocato per conto del L. e dichiarazioni rese in atto di citazione.

Sulla base di queste circostanze di fatto, dedotte anche per fondare la censura di vizio di motivazione, il ricorrente rileva:

che non era stata correttamente applicata la disposizione dell’art. 1667 c.c., per la quale il termine di decadenza decorre dalla scoperta del vizio;

– che era stato disapplicato il disposto dell’art. 1667 c.c., comma 2, per il quale la denuncia dei vizi non è necessaria se l’appaltatore li ha riconosciuti.

2. In ordine alla data di ultimazione dei lavori la Corte di Appello ha ritenuto incontroverso che questi fossero terminati nel Gennaio 2003 e, quindi, sarebbe stato onere del ricorrente riportare le contestazioni eventualmente sollevate nella fase di merito, essendo inammissibile la censura in punto di fatto sollevata solo in sede di legittimità e comunque anche priva di autosufficienza, posto che si richiama una relazione 1/2/1994 senza riportarne integralmente il contenuto e senza neppure indicare quando e dove sarebbe stata prodotta.

in ordine a preteso riconoscimento del vizio non v’è traccia, in atti, che il fatto abbia formato oggetto di allegazioni nelle fasi di merito (nella sentenza di appello non v’è menzione e il ricorrente non indica se e quando avrebbe sollevato tale questione) e pertanto anche questa censura è inammissibile.

In ordine alla ritenuta decadenza dalla garanzia si osserva che il giudice di appello ha ritenuto che il committente fosse decaduto in quanto era decorso oltre un anno dalla fine lavori quando erano iniziate le prime doglianze in merito alla loro esecuzione e che, anche se taluni vizi non fossero stati riconoscibili, il ricorrente non aveva fornito alcun elemento indiziario sulla asserita tempestività della denuncia; questa affermazione deve essere intesa nel senso che non avrebbe fornito elementi utili per individuare la data in cui i vizi sarebbero stati scoperti.

La motivazione è priva di logica e anche contraddittoria perchè, ove si riconosca che il vizio è occulto e non riconoscibile dal committente, implicitamente si riconosce che la situazione di fatto è tale per cui il vizio viene scoperto solo con specifiche indagini peritali che il ricorrente indica espletate in data 1/2/1994, 2/3/1994 e 19/3/1994; la Corte di Appello ha, in sostanza, trascurato l’elemento relativo alla data dell’accertamento del vizio che (per i vizi occulti) ragionevolmente deve coincidere con la sua scoperta, mentre sarebbe stato onere dei responsabili, dimostrare che i committenti avevano avuto conoscenza dei vizi in data anteriore, specificando i fatti e le circostanze utili a tale scopo.

La motivazione si pone in contrasto con i principi più volte affermati di questa Corte per i quali nel caso di vizi occulti, o non conosciuti dal committente, il termine di prescrizione dell’azione di garanzia (ma il principio è applicabile anche alla decadenza) decorre dalla data della scoperta dei vizi, scoperta che è da ritenere acquisita dal giorno in cui il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall’imperfetta esecuzione dell’opera, non essendo sufficienti manifestazioni di scarsa rilevanza e semplici sospetti.

in assenza di anteriori ed esaustivi elementi di prova, tale conoscenza è da ritenere acquisita, di regola, a seguito dell’esperimento di apposita relazione peritale (cosi, testualmente in motivazione Cass. 19/8/2009 n. 18402; v. anche Cass. 1 febbraio 2008 n. 2460).

La Corte territoriale ha inoltre omesso di motivare in ordine alla natura dei vizi dedotti in causa ritenendo irrilevante accertare se fossero riconoscibili o non riconoscibili, mentre tale accertamento, alla luce dei principi sopra riportati, appariva rilevante.

3. Con il secondo motivo si deduce il vizio di violazione degli artt. 1667, 1362, 2697, 2733 e 2735 c.c., nonchè degli artt. 340, 184 e 190 c.p.c. (1940), l’inammissibilità dell’eccezione di decadenza proposta in appello in quanto rinunziata in primo grado e il vizio di motivazione.

Il ricorrente sostiene che il giudice di appello avrebbe dovuto rilevare di ufficio che l’appaltatore, riconoscendo i vizi e difendendosi nel merito avrebbe tenuto un comportamento incompatibile con la volontà di eccepire la decadenza così rinunciando a far valere tale eccezione.

4. Come già in precedenza rilevato a proposito della deduzione di riconoscimento dei vizi, non v’è traccia, in atti, che i fatti oggetto della censura (riconoscimento dei vizi, comportamento incompatibile con la volontà di avvalersi della decadenza) abbiano formato oggetto di allegazioni nelle fasi di merito: nella sentenza di appello non v’è menzione di simili deduzioni difensive e il ricorrente non indica se e quando avrebbe sollevato tali questione;

pertanto la censura è inammissibile.

5. In conclusione, deve accogliersi il primo motivo di ricorso limitatamente al vizio di motivazione della sentenza nella parte in cui dichiara l’intervenuta decadenza dalla garanzia per tardività della denunzia dei vizi senza accertare la natura dei vizi lamentati e senza considerare che, salvo prova contraria della quale è onerato l’appaltatore o altri elementi istruttori contrari, la scoperta del vizio occulto normalmente coincide con l’accertamento peritale.

Devono dichiararsi inammissibili le restanti censure di cui al primo motivo e deve dichiararsi inammissibile il secondo motivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie nei limiti di cui in motivazione il primo motivo di ricorso, dichiara inammissibili le restanti censure e dichiara inammissibile il secondo motivo; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, a diversa sezione della Corte di Appello di Lecce.

Così deciso in Roma, il 12 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2011

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