Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19756 del 27/09/2011

Cassazione civile sez. II, 27/09/2011, (ud. 11/07/2011, dep. 27/09/2011), n.19756

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 1576/2006 proposto da:

T.A. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, V.LE GIULIO CESARE 14, presso lo studio dell’avvocato GUARNACCI

GIULIO, rappresentato e difeso dall’avvocato CATALDI Mario;

– ricorrente –

contro

B.G.;

– intimato –

sul ricorso 4193/2006 proposto da:

B.G. C.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEI GRACCHI 187, presso lo studio

dell’avvocato MAGNANO DI SAN LIO Giovanni, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato MARLETTA GIUSEPPE;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

T.A. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, V.LE GIULIO CESARE 14, presso lo studio dell’avvocato GUARNACCI

GIULIO, rappresentato e difeso dall’avvocato CATALDI MARIO;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 1140/2004 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 17/11/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

11/07/2011 dal Consigliere Dott. GAETANO ANTONIO BURSESE;

udito l’Avvocato Guarnacci Giulio con delega depositata in udienza

dell’Avv. Cataldi Mario difensore del ricorrente che si riporta agli

atti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino, che ha concluso per il rigetto di entrambi i

ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

B.G., con citazione notificata in data 31.10.91 evocava in giudizio avanti a Tribunale di Ragusa, A., R. e T.S., comproprietari de fondo rustico confinante con quello di sua proprietà sito in territorio di (OMISSIS), esponendo che i medesimi avevano intrapreso alcuni lavori sulla loro proprietà che avevano procurato notevoli danni al proprio fondo, per cui chiedeva la LORO condanna alla restituzione del terreno occupato per l’allargamento delle predetta stradella, alla realizzazione di un’adeguata opera di sostegno allo scopo di eliminare la situazione di pericolo conseguente all’abusivo sbancamento eseguito al confine con il proprio fondo; alla rimozione del materiale ammassato sul confine; alla ricostruzione del muro di recinzione in pietra nei tratti in cui esso era crollato; alla rimozione del materiale e delle pietre ammassati sullo stesso confine; al ripristino dell’originario confine tra le particelle 9 e 7, con conseguente restituzione della porzione di terreno occupata, all’arretramento della vasca di raccolta delle acque realizzata a distanza non legale ed infine al risarcimento dei danni.

Si costituivano i convenuti chiedendo il rigetto delle domande attrici siccome infondate”, in via riconvenzionale instavano per la condanna dell’attore al rimborso della somma di L. 9.863.295 quale quota su di lui gravante delle spese di sistemazione ed allargamento della stradella de qua che era ad essi comune.

Previo espletamento di c.t.u. (successivamente integrata con 2 relazioni suppletive) ed escussione di testi, l’adito tribunale, con sentenza del 31.8.2000, rigettava la riconvenzionale dei convenuti ed accoglieva solo alcune delle domande dell’attore, compensando tra le parti le spese processuali. Nei confronti di tale pronuncia proponeva appello il B., lamentando in specie l’avvenuto rigetto della domanda di restituzione del terreno occupato dai convenuti al fine di procedere all’allargamento della stradella; l’inadeguatezza dei rimedi stabiliti per il consolidamento del muro di confine e la disposta compensazione delle spese di giudizio. Si costituivano i T. chiedendo il rigetto del gravame e formulando a loro volta appello incidentale per la reiezione della loro domanda di rimborso delle spese per l’allargamento e sistemazione della stradella e delle altre loro domande (ripristino dell’originaria delimitazione tra le particelle 7 e 1).

L’adita Corte d’Appello di Catania, con sentenza n. 1140/2004 depos.

il 17.11.2004, in parziale accoglimento delle contrapposte impugnazioni, condannava i T. a restituire al B. la porzione di terreno facente parte della particella 10 della superficie di circa mq 28; per contro, condannava quest’ultimo a corrispondere agli appellati la somma di Euro 2.500,00, oltre interessi, a titolo di contributo per le spese di ampliamento della strada. Secondo la corte etnea, tenuto conto delle emergenze istruttorie (dei testi escussi), la pretesa del B. era fondata, non potendo i T. vantare alcun titolo giustificativo dell’operata occupazione del terreno corrispondente al secondo tratto della stradella; mentre d’altra parte era pure fondata la pretesa degli appellati di ottenere il rimborso della metà delle spese sostenute per i lavori eseguiti nel comune interesse, somma che veniva quantificata in via equitativa in Euro 2.500,00.

Avverso la predetta pronuncia ricorre per cassazione T.A. (divenuto unico proprietario degli immobili di cui è causa) sulla base di n. 3 mezzi, illustrati da memoria ex art. 378 c.p.c.; resiste con controricorso B.G. che propone ricorso incidentale fondato su di una sola censura, a cui i ricorrenti replicano con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente occorre procedere alla riunione dei ricorsi.

Con il 1^ motivo de ricorso principale il T. denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 940, 1140, 2697 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., nonchè l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione. Deduce che la Corte ha disposto la restituzione della porzione di terreno (mq 28) occupata per i lavori di allargamento della strada, sull’erroneo presupposto che tale tratto di terreno fosse stato da essi T. arbitrariamente occupato e detenuto senza alcun titolo. In realtà l’occupazione del terreno era stata concordata con lo stesso B., il quale come contropartita aveva preteso che i T. si assumessero l’obbligo della spesa per la costruzione de muro di contenimento (e non della cessione dell’aggrottato e antistante pezzo di terreno come asserito da esso B.).

Con il 2^ motivo del ricorso principale, si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., nonchè l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione. La censura riguarda il rigetto del 2^ motivo dell’appello incidentale relativo all’ingabbiatura metallica del muro a secco per eliminare il pericolo derivante dall’avvenuto sbancamento del terreno; nonchè al rigetto del 3^ motivo riguardante il disposto consolidamento del muro di confine tra le particelle 7 e 1.

Con il 3^ motivo, infine, si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 950, 2697 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., nonchè l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione. Il ricorrente si riferisce alla condanna a ricondurre il muro divisorio fra la particella 7 e 1 entro gli originari confini ed alla restituzione al B. di una porzione di terreno di mq 12,51.

A suo avviso non vi era stato alcun effettivo sconfinamento nel fondo del vicino, mentre il ctu aveva stabilito detto confine erroneamente, sulla base delle sole carte catastali notoriamente imprecise ed inattendibili.

Le suddette censure, complessivamente valutate, sono prive di pregio.

Le doglianze suddette riguardano infatti esclusivamente la valutazione di mezzi istruttori, compito questo riservato al giudice di merito, non censurabile quindi in questa sede ove adeguatamente motivato. Secondo la giurisprudenza di questa S.C. l'”esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonchè la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. n. 12362 del 24/05/2006; Cass. n. 5328 del 8.3.2007). Nella fattispecie la corte distrettuale si è lungamente soffermata a riesaminare le dichiarazione dei testi, vagliandone la rilevanza e l’attendibilità e ciò non solo con riferimento al teste ing. C., ma anche ai testi indicati dai T.; ha inoltre risolto le questioni “tecniche” (ingabbiatura metallica del muro a secco, determinazione della linea di confine ecc.) richiamando le corrette conclusione del CTU. Passando al ricorso incidentale, con esso il B. denunzia la violazione dell’art. 114 c.p.c., e il vizio di motivazione e si duole del capo della sentenza in cui si condanna esso esponente al pagamento della somma in favore dei T. stabilita in via equitativa, in relazione all’ampliamento della stradella.

Osserva che la restituzione al legittimo proprietario del terreno occupato non giustificava che questi dovesse concorrere per metà alle spese di sistemazione, allargamento e bitumazione della stradella nel suo secondo tratto, lavori eseguiti dai T. di loro iniziativa e nel proprio esclusivo interesse onde accedere comodamente con mezzi meccanici al loro caseggiato rurale.

Anche il quantum non sarebbe congruo perchè si tratta solo di una parte e non dell’intera strada, mentre è erronea la liquidazione in via equitativa in assenza delle condizioni previste dall’art. 114 c.p.c. (concorde richiesta delle parti).

La doglianza non ha pregio. L’esponente ha invero erroneamente eccepito la violazione dell’art. 114 c.p.c., norma del tutto inconferente, atteso che nella fattispecie il giudice ha evidentemente applicato una norma diversa (a l’1226 c.c.:

liquidazione del danno con valutazione equitativa); il ricorrente poi muove da presupposti errati o controversi, atteso che la stradella in questione risulta comune alle parti ed il secondo tratto della stessa è utilizzato non soltanto dai T., ma anche dallo stesso B.. Si ricorda in proposito che “l’esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., espressione del più generale potere di cui all’art. 115 c.p.c., da luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, che, pertanto, da un lato è subordinato alla condizione che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare, dall’altro non ricomprende anche l’accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo già assolto l’onere della parte di dimostrare la sussistenza e l’entità materiale del danno, nè esonera la parte stessa dal fornire gli elementi probatori e i dati di fatto dei quali possa ragionevolmente disporre, affinchè l’apprezzamento equitativo sia per quanto possibile, ricondotto alla sua funzione di colmare solo le lacune insuperabili nell'”iter” della determinazione dell’equivalente pecuniario del danno” (Cass. n. 13288 del 07/06/2007; Cass. 30.04.2010 n. 10607).

Nel caso in esame sussistevano indubbiamente i presupposti richiesti dalla norma in questione (prova della spesa per la sistemazione della strada, diritto al rimborso dei T. di una parte della spesa sostenuta, obiettiva difficoltà di determinarne il suo preciso ammontare).

In conclusione entrambi i ricorsi devono essere rigettati, ciò che giustifica la compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi li rigetta entrambi, compensando interamente tra le parti le spese processuali.

Così deciso in Roma, il 11 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2011

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