Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19757 del 25/07/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 1 Num. 19757 Anno 2018
Presidente: CAMPANILE PIETRO
Relatore: MERCOLINO GUIDO

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 23770/2011 R.G. proposto da
EASY JOB S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t. Annamaria Manicone, rappresentata e difesa dall’Avv. Fernando Leoni, con domicilio eletto
in Roma, via D. Barone, n. 31, presso lo studio dell’Avv. Massimo Grappini;
– ricorrente contro
COMUNE DI CAMPOBASSO;
– intimato avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 904/11 depositata il 4
aprile 2011.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 dicembre 2017
dal Consigliere Guido Mercolino.

Data pubblicazione: 25/07/2018

FATTI DI CAUSA
1. Il Comune di Campobasso convenne in giudizio l’Easy Job S.r.l., proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 27734, emesso il 10 novembre
2003, con cui il Tribunale di Milano gli aveva intimato il pagamento della
somma di Euro 29.828,91, a titolo di corrispettivo per la fornitura di lavoro
temporaneo.

fatture emesse dalla creditrice, nonché la difformità dei criteri adottati per la
liquidazione del corrispettivo rispetto a quelli concordati.
Si costituì l’Easy Job, riconoscendo l’avvenuto pagamento, e chiedendo
la condanna del Comune al saldo del residuo debito.
1.1. Con sentenza del 30 settembre 2005, il Tribunale di Milano accolse
l’opposizione, revocando il decreto ingiuntivo e condannando il Comune al
pagamento della somma di Euro 27.092,65, oltre interessi legali.
2. L’impugnazione proposta dal Comune è stata parzialmente accolta
dalla Corte d’Appello di Milano, che con sentenza del 4 aprile 2011 ha rigettato la domanda, dichiarando che la somma dovuta all’Easy Job doveva essere determinata in base al numero delle rilevazioni effettuate e ad un corrispettivo unitario di Euro 9,295, pari a Lire 18.000 oltre IVA.
A fondamento della decisione, la Corte ha disatteso innanzitutto l’eccezione d’incompetenza per territorio proposta dall’opponente, rilevando che
quest’ultimo aveva omesso d’indicare il giudice ritenuto competente in riferimento a tutti i criteri previsti dall’art. 20 cod. proc. civ., essendosi limitato
ad indicare il luogo di stipulazione del contratto, senza nulla dire in ordine al
forum destinatae solutionis. Ha precisato al riguardo che le norme di contabilità pubblica che fissano il luogo dell’adempimento in quello in cui ha sede
l’ufficio di tesoreria dell’ente debitore valgono ad individuare il predetto foro, eventualmente in deroga all’art. 1182 cod. civ., ma non attribuiscono allo stesso carattere esclusivo ed inderogabile, e non impediscono quindi che
esso concorra con altri fori.
Premesso inoltre che il credito azionato trovava fondamento nel contratto concluso tra l’Easy Job ed il Comune in occasione del censimento dell’anno 2001 ed avente ad oggetto l’attività di rilevamento dei dati, per il cui e-

2

A sostegno della domanda, eccepì l’avvenuto pagamento di una delle

spletamento il Comune aveva deciso di rivolgersi ad una società di fornitura
di lavoro temporaneo, non avendo personale sufficiente, la Corte ha rilevato
che con determina del 20 settembre 2001, n. 2554 il dirigente del Comune
aveva stabilito che il compenso non avrebbe potuto superare il 70% dello
ammontare stabilito da un emanando decreto ministeriale per ogni singola
scheda di rilevazione, moltiplicato per il numero dei questionari resi e rite-

dizioni indicate nella determina dirigenziale avesse comportato la conclusione di un contratto di appalto di servizi, perfezionatosi nel momento in cui
l’Easy Job aveva avuto conoscenza della determina, le cui clausole non risultavano successivamente modificate. Ha osservato quindi che, in difformità
delle condizioni concordate ed applicate nelle altre fatture, l’appaltatrice aveva determinato la somma richiesta con la fattura n. 242 del 2002 in base
al numero di ore di lavoro prestate dai rilevatori, anziché in base alle unità
rilevate; ha ritenuto non provato che i prezzi fossero stati nel frattempo ricontrattati, reputando insufficienti i a tal fine, la produzione in giudizio di
due note di credito.
3. Avverso la predetta sentenza l’Easy .Job ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi. Il Comune non ha svolto attività difensiva.

RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo d’impugnazione, la ricorrente denuncia la nullità
della sentenza o del procedimento per violazione degli artt. 112, 115, 116 e
215 cod. proc. civ., in relazione all’art. 2709 cod. civ., rilevando che la sentenza impugnata ha omesso di pronunciare in ordine alla domanda di pagamento della somma di Euro 27.092,65, formulata da essa ricorrente, essendosi limitata a decidere sulla sola eccezione proposta dal Comune, mediante una pronuncia dichiarativa, senza accertare l’importo dovuto in base
alle unità rilevate, il cui numero non era stato peraltro mai precisato dalla
Amministrazione.
1.1. Il motivo è fondato.
La natura processuale del vizio lamentato consente di procedere all’esame diretto degli atti, dal quale si evince che la sentenza di primo grado,

3

nuti idonei. Ha ritenuto che l’accettazione per facta concludentia delle con-

nel riconoscere la fondatezza dell’eccezione di adempimento parziale sollevata dal Comune con l’atto di citazione, non si era limitata a revocare il decreto ingiuntivo, ma, in parziale accoglimento della domanda proposta dalla
Easy Job nel procedimento monitorio, e ribadita nel giudizio di opposizione,
aveva condannato l’opponente al pagamento del residuo importo dovuto. La
sentenza impugnata ha ritenuto a sua volta fondate le censure proposte dal

emesse dalla società ricorrente erano state determinate difformemente da
quanto previsto nella determina di conferimento del servizio, ma, invece di
procedere alla liquidazione della somma effettivamente dovuta, si è limitata
ad accertare il corrispettivo unitario pattuito e ad enunciare il corretto criterio di calcolo, senza prendersi cura di verificare il numero di prestazioni rese
dall’appaltatrice. Tale statuizione, avente carattere meramente dichiarativo,
non può ritenersi sufficiente ai fini dell’adempimento del dovere di pronunciare in ordine a tutta la domanda proposta dalla ricorrente, la quale non
aveva ad oggetto il mero accertamento delle condizioni pattuite tra le parti,
ma la condanna del Comune al pagamento del corrispettivo dovuto.

E’ pur vero che, in presenza di una motivazione dalla quale emerga
chiaramente l’intenzione del giudice di accogliere la domanda di condanna
proposta dalla parte, la natura meramente dichiarativa della statuizione
contenuta nel dispositivo non è di per sé sufficiente ad inficiarne la portata
precettiva, ove il dictum della decisione possa essere ricostruito sulla base
delle indicazioni risultanti da tutte le parti di cui è composta, e non comporta pertanto la nullità della sentenza, predicabile soltanto nel caso in cui
manchi del tutto la pronuncia su una domanda o su un capo della stessa, o
l’incertezza interpretativa derivante dalla mancata riproduzione di una parte
della decisione nel dispositivo non possa essere sciolta attribuendo la prevalenza alla motivazione (cfr. Cass., Sez. II, 8/06/2007, n. 13441; Cass., Sez.
III, 8/07/2010, n. 16152; 4/03/2005, n. 4741). Nella specie, tuttavia, tale
operazione d’interpretazione o d’integrazione è preclusa dalla circostanza
che, nella sua incompletezza, il dispositivo riflette fedelmente la motivazione, nella quale risulta omesso proprio l’accertamento di uno degli elementi
indispensabili per il calcolo della somma dovuta, sì da doversi escludere la

4

Comune con l’atto di appello, rilevando che le somme indicate nelle fatture

possibilità di pervenire, attraverso un esame complessivo della sentenza,
all’individuazione del suo contenuto precettivo.
E’ noto d’altronde che l’opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un
ordinario e autonomo giudizio di cognizione, esteso, come tale, non solo allo
esame delle condizioni di ammissibilità e validità del procedimento monitorio, ma anche alla fondatezza della domanda proposta dal creditore, in base

to. Pertanto, qualora il giudice ritenga soltanto parzialmente fondata un’eccezione formulata dall’opponente, non solo deve revocare in toto il decreto
opposto, ma è tenuto a statuire in merito al pagamento dell’importo residuo
del credito, dal momento che la sentenza di condanna è destinata a sostituirsi all’originario provvedimento monitorio, e nel giudizio di cognizione che
si instaura a seguito dell’opposizione l’attore opposto può legittimamente ridurre l’originario petitum, senza che ciò comporti la proposizione di una
domanda nuova, nè in primo grado nè in appello (cfr. Cass., Sez. III, 7/10/
2011, n. 20613; 27/01/2009, n. 1954; 6/08/2004, n. 15186). A tale principio si era correttamente attenuto il Giudice di primo grado, il quale, dato atto della parziale estinzione del credito posto a fondamento della pretesa avanzata nel procedimento monitorio, non si era limitato a revocare il decreto ingiuntivo opposto, ma aveva accolto la domanda di condanna formulata
dalla ricorrente, accertando la somma dovuta e condannando l’opponente al
pagamento della stessa. Analogamente avrebbe dovuto provvedere il Giudice d’appello, investito, in virtù dell’effetto devolutivo del gravame, del potere di riesaminare, sia pure nei limiti delle censure proposte dall’appellante,
le questioni già affrontate dal Giudice di primo grado, con gli stessi poteri di
quest’ultimo, nonché di decidere nuovamente la controversia, con una pronuncia destinata a sostituirsi interamente a quella di primo grado e ad assorbirne l’efficacia (cfr. Cass., Sez. I, 10/02/2006, n. 2973; Cass., Sez. III,
2/09/2009, n. 20652; Cass., Sez. V, 29/04/2005, n. 8929): nessun rilievo
poteva assumere, al riguardo, la circostanza che all’udienza di precisazione
delle conclusioni l’appellata non avesse specificamente riproposto la domanda di determinazione della somma effettivamente dovuta, dovendosi tale richiesta ritenersi implicita in quella, espressamente formulata, di conferma

5

a tutti gli elementi di prova addotti da quest’ultimo e contrastati dall’ingiun-

della sentenza impugnata.
2. Il ricorso va pertanto accolto, restando assorbito il secondo motivo,
con cui la ricorrente ha dedotto la nullità della sentenza impugnata per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione e violazione degli artt.
112, 115 e 116 cod. proc. civ., sostenendo che, nella determinazione della
somma dovuta, la Corte di merito non ha tenuto conto della regolare accet-

del Comune.
3. La causa va conseguentemente rinviata alla Corte d’Appello di Milano, che provvederà, in diversa composizione, anche al regolamento delle
spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbito il secondo motivo;
cassa la sentenza impugnata; rinvia alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio
di legittimità.
Così deciso in Roma il 20/12/2017

Funzion:1•10 Giudi’
Dott.ssa Fo.f)riziu
s,

tazione e dell’intervenuto pagamento della fattura n. 242 del 2002 da parte

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA