Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19756 del 17/09/2010

Cassazione civile sez. I, 17/09/2010, (ud. 08/07/2010, dep. 17/09/2010), n.19756

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – rel. Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 21960-2008 proposto da:

M.M. (c.f. (OMISSIS)), M.

E. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente domiciliati in

ROMA, VIALE GIULIO CESARE 71, presso l’avvocato LETTIERI MARTA,

rappresentati e difesi dall’avvocato PAMBIANCHI GRAZIANO, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositato il

30/04/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/07/2010 dal Consigliere Dott. ALDO CECCHERINI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso alla Corte di appello dell’Aquila, i signori M. M. ed E. chiesero che il Ministero della Giustizia fosse condannato a corrispondere l’equa riparazione prevista dalla L. n. 89 del 2001, per la violazione dell’art. 6, sul “Diritto ad un processo equo”, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata e resa esecutiva con la L. 4 agosto 1955, n. 848, per un processo introdotto davanti al Tribunale di Macerata.

Con decreto del 30 aprile 2008, la Corte di appello accertò che il giudizio presupposto, di divisione ereditaria, cominciato il 20 luglio 1999 e non ancora definito, aveva avuto una durata irragionevole, e condannò l’Amministrazione convenuta a pagare a ciascuno dei ricorrenti la somma di Euro 1.650,00, oltre agli interessi legali dal decreto, a titolo di riparazione del danno non patrimoniale, e compensò le spese del giudizio.

Avverso questo decreto, non notificato, i signori M. hanno proposto ricorso per Cassazione notificato il 5 settembre 2008 al Ministero della Giustizia presso l’Avvocatura generale dello Stato, fondato su due motivi. L’amministrazione resiste con controricorso notificato il 15 ottobre 2008.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si denuncia una violazione di norme di legge, avendo la corte territoriale liquidato l’equa riparazione per un giudizio non ancora definito dopo oltre otto anni la somma di Euro 1.650,00, in violazione dei parametri di liquidazione desumibili dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo.

Il motivo è fondato. Secondo la giurisprudenza di questa corte, ai fini della liquidazione dell’indennizzo del danno non patrimoniale conseguente alla violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, l’ambito della valutazione equitativa, affidato al giudice del merito, è segnato dal rispetto della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, per come essa vive nelle decisioni, da parte della Corte europea dei diritti dell’uomo, di casi simili a quello portato all’esame del giudice nazionale, di tal che è configurabile, in capo al giudice del merito, un obbligo di tener conto dei criteri di determinazione della riparazione applicati dalla Corte europea, pur conservando egli un margine di valutazione che gli consente di discostarsi, purchè in misura ragionevole, dalle liquidazioni effettuate da quella Corte in casi simili. Nel caso in esame, tenuto conto dell’irragionevole protrazione del processo e della somma liquidata, il limite della ragionevolezza non è stato rispettato.

La cassazione dell’impugnato decreto in relazione al motivo accolto assorbe l’esame del secondo motivo, vertente sulla compensazione delle spese operata dalla corte territoriale.

Ad essa segue la decisione nel merito, non richiedendosi a tal fine ulteriori indagini in fatto, con la condanna dell’amministrazione al pagamento dell’equa riparazione per danni non patrimoniali liquidata in Euro 5.250,00 per ciascuno dei ricorrenti, con gli interessi legali dalla data della domanda giudiziale. L’amministrazione deve inoltre essere condannata al pagamento delle spese liquidate come in motivazione.

PQM

Accoglie il primo motivi di ricorso e dichiara assorbito il secondo.

Cassa il decreto impugnato e decidendo nel merito condanna l’amministrazione al pagamento, a titolo di equa riparazione del danno non patrimoniale, la somma di Euro 5.250,00, con gli interessi legali dalla domanda; la condanna inoltre al pagamento delle spese del giudizio, che liquida:

per il grado davanti alla corte d’appello in Euro 1.000,00, di cui Euro 500,00 per onorari e Euro 450,00 per diritti;

per il giudizio di legittimità in Euro 600,00, di cui Euro 500,00 per onorari;

oltre alle spese generali e agli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della prima sezione della Corte suprema di cassazione, il 8 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA