Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19757 del 17/09/2010

Cassazione civile sez. I, 17/09/2010, (ud. 08/07/2010, dep. 17/09/2010), n.19757

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – rel. Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 23916-2008 proposto da:

M.A. (c.f. (OMISSIS)), M.C. (c.f.

(OMISSIS)), domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi

dall’avvocato MANCUSO DOMENICO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositato il

10/07/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/07/2010 dal Consigliere Dott. ALDO CECCHERINI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per

quanto di ragione.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso 14 febbraio 2007 alla Corte di appello di Napoli, i signori A. e M.C. chiesero che il Ministero della Giustizia fosse condannato a corrispondere l’equa riparazione prevista dalla L. n. 89 del 2001, per la violazione dell’art. 6, sul “Diritto ad un processo equo”, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata e resa esecutiva con la L. 4 agosto 1955, n. 848. Gli attori lamentavano l’eccessiva durata di un processo civile cominciato dalla loro dante causa C.E. davanti al tribunale di Salerno il 20 luglio 1994, definito in primo grado con sentenza 20 agosto 2001, proseguito in appello, dopo il decesso dell’attrice avvenuto il (OMISSIS), dagli stessi ricorrenti, unici eredi, e definito con sentenza della Corte d’appello di Salerno in data 15 dicembre 2003, impugnata per cassazione e passata in giudicato a seguito della sentenza di rigetto del ricorso in data 22 agosto 2006.

Con decreto del 10 luglio 2007, la Corte di appello ritenne che, tenuto conto della complessità della causa (si trattava di due procedimenti poi riuniti, in appello era stato richiesto un sequestro giudiziario e l’esecutività della sentenza impugnata, la conclusionale dei M. in appello era stata di cinquantadue pagine e la sentenza di sessantasei) la sua durata complessiva nei tre gradi di giudizio aveva ecceduto di due anni il tempo ragionevole, e liquidò l’equa riparazione per il danno non patrimoniale in Euro 2.000,00 per ciascuna delle parti.

Avverso questo decreto, non notificato, i signori M. hanno proposto ricorso per Cassazione, fondato su cinque motivi.

L’amministrazione resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo del ricorso verte sulla legittimazione degli eredi a conseguire, per l’eccessiva durata del processo presupposto, un’equa riparazione pro quota fino alla data della morte della loro dante causa, e per l’intero per la durata del processo da quest’ultima data alla sua conclusione.

Il motivo è fondato. Dal decreto impugnato risulta infatti che gli odierni ricorrenti avevano chiesto l’equa riparazione del giudizio presupposto, esponendo che essi erano eredi dell’attrice, ed aveva proseguito il giudizio dopo il decesso di questa. In tali casi, al fine di accertare la durata del giudizio, e di liquidare l’equa riparazione dovuta per la sua eventuale irragionevolezza, il giudice deve considerare innanzi tutto il danno verificatori nella sfera del dante causa, e, laddove ne accerti l’esistenza, deve liquidarlo unitariamente attribuendolo agli eredi pro quota, per poi considerare il segmento del processo compreso tra la data di costituzione in giudizio degli eredi e la conclusione del processo (o, se pendente, la data di proposizione della domanda di equa riparazione), al fine di liquidare a favore di ciascuno degli eredi l’equa riparazione per l’eccessiva durata del processo nel quale furono parti costituite.

A tale criterio il giudice di merito non si è attenuto, procedendo ad una liquidazione unitaria per ciascuna delle parti, senza distinguere quanto ad essi spettante pro quota, quali eredi dell’avente diritto, e quanto spettante singolarmente iure proprio, con la conseguenza che il decreto deve essere cassato, restando assorbiti tutti gli altri motivi.

La causa deve essere pertanto rinviata alla medesima corte territoriale perchè, in altra composizione, riesamini la domanda degli odierni ricorrenti, anche ai fini del regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità, attenendosi al principio di diritto sopra enunciato.

PQM

Accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri;

cassa il decreto impugnato e rinvia la causa, anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità, davanti alla Corte d’appello di Salerno in altra composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della prima sezione della Corte suprema di cassazione, il 8 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2010

 

 

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