Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19755 del 17/09/2010

Cassazione civile sez. trib., 17/09/2010, (ud. 06/07/2010, dep. 17/09/2010), n.19755

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALTIERI Enrico – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. SOTGIU Simonetta – rel. Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 30090-2006 proposto da:

D.C.V., elettivamente domiciliato in ROMA VIA

PRINCIPESSA CLOTILDE 2, presso lo studio dell’avvocato DORE

SEBASTIANA, rappresentato e difeso dall’avvocato ACUNTO VINCENZO,

giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI SERRARA FONTANA in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA MARIANNA DIONIGI 57, presso lo

studio dell’avvocato DE CURTIS CLAUDIA, rappresentato e difeso

dall’avvocato BONELLI ENRICO, giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 368/2005 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 20/09/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/07/2010 dal Consigliere Dott. SIMONETTA SOTGIU;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

NUNZIO Wladimiro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

D.C.V. ha impugnato tre avvisi di accertamento notificati dal Comune di Serra Fontana, relativi a TARSU per gli anni dal 2000 al 2002, riferiti ad un’area destinata a parcheggio nel solo periodo estivo, non produttiva – secondo il ricorrente – di rifiuti solidi urbani.

La Commissione tributaria Provinciale di Napoli ha accolto il ricorso ritenendo l’area, per sua natura ed uso, non produttiva di rifiuti e non applicabile il disposto del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 77 invocato dal Comune, trattandosi di area privata.

La Commissione Tributaria regionale della Campania,accogliendo con sentenza 20 settembre 2005, l’appello del Comune ha confermato il presupposto impositivo su un’area sita in località turistica molto frequentata, e quindi sicuramente predisposta alla produzione di rifiuti.

D.C.V. chiede la cassazione di tale sentenza sulla base di due motivi.

Il Comune di Serra Fontana resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo si denuncia violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 16, 17, 20 e 53 e dell’art. 137 e segg. c.p.c. per nullità della notifica dell’atto di appello,effettuata presso l’avvocato costituito nel giudizio di primo grado, ma non domiciliatario, ed omessa nei confronti del ricorrente, che aveva indicato il proprio domicilio.

Col secondo motivo si denuncia violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53; artt. 342, 100 e 324 c.p.c.; art. 2909 c.c. con conseguente nullità della sentenza impugnata che si baserebbe su due distinte e autonome rationes decidendi, l’una – impugnata – relativa alla inidoneità dell’area in questione produrre rifiuti, l’altra – non impugnata-relativa alla illegittimità dell’applicazione della tassa giornaliera,trattandosi di area privata, sulla quale dovrebbe comunque essersi formato il giudicato.

Il primo motivo è fondato e va accolto, con assorbimento egli altri motivi.

Infatti in tema di contenzioso tributario, qualora l’impugnazione della sentenza di primo grado non sia stata notificata presso il domicilio eletto, ma presso il procuratore non domiciliatario, non trova applicazione l’art. 330 cod. proc. civ., il quale si riferisce alle sole impugnazioni per cassazione (cfr. Cass. 3419/2005), ma il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 17 atteso il carattere speciale di tale disposizione, che riguarda le fasi di merito del procedimento tributario e prevale sulla disciplina dettata dal codice di procedura civile; la notificazione peraltro, in quanto effettuata in un luogo che ha pur sempre un collegamento con il destinatario, non è giuridicamente inesistente, ma è affetta da nullità, sanabile “ex tunc” per effetto del raggiungimento dello scopo dell’atto, sia mediante la rinnovazione della notificazione, sia mediante la costituzione in giudizio dell’intimato.

Infatti le comunicazioni e le notificazioni da effettuarsi nel corso del procedimento tributario trovano una disciplina generale ed esaustiva nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 16 e 17 i quali prevalgono sulle diverse prescrizioni del codice di procedura civile, essendo l’applicabilità di queste ultime subordinata, ai sensi del D.Lgs. n. 546 cit., art. 1, comma 2, alla compatibilità logico- giuridica tra i due sistemi processuali ed alla mancanza di una specifica regolamentazione della fattispecie da parte del D.Lgs. n. 546 del 1992; tali condizioni debbono ricorrere congiuntamente, ponendosi i due sistemi in rapporto di specialità, nell’ambito del quale il ruolo di norma speciale deve essere riconosciuto alla disposizione processuale tributaria, con la conseguenza che anche l’astratta ipotizzabilità di un concorso tra norme va risolta attribuendo la prevalenza alla norma processuale tributaria (Cass. 12908/2007).

Ciò precisato, la notificazione dell’appello in luogo diverso da quello prescritto dall’art. 17 del citato Decreto Legislativo (secondo cui le notificazioni vanno eseguite, salva la consegna “a mani proprie” e in mancanza di difensore non domiciliatario, presso la residenza indicata dalla parte nel proprio atto introduttivo:

Cass. 12791/2001) – allorchè sussista , come nella specie, un astratto collegamento col destinatario,derivante dal mandato al difensore di primo grado,non determina l’inesistenza, ma la semplice nullità della notifica, e comporta la rinnovazione della stessa ex art. 291 e 350 c.p.c., norme legittimamente applicabili al rito tributario per effetto del rinvio di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1 (Cass. 12381/2009; 1640/2004; 10136/2000).

Cassata pertanto,in accoglimento del primo motivo di ricorso, la sentenza impugnata, gli atti vanno rimessi per la rinnovazione della notificazione dell’atto di appello, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Campania, che liquiderà anche le spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso,dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Campania.

Così deciso in Roma, il 6 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2010

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