Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19755 del 22/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 22/09/2020, (ud. 10/07/2020, dep. 22/09/2020), n.19755

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32354-2019 proposto da:

C.A., F.V., C.G.,

elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato FALCONE FABIO;

– ricorrenti –

contro

B.G.;

– intimato –

avverso l’ordinanza n. 722/2019 del TRIBUNALE di PALERMO, depositata

il 23/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott.

GIANNACCARI ROSSANA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.II giudizio trae origine dalla domanda, proposta innanzi al Tribunale di Palermo, dall’Avv. Brischetto Giuseppe nei confronti di F.V., C.G. ed C.A. avente ad oggetto il pagamento delle competenze professionali, nella misura di Euro 51.048,83, per l’attività svolta in loro favore in un giudizio risarcitorio innanzi alla Corte d’appello di Palermo.

1.1. L’Avv. Brischetto espose che, all’esito dell’attività svolta, le parti avevano sottoscritto due scritture private, in data 27.10.2016 e 15.11.2016, in cui davano atto che nessun compenso era stato percepito dal difensore ed i clienti si impegnavano a corrispondergli l’importo del 15% sulle somme loro liquidate in sentenza. Nelle medesime scritture, si dava atto che, nel giudizio d’appello, le parti avevano chiesto l’ammissione al gratuito patrocinio ma che le somme eventualmente percepite dallo Stato non sarebbero state satisfattive dell’attività svolta da professionista, sicchè avevano previsto il riconoscimento del 15% delle somme che sarebbero state liquidate in sentenza, quale patto di quota lite.

1.2. I resistenti si costituirono ed eccepirono la prescrizione presuntiva, sostenendo di aver saldato il debito, corrispondendo al professionista la somma di L. 600,00 per incardinare la causa, che si era conclusa nel 2010 e di non aver avuto altre richieste da parte del medesimo. In via riconvenzionale chiesero dichiararsi la nullità delle scritture private del 27.10.2016 e del 15.11.2016, essendo vietato al difensore ammesso al gratuito patrocinio percepire ulteriori compensi da parte dei propri assistiti, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002.

1.3. Con ordinanza del 23.4.2019, il Tribunale di Palermo accolse parzialmente la domanda e determinò il credito nella misura di 27.848,52, sulla base delle tariffe professionali.

1.4. Per quel che ancora rileva nel giudizio di legittimità, il Tribunale rigettò l’eccezione di prescrizione in quanto la scrittura privata del 15.11.2006 conteneva il riconoscimento del debito da parte dei resistenti, avente valenza confessoria e, pertanto, incompatibile con l’eccezione di prescrizione presuntiva.

Dichiarò inammissibile la prova testimoniale dedotta dai resistenti, al fine di dimostrare di aver effettuato il pagamento in favore dell’Avv. Brischetto per l’attività svolta nel giudizio di primo grado poichè non era stata dedotta per capitoli separati e su fatti specifici, come prescritto dall’art. 244 c.p.c. Il Tribunale accolse la domanda riconvenzionale, proposta dai resistenti, di nullità delle scritture private del 27.10.2006 e del 15.11.2006, secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 85.

2.Per la cassazione della suddetta ordinanza hanno proposto ricorso F.V., C.G. ed C.A. sulla base di tre motivi.

2.1.L’Avv. Brischetto Giuseppe non ha svolto attività difensiva.

2.2.Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere rigettato per manifesta infondatezza, con la conseguente possibilità di definizione nelle forme di cui all’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

2.3. In prossimità dell’udienza, i ricorrenti hanno depositato memorie illustrative.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost, dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 per apparente e perplessa motivazione perchè la corte di merito avrebbe dichiarato la nullità delle scritture 27.10.2006 e del 15.11.2006 per contrasto a norme imperative, e, nel contempo avrebbe ritenuto che esse avessero valore confessorio.

2.Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2956 e 2959 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere il tribunale rigettato l’eccezione di prescrizione presuntiva nonostante fosse stato provato in giudizio che era stato effettuato il pagamento delle competenze in favore dell’Avv. Brischetto e su tale capo fosse stata articolata la prova testimoniale.

3.Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1346,1418 e 1423 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 perchè la dichiarazione di nullità delle scritture private del 27.10.2016 e del 15.11.2016 impedirebbe ai contratti di produrre i loro effetti e ne impedirebbe la convalida.

4.1 motivi, che per la loro connessione, possono essere trattati congiuntamente, sono infondati.

4.2. Il vizio di nullità della motivazione è configurabile in quanto la sentenza è inidonea a raggiungere lo scopo, ovvero di spiegare le ragioni del decidere; la “mancanza della motivazione” agli effetti del requisito della sentenza di cui all’art. 132 c.p.c., n. 4, si sostanzia quando le argomentazioni sono svolte in modo talmente contraddittorio e con passaggi logici talmente incongrui da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum. (Cass. Sez. Unite 07/04/2014 n. 8053).

4.3. Nel caso di specie, la motivazione del Tribunale consente di seguire l’iter logico della decisione.

1.3. Il giudice di merito ha dichiarato la nullità delle scritture del 27.10.2016 e del 15.11.2016, con le quali era stato stabilito il patto di quota lite per l’attività svolta dal difensore nel giudizio d’appello in quanto, per tale fase, le parti avevano chiesto l’ammissione al gratuito patrocinio. Detto accordo è in contrasto con norme imperative e, segnatamente con il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 85, che vieta al difensore, all’ausiliario del magistrato ed al consulente tecnico di chiedere e percepire dal proprio assistito a qualunque titolo e sanziona ogni patto contrario con la nullità.

1.4. Contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, gli accordi tra le parti in violazione del citato D.P.R. n. 115 del 2002, art. 85 non hanno prodotto alcun effetto in relazione ai compensi del giudizio d’appello, che sono stati determinati secondo le tariffe professionali. La dichiarazione di nullità delle scritture, ai fini della percezione del compenso del difensore per le prestazioni svolte nel giudizio di appello, non preclude però il riconoscimento del valore confessorio di tali atti, al fine di paralizzare l’eccezione di prescrizione presuntiva in relazione ai compensi per l’attività svolta dal difensore nel giudizio di primo grado.

1.5. Del resto, la nullità del contratto per contrarietà a norme imperative ne travolge le clausole, ma non le eventuali dichiarazioni di scienza o di volontà in esso contenute, tanto più se, come nel caso in esame, si riferiscono ad un rapporto giuridico diverso da quello per cui il contratto è stato travolto dalla sanzione della nullità (da ultimo Cassazione civile sez. III, 26/05/2020, n. 9719; sulla base di tale principio la Corte ha ritenuto che la dichiarazione di nullità d’un contratto di vendita non travolge di per sè sola gli effetti confessori della dichiarazione, in esso inserita, con cui il venditore riconosce di avere incassato il prezzo e, conseguentemente, detta dichiarazione, ancorchè inserita in un contratto dichiarato nullo, può costituire prova dell’avvenuto pagamento nel giudizio di restituzione dell’indebito conseguente alla dichiarazione di nullità).

1.6. Per le prestazioni svolte nel giudizio di primo grado, non vi era stata, invece, richiesta di ammissione al gratuito patrocinio e, limitatamente ad esso, il difensore ha agito in giudizio per chiedere il pagamento delle proprie prestazioni professionali.

1.7. In dette scritture le parti davano atto che nessun compenso era stato corrisposto al difensore, in tal modo ammettendo che l’obbligazione non era stata estinta, comportamento incompatibile con l’eccezione presuntiva di prescrizione.

1.8.Alla luce dell’ammissione dell’esistenza del debito, il Tribunale ha tratto il convincimento che non vi fosse stata alcuna rinuncia, nè che il debito fosse stato pagato e, in relazione a tale circostanza, ha ritenuto inammissibile la prova testimoniale perchè non articolata per capitoli separati e su fatti specifici.

1.9.11 ricorso per cassazione, sotto lo schermo della violazione di legge, propone un’alternativa ricostruzione dei fatti, inammissibile in sede di legittimità (Cass., Sez. 5, sentenza n. 8315 del 4 aprile 2013).

1.10.La prova per testi in ordine all’avvenuto pagamento non è stata ritenuta ammissibile perchè non era articolata per capi, nè è stata trascritta in ricorso, per consentire alla Corte di apprezzarne l’ammissibilità e la decisività (Cassazione civile sez. III, 13/09/2019, n. 22883).

2.11 ricorso va pertanto rigettato.

2.1. Non deve provvedersi sulle spese non avendo l’intimato svolto attività difensiva.

3. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di cassazione, il 10 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2020

 

 

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