Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19756 del 12/07/2021

Cassazione civile sez. trib., 12/07/2021, (ud. 23/03/2021, dep. 12/07/2021), n.19756

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. GUIDA Riccardo – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12708/2014 R.G. proposto da:

P.F., rappresentato e difeso dall’avv. Gennaro Marino,

elettivamente domiciliata in Roma, via Crescenzio, n. 19, presso lo

studio dell’avv. Giuseppe Torre.

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato.

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania, sezione staccata di Salerno, sezione n. 09, n. 93/09/13,

pronunciata il 06/03/2013, depositata il 23/03/2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 marzo 2021

dal Consigliere Riccardo Guida.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. P.F. impugnò la cartella di pagamento, emessa dopo l’iscrizione a ruolo di imposte dovute a seguito di controllo formale, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ex art. 36-ter, della dichiarazione dei redditi per il 2003, in quanto il contribuente non aveva ottemperato all’invito dell’ufficio di esibire prova documentale delle ritenute di acconto (per Euro 3.080,00) che erano state operate sui suoi compensi per prestazioni di lavoro autonomo;

2. la CTP di Salerno accolse il ricorso, con sentenza (n. 344/18/08) che è stata integralmente riformata dalla CTR campana, la quale, con la pronuncia in epigrafe, in accoglimento dell’appello dell’Amministrazione finanziaria, ha riconosciuto la legittimità dell’iscrizione a ruolo e della conseguente cartella, sul rilievo che la CTP aveva errato nel valutare gli argomenti del ricorrente in quanto la pretesa tributaria non era riferita alle imposte (non versate) risultanti dalla dichiarazione, ma scaturiva dal disconoscimento dello scomputo delle ritenute di acconto, indicate in dichiarazione, e tuttavia non esibite dall’interessato (neppure nel corso del giudizio) nonostante le ripetute richieste dell’organo di controllo;

3. il contribuente ricorre con due motivi e l’Agenzia resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

a. le disposizioni in tema di annullamento dei carichi di cui al D.L. 22 marzo 2021, n. 41, art. 4, non interferiscono con i processi pendenti perché s’inseriscono nel perimetro della riscossione;

1. con il primo motivo di ricorso (“1 – Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, in considerazione dell’avvenuto sgravio in autotutela operato dall’Amministrazione finanziaria, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”), si censura la sentenza impugnata per avere affermato che la CTP era stata tratta in errore dalla “capziosa esibizione”, da parte del contribuente, delle ricevute dei modelli F24, riguardanti le imposte autoliquidate in dichiarazione, senza considerare che le parti avevano definito la “pendenza tributaria” nelle more del giudizio di primo grado, in virtù di un provvedimento di sgravio operato in autotutela dall’Amministrazione finanziaria, sicché la lite fiscale avrebbe dovuto essere dichiarata estinta per cessazione della materia del contendere;

1.1. il motivo è inammissibile;

il ricorrente assume che I’A.F. abbia disposto lo sgravio del debito fiscale con provvedimento in autotutela del (OMISSIS), intervenuto nelle more del giudizio di primo grado (conclusosi con sentenza della CTP del 06/06/2008, depositata il 14/07/2008); detto provvedimento di sgravio non risulta essere stato prodotto né in primo grado né nel giudizio d’appello, al quale il contribuente non ha partecipato. Trattandosi di un documento nuovo, esso non è producibile in sede di legittimità, come ripetutamente affermato da questa Corte (cfr. ex multis Cass. 20/02/2020, n. 4415, secondo cui “Nel giudizio di cassazione, è ammissibile la produzione di documenti non prodotti in precedenza solo ove attengano alla nullità della sentenza impugnata o all’ammissibilità processuale del ricorso o del controricorso, ovvero al maturare di un successivo giudicato, mentre non è consentita la produzione di documenti nuovi relativi alla fondatezza nel merito della pretesa (…))”;

2. con il secondo motivo (“2 – Violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost., e dell’art. 132 c.p.c., e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4. Inesistenza della motivazione in fatto e diritto. Nullità della sentenza impugnata.”), il ricorrente testualmente (cfr. pag. 8 del ricorso per cassazione) denuncia che “La sentenza di appello (…) è caratterizzata dalla mancata esposizione (…) delle ragioni che giustificano la valutazione delle prove e il conseguente giudizio sul fatto, in funzione del controllo di legittimità da parte della Corte di Cassazione del complessivo ragionamento probatorio che fonda la decisione sul fatto.”;

2.1. il motivo non è fondato;

per giurisprudenza pacifica (Cass. Sez. U. 27/12/2019, n. 34476, la quale cita, in motivazione, Cass. Sez. U., 07/04/2014, n. 8053; Sez. U. 18/04/2018, n. 9558; Sez. U. 31/12/2018, n. 33679) “nel giudizio di legittimità è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, in quanto attiene all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali: tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione.”;

nella specie, diversamente da quanto sostiene il ricorrente, una motivazione esiste e la CTR, come risulta dal passo della sentenza sopra trascritto, ha congruamente illustrato le ragioni del proprio convincimento;

3. le spese del giudizio di cassazione vanno compensate, tra le parti, per le peculiarità della dinamica processuale.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e compensa, tra le parti, le spese del giudizio di

cassazione.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso incidentale a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2021

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